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Con la riforma della Corte dei Conti nuovi controlli preventivi sui contratti Pnrr

La legge 1/2026 introduce verifiche di legittimità sui provvedimenti di aggiudicazione, ma non mancano alcune difficoltà interpretative

 

La legge 1/2026 – con l’articolo 1, lettera b) dal punti 1 e 2 -, modifica anche l’articolo 3 della legge 20/1994 in tema di controlli preventivi di legittimità con una estensione anche ai contratti comunque attuativi del Pnrr/Pnc con riferimento chirurgico ad atti «propedeutici» (rispetto al contratto) di cui, almeno alcuni, non risultano di facile individuazione.

 

L’adeguamento delle disposizioni in tema di controlli preventivi sui contratti delle amministrazioni statali
La prima modifica (punto 1 del comma citato), adegua la lettera g) dell’art. 3 della legge 20/1994 sostituendo il riferimento ai contratti di appalto d’opera delle amministrazioni statali un riferimento più generale agli appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria. Alcune questioni pratico/operative, invece, pongono i nuovi commi da innestare nell’articolo 3 (dopo il comma 1-bis) della legge 20/1994 ovvero i commi 1-ter e il comma 1-quater.

Con il primo dei citati (comma 1-ter) si spiega che «per i contratti pubblici connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), il controllo preventivo di legittimità» appena citato «è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale».

Si richiamano, in sostanza, tre tipi di atti che – se funzionali al Pnrr/Pnc -. devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità ovvero:

a) provvedimenti di aggiudicazione;

b) provvedimento provvisori di aggiudicazione;

c) provvedimenti conclusi che «tengono luogo» dell’aggiudicazione (quando questa non sia formalmente prevista).

Il richiamo agli atti appena sintetizzati viene ripreso anche nel comma 1-quater (in questo caso riguardo alle regioni, province autonome e agli enti locali) – ed anche ad ogni «altro soggetto pubblico attuatore del Pnrre del Pnc nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti» -, i quali possono attivare un controllo di legittimità a richiesta in presenza di norma o previsione nel proprio statuto «adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti».

Gli atti in argomento, devono essere propedeutici a «contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all’attuazione del Pnrre del Pnc, di importo superiore alle soglie previste dall’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

 

Gli atti soggetti al controllo preventivo

A differenza del controllo di legittimità già previsto nella legge 20/1994 – per le amministrazioni statali -, in queste nuove disposizioni il controllo (ampliando la platea pur ad oggetto contingentato sull’attuazione del Pnrr/Pnc) ha per oggetto atti propedeutici rispetto al contratto.

Come anticipato il problema è l’esatta configurazione giuridica questi provvedimenti visto che dopo il richiamo all’aggiudicazione, la norma contiene un riferimento a «provvedimenti provvisori di aggiudicazione» che l’attuale codice ha espressamente soppresso per configurare la sola aggiudicazione efficace che interviene una volta superata la verifica positiva sul possesso dei requisiti (e dopo la verifica del rispetto delle norme e dell’interesse pubblico dell’aggiudicazione).

Inteso in senso letterale, quindi, il controllo sembra collocarsi o sulla proposta di aggiudicazione dell’organo valutatore (seggio di gara o commissione a seconda del criterio di aggiudicazione) – che ancora manca della verifica dei requisiti -, oppure, come pare più credibile, sulla proposta tecnica di aggiudicazione redatta/predisposta dal Rup (qualora questo non coincidesse con il dirigente/responsabile del servizio chiamata ad approvarla).

Collocato, l’atto, secondo quest’ultima configurazione – almeno nel caso di controllo preventivo a richiesta (come previsto nel nuovo comma 1-quater) – si può ipotizzare, fermo restando la questione dell’importo, che lo stesso controllo possa essere sollecitato dallo stesso RUP (magari con apposita relazione) o dal dirigente/responsabile del servizio chiamato appunto con propria decisione/determinazione ad approvare la proposta di aggiudicazione redatta dal Rup.

Si innesta, quindi, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla nuova disciplina, un ulteriore potenziale segmento che, evidentemente, rallenta il tempo di conclusione delle procedure per giungere alla stipula del contratto.

La terza tipologia di provvedimento riguarda i provvedimenti «conclusivi» delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale.

Il riferimento induce a pensare a forme di affidamento con procedure eccezionali rispetto alle ordinarie procedure (ad esempio come previsto nell’articolo 76 del codice) oppure ulteriori forme di proroga, rinnovo e ripetizione e/o adesione a convenzioni/accordi quadro.

 

Il tempo del controllo

Sui tempi di controllo, sempre il comma 1-quater richiama il comma 2 della legge 20/1994 in cui si precisa che «i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l’ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio non ne rimetta l’esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi».

Pertanto, come spiega la parte finale del comma 1quater «qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata».

 

 

 

FONTI            Stefano Usai           “Enti Locali & Edilizia”

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