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Dialogo Ispettorato-Tribunali per ridurre i crediti della patente

 

Il taglio può avvenire solo dopo ordinanze-ingiunzione o sentenze definitive

 

La patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, è soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, di dirigenti e di preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al decreto 81/2008. Decurtazioni alquanto rischiose, dal momento che, partendo da 30 punti (eventualmente incrementati al ricorrere di determinate condizioni), se l’impresa scende sotto i 15 crediti non può continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione e solo quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, sempreché non intervenga il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale o dei lavoratori, disciplinato dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008.

Ciò che comporta una maggiore decurtazione di crediti sono le violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel Dlgs 81/2008, a seguito delle quali si verifichi un infortunio mortale (20 crediti), oppure un infortunio che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro (15 crediti) o una malattia professionale (10 crediti) di un dipendente dell’impresa. Le altre violazioni elencate nell’allegato I-bis determinano una decurtazione in misura meno rilevante, che oscilla da 1 a 8 a seconda della gravità della condotta.

Non di rado, nell’ambito di un unico accertamento ispettivo, può accadere che vengano contestate più violazioni tra quelle elencate. In questo caso, i crediti da decurtare non possono, in ogni caso, eccedere il doppio di quelli previsti in relazione alla violazione più grave. Esemplificando, se non viene elaborato il documento di valutazione dei rischi (5 crediti), il piano operativo di sicurezza (3 crediti) e viene altresì rilevata la mancanza di protezioni verso il vuoto (3 punti), sebbene la somma dei crediti sia pari a 11, non ne possono essere decurtati più di 10, ovvero il doppio di 5, che sono quelli previsti per la violazione più grave.

Come indicato dal legislatore e ricordato dall’Ispettorato nella circolare 4/2024, ai fini della decurtazione sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione non impugnate divenute definitive. Diversamente, l’estinzione delle irregolarità mediante la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta (articolo 16 della legge 689/1981) non rende definitivo il provvedimento.

A eccezione delle ordinanze-ingiunzione, la cui adozione è di diretta competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per quanto concerne i provvedimenti e gli atti definitivi emanati da altre amministrazioni, queste dovranno, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, comunicarli all’Ispettorato nazionale del lavoro che procederà entro ulteriori trenta giorni alla decurtazione dei crediti.

A tal fine, a livello territoriale, l’Ispettorato dovrà prendere contatti con le competenti sedi giudiziarie al fine di rappresentare la necessità, da parte delle relative cancellerie, di trasmettere eventuali sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti. Le condotte illecite cui si riferiscono i provvedimenti sanzionatori in questione saranno quelle poste in essere dal prossimo 1° ottobre, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente. L’Ispettorato si riserva di fornire indicazioni quanto alle modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun ufficio territoriale.

Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza

 

 

FONTI     Antonella Iacopini      “Enti Locali & Edilizia”

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