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Durc di congruità solo per opere svolte in cantiere

Escluse le altre attività anche se sono connesse con la fornitura. La risposta a interpello n.4/2025 del ministero del Lavoro scioglie i dubbi applicativi

 

Con l’ interpello   4/2025, il ministero del Lavoro è intervenuto sull’ambito di applicazione della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (cosiddetto Durc di congruità) con una nota che ricompone alcuni dei rilevanti nodi in questa materia. In caso di appalti edili, l’impresa committente ha l’obbligo di ottenere la dimostrazione che l’importo di manodopera necessario alla realizzazione dell’opera sia congruo secondo i parametri dettati dal decreto 143 del 25 giugno 2021 del ministero del Lavoro, attuativo dell’articolo 8 del Dl 76/2020. L’attestazione di congruità è poi rilasciata da parte della Cassa edile territorialmente competenze, sempre secondo le modalità e i termini fissati dal Dm 143/2021 e aggiornati con successivi atti condivisi con le parti sociali.

Tale apparato normativo e regolamentare ha sin da subito posto significativi problemi applicativi, stante la mancata specifica distinzione tra le attività edili, come tali soggette all’obbligo di verifica di congruità e quelle che, anche se svolte in occasione di appalto edile, dovevano essere sottratte a tale controllo. Con l’interpello (si veda il Sole 24 Ore del 22 ottobre), il Ministero scioglie i dubbi a oggi sussistenti – forieri di differenti applicazioni delle norme richiamate anche nei differenti poli territoriali che potevano basarsi sulla sola prassi delle Faq di Cnce – e chiarisce che la verifica della manodopera ha ad oggetto esclusivamente lo specifico intervento realizzato nel settore edile da cui tenere escluse la fornitura di materiale e/o manufatti che siano realizzati con attività non rientrante nel settore edile, considerando che le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

La verifica sulla congruità della manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere deve, dunque, riguardare solo le attività e gli interventi rientranti nel settore edile, mentre le altre attività che non siano svolte direttamente nel cantiere, anche se connesse alla fornitura delle opere, sono escluse dal calcolo della manodopera e, dunque, dalla verifica di congruità da parte delle Casse edili. Un chiarimento non meno rilevante il Ministero lo offre in relazione ai requisiti per l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile. L’iscrizione è strettamente legata all’attività svolta dall’impresa (e non dal singolo dipendente), al settore ove opera e alla contrattazione collettiva applicata al personale da essa dipendente, mentre non è connessa alla verifica della congruità, posto che quest’ultima prescinde dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle imprese coinvolte.

Le imprese che operano stabilmente nel settore dell’edilizia sono, dunque, soggette al doppio obbligo dell’iscrizione alla Cassa edile (la cui regolarità è rilevata anche dal sistema Durc online) e dell’assoggettamento alla verifica della manodopera impiegata nell’appalto per il rilascio della attestazione di congruità. Viceversa, le imprese che svolgono attività diversa, in via prevalente, da quella edile hanno solo l’obbligo di richiedere il rilascio dell’attestazione di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati in ambito di cantiere, con la conseguenza che, in tali casi, le Casse saranno tenute a rilasciare il Durc di congruità senza potere imporre, a tali imprese non edili, l’obbligo di iscrizione.

 

 

 

FONTI    Camilla Nannetti    “Enti Locali & Edilizia”

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