Un documento tecnico illeggibile equivale a documento non prodotto. Il TAR Piemonte chiarisce gli effetti sull’ammissibilità dell’offerta e sulla decorrenza del termine per impugnare.
Cosa accade se un allegato dell’offerta tecnica è formalmente caricato in piattaforma, ma risulta di fatto illeggibile? Può la stazione appaltante “sorvolare” se ritiene comunque sufficiente il resto della documentazione? E soprattutto: da quando decorre il termine per impugnare l’aggiudicazione se il concorrente scopre solo dopo che quel file era illeggibile anche per la commissione di gara?
A cercare di rispondere a queste domande è il TAR Piemonte, sez. Torino, con la sentenza del 9 febbraio 2026, n. 215, che chiarisce, senza ambiguità, quando un documento informatico illeggibile deve essere trattato come non prodotto e da quale momento il concorrente può dirsi realmente consapevole del vizio.
La questione non è così scontata, considerato che il caricamento di un documento in piattaforma viene considerato come sinonimo di completezza dell’offerta, quando invece il passaggio decisivo risiede nella leggibilità e nella valutabilità effettiva del documento.
Questo perché un file che non può essere aperto, consultato o compreso dalla commissione di gara non assolve alla sua funzione, soprattutto quando è destinato a dimostrare requisiti professionali, qualifiche del personale o elementi rilevanti ai fini del punteggio tecnico.
Da qui discendono conseguenze rilevanti sull’ammissibilità dell’offerta, sulla legittimità della valutazione tecnica e, non da ultimo, sulla decorrenza dei termini per impugnare l’aggiudicazione.
Documento illeggibile in gara: il problema della valutabilità dell’offerta tecnica
Il caso affrontato dal TAR riguarda una procedura aperta per l’affidamento di un servizio pubblico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale la stazione appaltante aveva attribuito un peso determinante alla qualità dell’offerta tecnica e, in particolare, alla struttura organizzativa del servizio e alle professionalità impiegate.
A seguito della comunicazione dell’aggiudicazione e dell’accesso alla documentazione di gara, il concorrente secondo classificato rilevava un elemento critico: uno degli allegati richiamati dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario risultava illeggibile.
Un profilo decisivo, considerando che la lex specialis richiedeva infatti che tali elementi fossero puntualmente documentati, sia ai fini della verifica della conformità dell’offerta alle prescrizioni di gara, sia per l’attribuzione del punteggio tecnico.
A fronte della segnalazione, la stazione appaltante rappresentava che:
- i file messi a disposizione del concorrente in sede di accesso corrispondevano esattamente a quelli caricati in piattaforma dall’aggiudicatario;
- l’offerta era stata comunque ritenuta completa dalla commissione di gara, che aveva proceduto alla valutazione tecnica.
Due quindi le questioni di fondo:
- stabilire se un documento illeggibile potesse considerarsi validamente prodotto in gara;
- chiarire quando il concorrente avesse acquisito la certezza che quel file fosse inutilizzabile non solo in sede di ostensione, ma già nella fase valutativa.
Su questi presupposti era stato proposto ricorso da un altro OE, per verificare la legittimità dell’aggiudicazione e la corretta gestione della documentazione tecnica in gara.
L’analisi del TAR
Il ragionamento del TAR Piemonte si sviluppa lungo due direttrici nette, tra loro strettamente collegate: il valore giuridico di un documento informatico illeggibile e la decorrenza del termine per impugnare quando l’illeggibilità emerge solo in una fase successiva alla gara.
Documento illeggibile e incompletezza dell’offerta
Per prima cosa, il Collegio ha affermato che un documento allegato all’offerta tecnica non ha alcuna rilevanza se non è concretamente leggibile. La produzione in gara di un file illeggibile equivale, sul piano giuridico, alla mancata produzione del documento stesso.
Non si tratta di una mera irregolarità formale, né di un problema imputabile alla sola fase di ostensione degli atti.
Nel caso esaminato, l’offerta tecnica rinviava espressamente a un allegato contenente il curriculum e le informazioni professionali di una figura apicale del servizio. Quel rinvio, tuttavia, restava privo di contenuto, perché il file risultava ab origine non consultabile.
Secondo il TAR, questa circostanza produce un effetto diretto e immediato, ovvero l’impossibilità per la stazione appaltante di verificare:
- l’adeguatezza della figura professionale proposta;
- la coerenza del titolo di studio dichiarato;
- la pertinenza dell’esperienza maturata;
- la correttezza dell’inquadramento contrattuale rispetto alle mansioni richieste dalla lex specialis.
In presenza di documentazione essenziale per la valutazione dell’offerta tecnica, l’illeggibilità non può essere superata né con valutazioni presuntive né con affermazioni di principio sulla “sufficienza” del restante contenuto dell’offerta. Il documento illeggibile è, per il giudice, tamquam non esset.
Impossibilità di attribuire il punteggio tecnico
Da questo primo approdo discende una conseguenza altrettanto netta: se il contenuto del documento non è conoscibile, non è possibile attribuire legittimamente il punteggio tecnico correlato a quell’elemento.
La valutazione dell’offerta tecnica deve infatti poggiare su elementi oggettivamente verificabili. Se la lex specialis richiede espressamente il curriculum di una figura professionale e lo collega all’attribuzione del punteggio, la sua assenza sostanziale rende l’offerta incompleta e, quindi, inammissibile.
Non solo: non assume rilievo il fatto che la commissione abbia comunque proceduto alla valutazione, né che abbia ritenuto sufficiente la documentazione “visibile”. Il problema non è la scelta valutativa, ma la mancanza del presupposto informativo necessario per compierla.
La decorrenza del termine per impugnare
Infine, il termine per impugnare non decorre automaticamente dal momento in cui il concorrente accede agli atti e prende visione di un file illeggibile.
La decorrenza è ancorata al momento in cui il concorrente acquisisce la certezza che il vizio non riguardi l’ostensione, ma la fase valutativa svolta dalla stazione appaltante.
Nel caso concreto, tale certezza è maturata solo a seguito degli incombenti istruttori disposti dal giudice, che hanno accertato che:
- il file era illeggibile sin dall’origine;
- non era mai stato effettivamente esaminato dalla commissione di gara.
Fino a quel momento, l’illeggibilità poteva astrattamente dipendere da un problema di ostensione o di duplicazione del file, e non da un vizio dell’offerta. Solo con l’accertamento istruttorio il vizio è divenuto pienamente conoscibile e giuridicamente spendibile.
Conclusioni operative
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia del contratto ove stipulato.
Dalla sentenza emergono indicazioni che incidono direttamente sulla gestione delle gare telematiche e che vale la pena tenere in considerazione:
- un documento informatico illeggibile equivale a documento non prodotto;
- se il documento è essenziale per dimostrare requisiti di capacità tecnica e professionale o per l’attribuzione del punteggio tecnico, l’offerta è inammissibile;
- la stazione appaltante non può supplire all’illeggibilità con valutazioni presuntive o facendo leva sul restante contenuto dell’offerta;
- la leggibilità effettiva dei file è un presupposto indefettibile della valutazione tecnica, non un profilo meramente formale;
- il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre solo dal momento in cui il concorrente ha certezza che il file illeggibile lo fosse anche per la stazione appaltante in sede di gara.
Il controllo non si esaurisce quindi nel caricamento del file, ma passa dalla verificabilità sostanziale del suo contenuto.
FONTI “LavoriPubblici.it”
