Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Dl Infrastrutture, la stretta sui subappalti scatta solo dal 31 dicembre

Il Governo chiarisce le limitazioni all’utilizzo dei certificati lavori. Le procedure in corso continueranno ad applicare la vecchia versione del Codice

 

La maxi stretta sui subappalti assestata dal correttivo scatta dal 31 dicembre 2024. Le procedure di gara che a quella data erano in corso sono, quindi, salve e continueranno ad applicare le vecchie regole. Più precisamente: gli appaltatori principali potranno utilizzare per le loro attestazioni anche le quote di lavori subappaltati. La bozza del decreto Infrastrutture, atteso in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, torna sul Dlgs n. 36/2023, il Codice appalti. E precisa le modalità di applicazione della dura limitazione imposta alle imprese che utilizzano il subappalto. Spiegando cosa accade alle gare nelle quali era stato già pubblicato un bando e cosa succede quando, per il tipo di procedura prescelta, un bando non c’era. L’obiettivo è evitare un’applicazione retroattiva.

Tornando alla stretta di qualche mese fa, bisogna ricordare che la formulazione originaria del Codice consentiva all’affidatario di utilizzare, per la propria qualificazione, lavori non effettuati direttamente, ma realizzati dai propri subappaltatori. Questo meccanismo, secondo la relazione che accompagnava il correttivo, comportava «il rischio di mantenere sul mercato operatori economici con qualifiche fittizie». Parliamo, in questo caso, di attestazioni Soa, cioè le certificazioni obbligatorie per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici. I certificati di esecuzione lavori vengono emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle Soa per provare l’esecuzione delle opere inserite nel curriculum dell’impresa e, quindi, nell’attestazione. Il correttivo, allora, è intervenuto per correggere questo assetto, premiando chi materialmente esegue le opere. Così, «i certificati» collegati alle parti di lavori subappaltati – secondo quanto dice la nuova norma – «possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione». Gli appaltatori principali, allora, restano esclusi dall’emissione dei certificati legati alle parti subappaltate. Una previsione contestata dall’Ance: per i costruttori, infatti, va considerato e premiato l’impegno che le appaltatrici principali sopportano nel partecipare all’appalto e organizzare i lavori. Il subappalto, cioè, è un istituto che ha un utilizzo fisiologico nei lavori pubblici e che non va disincentivato e demonizzato.

Ora il Governo torna sul tema nella bozza di decreto Infrastrutture. La stretta viene confermata e viene precisato il suo esatto raggio d’azione. Secondo il provvedimento, infatti, la vecchia versione del Codice continua ad essere applicata ai procedimenti in corso: chi stava partecipando a una gara avviata quando è arrivato il correttivo non potrà essere penalizzato. Ma come saranno individuati i procedimenti in corso? Il giorno chiave è il 31 dicembre, la data di entrata in vigore del correttivo appalti. Sono considerati in corso, e quindi non ricadono nella stretta, «le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore» del correttivo: quindi, entro il 30 dicembre del 2024. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, il criterio sarà diverso: si considerano in corso, e quindi non ricadono nella stretta, «le procedure e i contratti in relazione ai quali», al 30 dicembre 2024 «siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte».

 

 

FONTI        Giuseppe Latour               “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News