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Congruità della manodopera, l’Anac chiarisce tempi e responsabilità del controllo con il Durc

Comunicato del presidente Busìa: verifica obbligatoria in tutti i lavori pubblici con richiesta del Documento di regolarità prima del saldo finale. Scostamenti oltre il 5% vanno sanati

 

Arrivano dall’Autorità Anticorruzione nuove indicazioni operative sulla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori edili, passaggio chiave per contrastare lavoro irregolare e dumping contrattuale, puntando a garantire il rispetto dei contratti collettivi di settore. Con il comunicato del presidente approvato dal Consiglio il 17 dicembre 2025, l’Autorità chiarisce in modo puntuale le modalità applicative del decreto ministeriale 143/2021, ribadendo innanzitutto che la verifica rappresenta un adempimento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori di qualsiasi importo riconducibili alle attività edilizie individuate dalla normativa sulla sicurezza.

Il perno è il Durc di congruità (richiesto anche nei lavori privati di importo superiore a 70mila euro), documento che certifica la corretta incidenza del costo del lavoro rispetto al valore dell’opera e che è stato introdotto proprio con l’obiettivo di contrastare fenomeni di irregolarità occupazionale e compressione dei diritti retributivi. Nel comunicato, l’Autorità ricostruisce il sistema di controllo articolato in più fasi operative, affidato alle Casse edili competenti per territorio.

In primo luogo, l’impresa affidataria è tenuta a trasmettere i dati del cantiere mediante la Denuncia di nuovo lavoro attraverso il portale Edilconnect, indicando valore dell’opera, quota di lavori edili, committenza e filiera dei subaffidamenti. Successivamente, la certificazione di congruità può essere richiesta – dal committente o dall’impresa principale – al momento dell’ultimo stato di avanzamento lavori (Sal) e comunque prima del saldo finale, con rilascio entro dieci giorni da parte della Cassa edile.

La verifica si fonda sul confronto tra costo del lavoro dichiarato e percentuali minime stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale del settore: in presenza di valori coerenti viene rilasciato il Durc di congruità, mentre uno scostamento determina l’esito negativo della verifica.

Il comunicato precisa inoltre le conseguenze delle difformità. Se la differenza rispetto ai parametri minimi non supera il 5%, l’attestazione può comunque essere rilasciata previa motivazione del direttore dei lavori; oltre tale soglia, l’impresa dispone di 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante, pena l’iscrizione nella banca nazionale delle imprese irregolari e il blocco del saldo finale.

Un ulteriore chiarimento riguarda l’assenza di deroghe sia sui soggetti legittimati alla richiesta sia sul momento in cui essa deve intervenire, che resta ancorato alla fase conclusiva dell’esecuzione prima del pagamento finale.

Di particolare rilievo operativo è il passaggio dedicato ai pagamenti diretti ai subappaltatori: anche in tali casi la stazione appaltante deve comunque acquisire dall’appaltatore principale l’attestazione di congruità, in quanto è quest’ultimo il soggetto obbligato a inserire i dati di cantiere nel sistema informativo e quindi titolare della richiesta del Durc.

Con queste indicazioni l’Anac punta uniformare comportamenti spesso disomogenei delle stazioni appaltanti, riducendo il rischio di contenzioso e garantendo certezza procedurale nella fase più delicata dell’appalto: quella che precede il pagamento finale.

 

 

 

FONTI     Mauro Salerno      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News