La Commissione nazionale delle Casse edili indica i documenti idonei a sostituire l’autocertificazione
La commissione nazionale delle Casse edili (Cnce) ha fornito alcune indicazioni aggiuntive sulla documentazione che idonea a giustificare il mancato raggiungimento della congruità nei casi di lavorazioni particolari. A partire dal marzo 2023 non è infatti più possibile indicare gli elementi attraverso una autocertificazione nei casi di utilizzo, per esempio, di «materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari» ma occorre esibire una «l’esibizione di idonea documentazione, attestante tali specificità».
Ora la Cnce chiarisce – aggiornando la sua faq n.12.4 indicata nel documento che raccoglie tutte le domande e le risposte – che la documentazione necessaria può essere costituita, per esempio, da una «dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati».
Con una ulteriore precisazione viene chiarito – alla faq 21.2 – che «è considerata edile l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere».
FONTI M.Fr. “Enti Locali & Edilizia”