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Con le gare digitali basta esclusioni per la mancata sottoscrizione dell’offerta

Tar Sicilia: l’accesso alla procedura con Spid e Cie garantisce la possibilità di individuare senza dubbio gli autori della proposta

 

La digitalizzazione dei contratti pubblici impone che lo svolgimento della procedura di gara avvenga tramite piattaforma telematica alla quale gli operatori economici accedono tramite autenticazione, con Spid e Cie: ciò consente di assicurare indubbiamente l’imputabilità della documentazione ai soggetti responsabili dell’offerta stessa. Pertanto, in una procedura telematica, strutturata in modo da consentire di risalire al soggetto responsabile dell’offerta, la mancata sottoscrizione può ritenersi superabile in quanto è possibile individuare la paternità della dichiarazione e l’esclusione dell’offerta risulterebbe illegittima in quanto contraria al principio del risultato e del favor partecipationis.

Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per la Sicilia, Palermo, sez. I, n. 301/2026.

 

Il fatto
È stata indetta una procedura di gara europea aperta per l’affidamento di un accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione all’esito della quale l’impresa arrivata seconda in graduatoria presentava ricorso al Tar eccependo, tra l’altro, la mancata esclusione dell’’aggiudicatario colpevole di non aver sottoscritto la relazione tecnica e una serie di allegati.

 

La decisione
Secondo la giurisprudenza amministrativa, nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell’offerta ha la funzione di assicurare «la provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta» e costituisce l’elemento essenziale per la sua ammissibilità sia sotto il profilo formale che sostanziale. Dunque, l’omessa sottoscrizione con firma digitale dell’offerta, tecnica o economica, dovrebbe condurre all’esclusione del concorrente. Nonostante ciò, nell’era della procedimentalizzazione digitale, nel rispetto del d.lgs. n. 82/2005, lo svolgimento della procedura di gara avviene tramite piattaforma telematica, come tale soggetta ad accesso autenticato da parte degli operatori economici concorrenti, e può, in certe condizioni, assicurare indubbiamente l’imputabilità della documentazione agli autori della proposta.

Anche questa volta entrano in gioco il principio di risultato, della fiducia e di accesso al mercato che spingono ad una lettura orientata più alla sostanza che alla forma, con la conseguenza che un «mero rigido e cavilloso formalismo», non solo nuoce alla concorrenza, ma anche all’esigenza della stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore economico ritenuto più idoneo (Cons. Stato, V, n. 1620/2025). Una giurisprudenza recentissima afferma che i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluto sul contenuto sulla provenienza dell’offerta, diversamente un’eventuale esclusione sarebbe illegittima (Cons. Stato, n. 3973 del 2020; id. n. 1963 del 2020). Anche l’Anac, con delibera n. 265/2020, sostiene che la sottoscrizione dell’offerta rappresenta un elemento essenziale, ma sanabile nel caso di riconducibilità dell’offerta al concorrente.

Secondo ii giudici un’interpretazione sostanzialistica è maggiormente conforme ai principi di cui al Dlgs. n. 36/2023 e, in particolare, al principio di risultato, atteso che in questo modo si consentirebbe la partecipazione di imprese che potrebbero essere dotate dei requisiti per svolgere l’appalto e idonee a presentare una proposta competitiva. In conclusione, secondo il Collegio in una procedura telematica, come quella oggetto di ricorso, strutturata in modo da consentire di risalire al soggetto responsabile dell’offerta, la mancata sottoscrizione può ritenersi superabile in quanto è possibile individuare la paternità della dichiarazione e l’esclusione dell’offerta risulterebbe illegittima in quanto contraria al principio del risultato e del favor partecipationis.

 

 

 

FONTI        Silvana Siddi         “Enti Locali & Edilizia”

 

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