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Costo della manodopera, l’Anac spiega come scegliere il contratto giusto nei bandi

Busìa risponde alle richieste delle stazioni appaltanti: criteri operativi su rappresentatività, Ateco, tabelle del costo del lavoro ed equivalenza delle tutele. Focus sui cantieri

 

Arrivano dall’Anac indicazioni operative puntuali per aiutare le stazioni appaltanti a sciogliere uno dei nodi più delicati del nuovo Codice: la corretta individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) da indicare negli atti di gara. Con   il Comunicato del Presidente n. 2, approvato dal Consiglio il 10 febbraio 2026 e depositato il 24 febbraio, il presidente Giuseppe Busìa interviene per rispondere alle «continue segnalazioni» e alle richieste di chiarimento pervenute all’Autorità sul tema.

Il punto di partenza è l’articolo 11 del decreto legislativo 36/2023, come modificato dal correttivo (Dlgs 209/2024), che impone alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara iniziali e nella decisione di contrarre il Ccnl applicabile al personale impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione. L’obbligo riguarda il contratto che sia: in vigore nel settore e nella zona di esecuzione; stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; strettamente connesso con l’attività oggetto dell’affidamento, anche in maniera prevalente.

Il Comunicato ricorda anche i casi di esclusione: di regola l’indicazione non è richiesta per i servizi di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera.

Con il correttivo è stato inoltre introdotto l’obbligo di indicare il Ccnl anche per le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie che superino la soglia del 30% della medesima categoria omogenea di attività.

Il cuore del documento è però nelle istruzioni operative. Per verificare la «stretta connessione» con l’oggetto dell’appalto, le stazioni appaltanti devono anzitutto individuare il settore di riferimento attraverso il codice Ateco, secondo la classificazione Istat.

Il Comunicato suggerisce il raffronto tra codice Ateco e codice Cpv indicato nel bando, richiamando la tabella di correlazione prevista dal Codice e le indicazioni già fornite dall’Autorità sul corretto utilizzo dei Cpv.

Secondo passaggio: individuare l’ambito di applicazione del contratto collettivo in relazione ai sottosettori con cui i Ccnl sono classificati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Cnel.

In attesa della riorganizzazione dell’Archivio, le amministrazioni possono fare riferimento alla sezione «Contratti collettivi del settore privato» del sito Cnel, consultando i fogli che collegano Ccnl, sottosettori e codici Ateco fino alla sesta cifra.

Altro nodo centrale è il criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei lavoratori firmatarie. Tra i contratti strettamente connessi alle prestazioni oggetto dell’appalto, la stazione appaltante deve selezionare quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Operativamente, il Comunicato indica due strade: fare riferimento ai Ccnl utilizzati dal ministero del Lavoro per la redazione delle tabelle sul costo medio del lavoro (articolo 41, comma 13, del Codice) oppure, in assenza di tabelle per quel settore, chiedere al Ministero di indicare il contratto applicabile sulla base delle informazioni disponibili.

Sul fronte dell’equivalenza, l’Autorità ricorda che la disciplina puntuale sarà definita dalle linee guida del ministero del Lavoro, di concerto con il Mit, ma richiama già i parametri dell’allegato 1.01.

L’equivalenza può ritenersi sussistente quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto indicato nel bando e quando gli scostamenti rispetto agli altri parametri siano marginali.

È inoltre prevista una «presunzione di equivalenza» per i contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse, purché attinenti al medesimo sottosettore.

Particolare attenzione è dedicata al settore edile: per gli appalti di lavori rientranti nell’allegato X del decreto 81/2008, il legislatore individua espressamente i Ccnl considerati equivalenti, classificati con i codici unici Cnel/Inps F012, F015 e F018.

In questo caso, si spiega nel comunicato, la scelta del contratto è guidata direttamente dalla norma, in ragione del fatto che si tratta di Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, differenziati solo in base alla dimensione o tipologia di impresa.

 

 

 

 

FONTI      Mauro Salerno      “Enti Locali & Edilizia”

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