Applicazione a tutti i cantieri pubblici e a tutti i cantieri privati da 70mila euro in su. Genovesi (Fillea Cgil): grande vittoria di tutti i lavoratori contro lavoro nero e dumping contrattuale
Il Durc di congruità arriva al traguardo dell’applicazione nazionale. L’istituto ideato per il contrasto al lavoro nero e al dumping contrattuale applicato sperimentalmente nei cantieri delle varie ricostruzioni post terremoto sta per essere esteso all’universo mondo dei cantieri edili pubblici e privati. Il decreto ministeriale, comunica il ministero del Lavoro, è stato firmato dal ministro Andrea Orlando, in attuazione dell’accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
La verifica della congruità, spiega la nota ministeriale, si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Nel decreto viene ricordato che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per i lavori privati lo strumento si applica a tutti i lavori da 70mila euro in su.
In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. Con apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del Lavoro, l’Inps, l’Inail e la Commissione nazionale delle Casse edili (Cnce) sono definite le modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La Commissione nazionale delle Casse edili e l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e l’Inail realizzano, entro un anno dall’adozione del decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa, finalizzata anche all’alimentazione della banca dati. Se non fosse possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (Bni). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell’accordo collettivo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line.
Restano ferme, ai fini del rilascio del Durc on-line alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021. La Commissione Nazionale delle Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un’apposita banca-dati condivisa con Inps, Inail e Ispettorato nazionale del lavoro.
Con un successivo decreto del ministero del Lavoro sarà costituito un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del ministero del Lavoro, del Mims, dell’Inps, dell’Inail, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e delle parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Eventuali correzioni o aggiustamenti di rotta potranno essere introdotti con un ulteriore successivo decreto del ministro del Lavoro.
Genovesi (Fillea Cgil): Grande vittoria dei lavoratori edili contro il lavoro nero
«Dopo anni di battaglie e mobilitazioni, oggi portiamo a casa una grande vittoria dei lavoratori edili contro il lavoro nero». il segretario generale della Fillea Cgil Alessandro Genovesi saluta molto positivamente l’attuazione, di fatto del Durc di congruità, chiesta con insistenza da tempo da tutte le organizzazioni sindacali. «Dal 1° Novembre 2021 dunque – sottolinea Genovesi – per ogni cantiere sia pubblico che privato dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori (un numero “congruo” appunto) in base al tipo di lavorazione così come indicato nell’accordo sottoscritto il 10 Settembre 2020 dalle organizzazioni sindacali dell’edilizia e da tutte le associazioni datoriali di settore». «Ora aggiunge il leader sindacale – tutti, lavoratori, imprese, istituzioni, stazioni appaltanti pubbliche e private, abbiamo uno strumento in più per combattere il lavoro irregolare, la concorrenza sleale e il dumping contrattuale in edilizia, a tutela del lavoro e della legalità e, quindi, a tutela dei diritti a partire da quello alla salute e alla sicurezza». Il sindacato, assicura il segretario, «vigilerà affinché le nuove norme siano rispettate sempre e dovunque e ringraziamo tutte le forze sociali, gli esponenti politici ed i partiti, le istituzioni nazionali e locali che hanno sostenuto questa battaglia di civiltà e di maggiore giustizia sociale. Affinché la ripresa del settore produca più occupazione, più di qualità e più sicura, dimostrando che se c’è volontà politica da parte del legislatore si possono inserire tutele tanto negli appalti pubblici che privati».
FONTI : Massimo Frontera “Edilizia e Territorio”
