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Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): la Cassazione su responsabilità e obblighi di vigilanza

Il CSE risponde per omissione anche in assenza di rischio interferenziale, se si avvede di un pericolo grave e imminente e non si attiva

 

Qual è il reale perimetro di responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)? Quando l’obbligo di vigilanza si trasforma in un dovere di intervento immediato? E, soprattutto, il coordinatore può essere chiamato a rispondere anche per pericoli che non derivano da interferenze tra lavorazioni?

 

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): la sentenza della Cassazione
Sono interrogativi tutt’altro che teorici, soprattutto perché nei cantieri, dove si intrecciano competenze, ruoli e tempistiche, la distinzione tra “alta vigilanza” e “controllo operativo” è spesso sottile. L’argomento è stato affrontato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 8 maggio 2024, n. 18040, è intervenuto per definire con precisione dei confini spesso sfumati, riaffermando che il coordinatore non è un semplice spettatore, ma una figura di garanzia chiamata ad agire ogniqualvolta percepisca un pericolo grave e imminente, anche quando non si tratta di rischio interferenziale.

La pronuncia nasce a seguito di un infortunio mortale in cantiere. Al coordinatore per la sicurezza era stato contestato di non essersi attivato, pur in presenza di segnali evidenti di pericolo. La Cassazione ha confermato la responsabilità, chiarendo che la funzione di vigilanza del CSE non si esaurisce nella gestione dei rischi derivanti dall’interferenza tra imprese, ma si estende a qualunque situazione di pericolo grave e imminente che egli sia in grado di percepire o di conoscere.

In altri termini, il coordinatore risponde anche per omissione quando, pur avendo la possibilità di accorgersi del rischio, non adotta le misure necessarie a prevenire l’evento dannoso.

Gli ermellini hanno, infatti, sottolineato che:

“Il coordinatore per la sicurezza risponde per colpa in omissione allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell’esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che tale pericolo sia correlato o meno a un rischio interferenziale”.

 

Quadro normativo di riferimento
Il quadro di riferimento è rappresentato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), in particolare dall’articolo 92, che individua i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Questa norma attribuisce al CSE una posizione di garanzia peculiare: egli non è un controllore costante delle singole lavorazioni, ma un soggetto che esercita un controllo di livello più elevato, volto ad assicurare che le attività si svolgano in condizioni complessive di sicurezza e in coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

L’articolo 92, comma 1, lettera a), impone al CSE di verificare, con azioni di coordinamento e controllo, che le imprese applichino correttamente le misure di sicurezza previste nel PSC.

La lettera e) gli attribuisce il potere di proporre al committente la sospensione dei lavori in caso di violazioni da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi.

La lettera f), invece, introduce il dovere più incisivo: quello di sospendere direttamente le lavorazioni “in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile”.

Questi obblighi si inseriscono in un sistema più ampio di cooperazione tra le diverse figure della sicurezza (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP), delineato anche dall’art. 26 del medesimo decreto. Il legislatore ha voluto così costruire una catena di responsabilità funzionali e complementari, in cui il coordinatore opera come figura di raccordo, responsabile del corretto coordinamento tra le imprese e della tempestiva segnalazione dei rischi.

 

Analisi tecnica della sentenza
La Cassazione, richiamando un orientamento ormai consolidato, ha confermato che l’attività del CSE deve essere intesa come alta vigilanza, ossia un controllo strategico sulla gestione complessiva della sicurezza in cantiere.

Non è dunque richiesta una presenza continua o un controllo “momento per momento” delle lavorazioni: tali compiti restano in capo a datori di lavoro, dirigenti e preposti. Tuttavia, il coordinatore non può limitarsi a un ruolo meramente formale o burocratico. Egli deve mantenere un contatto costante con l’evoluzione del cantiere, aggiornare il PSC quando necessario e organizzare le visite di controllo in modo da intercettare tempestivamente ogni situazione di rischio.

La Corte compie poi una distinzione fondamentale tra due diverse ipotesi operative:

  • nella lettera e) dell’art. 92, il coordinatore interviene su proposta, segnalando al committente le violazioni riscontrate;
  • nella lettera f), invece, egli deve agire direttamente quando il pericolo grave e imminente è “immediatamente percepibile”, anche senza una specifica violazione da parte di altri soggetti.

In questo secondo caso, la responsabilità del CSE assume natura omissiva: se il pericolo è riconoscibile e il coordinatore non si attiva per sospendere o segnalare le lavorazioni, risponde per non aver impedito l’evento.

È una lettura che rafforza la funzione sostanziale del coordinatore, collocandolo tra le figure che devono garantire l’effettiva gestione del rischio, non solo la conformità documentale.

Di particolare rilievo è il richiamo al concetto di prevedibilità tecnica: la Cassazione evidenzia che, pur non essendo tenuto a un presidio costante del cantiere, il coordinatore deve organizzare la propria attività in modo da poter essere informato di eventuali condizioni di pericolo. In altri termini, non basta affermare di “non aver visto”: occorre dimostrare di aver strutturato un sistema di vigilanza efficace, coerente con la complessità del cantiere e con la natura delle lavorazioni in corso.

 

Conclusioni operative
L’intervento della Cassazione rappresenta un passaggio importante nella giurisprudenza sulla sicurezza nei cantieri.

La Corte delinea con chiarezza la portata della funzione di garanzia del CSE, ricordando che la sua responsabilità non è limitata ai rischi interferenziali e che l’obbligo di intervento scatta ogni volta che si manifestino condizioni di pericolo evidenti e imminenti.

Per i tecnici della sicurezza e per i committenti si tratta di un messaggio chiaro:

  • l’efficacia della prevenzione non si misura sulla quantità dei verbali o sull’adempimento formale degli obblighi, ma sulla capacità di individuare e gestire concretamente i rischi;
  • in quest’ottica, la pianificazione della vigilanza assume un valore determinante: visite programmate, riunioni di coordinamento, verbali condivisi e sistemi di comunicazione interna devono costituire un presidio reale, non meramente procedurale.

Dal punto di vista operativo, la pronuncia suggerisce alcune buone pratiche:

  • mantenere un monitoraggio continuo dell’andamento dei lavori, anche attraverso report periodici e comunicazioni documentate;
  • aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ogni volta che le condizioni operative cambiano o emergano nuovi rischi;
  • prevedere procedure di allerta immediata in caso di pericolo grave e imminente, con sospensione delle lavorazioni e verifica delle condizioni di sicurezza prima della ripresa;
  • valorizzare la cooperazione tra CSE, RSPP, imprese e preposti, favorendo un flusso informativo costante e bidirezionale;
  • conservare con cura tutta la documentazione (ordini di sospensione, verbali di riunione, relazioni) quale prova dell’effettiva vigilanza esercitata.

La Cassazione, in definitiva, riconduce la figura del coordinatore al suo ruolo più autentico: un garante tecnico della sicurezza, chiamato a esercitare una vigilanza intelligente e proporzionata, ma pronta e reattiva davanti al pericolo.

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

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