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Correttivo, liberalizzata la forma del contratto nel sottosoglia

Ridotto anche il tempo di «stand still» da 35 a 32 giorni

 

Il correttivo appalti (Dlgs 209/2024) interviene anche in tema di forma del contratto – praticamente liberalizzandola – e, nonostante le perplessità espresse dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 1463/2024, anche sul tempo di «stand still».

La forma del contratto d’appalto
Nel dettaglio, il decreto modifica l’articolo 18 del codice appalti stabilendo che dopo le parole «In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,» sono inserite le seguenti «il contratto può essere stipulato anche». Si tratta di una modifica non irrilevante visto che il periodo in parola ora prevede che «in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento Ue n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto».

Si introduce, pertanto, la facoltà – per il Rup (chiamato ai sensi dell’allegato I.2, art. 6, comma 2, lett. g) a decidere sulla forma del contratto) -, di utilizzare anche forme «aggravate» per gli appalti del sottosoglia comunitario. È noto che la formula originaria del comma imponeva – secondo anche le indicazioni espresse con un primo parere del Mit n. 2341/2024 – un vincolo circa la scelta di forme semplificate per l’intero sottosoglia comunitario. Circostanza che effettivamente – considerato che, ad esempio, per i lavori il sottosoglia supera i 5 milioni di euro -, poteva essere considerata una esagerata semplificazione (per appalti di importi rilevanti).

Precisazione a cui in effetti si avvicina anche il più recente parere del Mit (n. 2516/2024) che, circa la lettura del comma originario in commento, finiva per rimettere la decisione sulla forma del contratto al Rup chiamato, pertanto, a decidere in funzione del principio del risultato.

La nuova previsione, evidentemente, chiarisce questo aspetto ponendo una facoltà di scegliere sia forme semplificate sia quelle tradizionali come l’atto pubblico/amministrativo rogitato dal segretario o l’atto notarile (che ovviamente comporterà maggiori costi per l’operatore economico).

Il chiarimento è altresì utile anche a beneficio dell’aggiudicatario che non potrà contestare la scelta di una forma “aggravata” adducendo una violazione della norma.

Si tratterà di capire se la scelta di forme più dispendiose per l’appaltatore esiga o meno una motivazione da parte del Rup (che, eventualmente, potrà motivare anche semplicemente con riferimento all’importo del contratto ed alla necessità di avere un titolo esecutivo e/o a valenza esecutiva).

La riduzione dei termini di stand still
Con la lettera b) dell’articolo in commento, il legislatore prevede la riduzione dei termini di stand still – ovvero dei termini che devono trascorrere dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione fino alla stipula del contratto (al fine di tutelare l’operatore economico che si trovasse utilmente posizionato in graduatoria a non vedersi annullate le prerogative di poter risultare aggiudicatario ed eseguire la commessa/prestazione) – da 35 giorni a 32.

Sulla riduzione – inizialmente lo schema prevedeva la riduzione da 35 a 30 giorni – si deve registrare la posizione contraria della Commissione speciale del Consiglio di Stato incaricata della verifica dello schema di correttivo.

Tra le diverse obiezioni (la prima sull’affermata estraneità della modifica rispetto alla misura “milestone M1C1-84 bis “Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l’aggiudicazione dell’appalto” adotta a giustificazione nella relazione tecnica al correttivo), di tutto rilievo la seconda sottolineatura della Commissione che ha portato ad una richiesta di espunzione della previsione.

Nel parere, in dettaglio, si segnala come «non è inutile soggiungere che il meccanismo di stand still non è preordinato esclusivamente alla salvaguardia della effettività remediale a favore degli operatori economici concorrenti, ma anche a tutela delle stesse stazioni appaltanti, che sono messe in condizioni di evitare la stipula di un contratto illegittimamente aggiudicato e i relativi costi procedimentali e finanziari».

Nonostante le indicazioni/richieste riportate, il legislatore ha comunque ridotto il termine di stand still (oggi sostanzialmente applicabile al solo sopra soglia comunitario) portando gli originari 35 giorni agli attuali 32 (dal 1° gennaio 2025). Ciò in coerenza, del resto, con quanto già proposto e accettato nell’attuale codice dei contratti che ne residualizza l’applicazione.

Con la norma in commento, il legislatore elemina anche una ripetizione, relativa al sottosoglia (contenuta nel comma 3 dell’articolo 18), per cui lo stand still non si applica più (a differenza di quanto accadeva, almeno per i lavori, nel pregresso regime normativo) all’intero sottosoglia comunitario.

 

 

 

FONTI        Stefano Usai        “Enti Locali & Edilizia”

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