Per effetto del recepimento della direttiva Ue. Niente titolo edilizio se il progetto non prevede il 15% o il 40% (a seconda del tipo di intervento) di consumi di energia con fonti rinnovabili. Tutto quello che c’è da sapere
Anche gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico fanno scattare l’obbligo di installazione di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. La percentuale di consumi da coprire tramite Fer, se si rinnova l’impianto termico, è del 15 per cento. Inoltre, per gli edifici esistenti, l’obbligo di soddisfare una percentuale di consumi tramite impianti a Fer viene esteso alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello. Nel primo caso la quota di rinnovabili è del 40%; nel secondo tale percentuale scende al 15 per cento. La novità – di non poco conto, in quanto l’inosservanza dell’obbligo di integrazione delle rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio – è inserita nel Dlgs che recepisce la direttiva Red III (direttiva Ue 2023/2001), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 gennaio. Il decreto (n. 5 del 2026), che dunque allarga gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, va in vigore dal 4 febbraio 2026 e si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 3 agosto 2026.
Estensione dell’obbligo, ma con percentuali più basse
Dunque, il Dlgs ha dilatato il perimetro degli edifici esistenti che sono tenuti a installare impianti a fonti rinnovabili, seppure abbassi le percentuali di consumi da coprire con Fer. Prima del Dlgs 5 del 2026, per effetto del Dlgs 199 del 2021, che ora viene modificato, l’obbligo di Fer era previsto per le ristrutturazioni rilevanti, ossia per le demo-ricostruzioni e per gli edifici con superficie utile superiore a mille mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro. Ora, con il nuovo Dlgs, bisogna preoccuparsi di installare impianti alimentati a Fer in tre casi: per le ristrutturazioni importanti di primo livello, per quelle di secondo livello e per le ristrutturazioni degli impianti termici,
Per capire nel dettaglio quando scatta l’obbligo, bisogna far riferimento alle definizioni del Dm cosiddetto “requisiti minimi” recentemente modificato dal Dm 28 ottobre 2025 (quest’ultimo entra in vigore il 3 giugno 2026). Le definizioni di ristrutturazione importante di primo e secondo livello, comunque, non sono state modificate dal Dm di ottobre. Per ristrutturazione di primo livello si intende l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva asservito all’intero edificio. Rientra nel novero della ristrutturazione importante di secondo livello, invece, l’intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva.
Per le ristrutturazioni importanti, il Dlgs 199 fissava la quota di Fer al 60% per gli edifici privati e al 65% per quelli pubblici. Ora si estende l’area di impatto dell’obbligo ma le percentuali scendono. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello la quota Fer è del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. Per le ristrutturazioni di secondo livello la percentuale da coprire per la climatizzazione invernale ed estiva è del 15%. Si prevede in entrambi i casi una maggiorazione di cinque punti percentuale per gli edifici pubblici.
Il terzo caso riguarda le ristrutturazioni degli impianti termici che, anche in assenza di interventi sull’involucro, bastano a far scattare l’obbligo di Fer che devono soddisfare il 15% dei consumi previsti per il riscaldamento ed il raffrescamento. Ancora una volta, per definire la ristrutturazione dell’impianto termico, bisogna chiamare in causa il Dm “requisiti minimi”, secondo cui tale operazione si identifica con «l’insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore». Per gli edifici di nuova costruzione le percentuali restano invariate e sono del 60% per gli edifici privati e del 65% per quelli pubblici.
Potenza elettrica minima in funzione dell’impronta al suolo
Per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima (misurata in KW) degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III del Dlgs 199 del 2021 – moltiplicando la superficie dell’impronta al suolo per un coefficiente che è pari a 0,025 per gli edifici esistenti e a 0,05 per le nuove costruzioni.
Obblighi aggiornati ogni cinque anni
A decorrere dal 1° gennaio 2026, gli obblighi integrazione delle rinnovabili sono rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica.
Installazione anche su edifici pubblici
Gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di integrazione vanno realizzati all’interno o sugli edifici o nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende «la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta». Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo. Il nuovo Dlgs introduce anche la possibilità di soddisfare l’obbligo di integrazione installando le rinnovabili non sull’edificio oggetto di ristrutturazione o di nuova costruzione, bensì negli edifici pubblici purché si vadano a coprire i relativi consumi di calore e di elettricità, rispettando i parametri prescritti in termini di copertura percentuale dei consumi e di potenza elettrica minima. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative di questa nuova misura.
L’impossibilità di installazione delle Fer va dimostrata
Nel caso sia impossibile tecnicamente o economicamente assolvere ai nuovi obblighi ci sono due vie d’uscita. La prima coinvolge il professionista tecnico, che nella relazione tecnica “ex legge 10” dimostra l’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica dell’intervento di integrazione, esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Se relazione non è dovuta, il progettista dimostra l’impossibilità di osservare le prescrizioni normative in una comunicazione al Comune. Spetta a questi ultimi l’individuazione delle modalità per la trasmissione di tali informazioni.
Integrazione dei pannelli nella copertura
Oltre a dover coprire una quota dei consumi e a raggiungere la potenza elettrica minima prescritta, i pannelli solari e fotovoltaici devono soddisfare precise condizioni di integrazione nella copertura. Devono essere aderenti o integrati nei tetti a falda, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda stessa. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
Obbligo anche per i beni paesaggistici e culturali
I nuovi obblighi fanno i conti anche con i beni paesaggistici e culturali. Si applicano, infatti, anche in caso di vincolo culturale, di bellezze paesaggistiche individuali e d’insieme (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli derivanti dai piani urbanistici. Nel caso in cui il ricorso alle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il carattere e con l’aspetto del bene culturale o paesaggistico, allora l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi va sempre evidenziata dal progettista nella relazione tecnica “ex legge 10”. Qualora i nuovi obblighi di integrazione fossero inconciliabili con le esigenze di tutela, il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio potrà essere ridotto. Tale valore può essere inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute nell’allegato III al Dlgs 199 del 2021.
Valore di energia primaria non rinnovabile
Nel caso sia dimostrata l’impossibilità di ottemperare agli obblighi di integrazione, negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazione di primo livello è obbligatorio ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite.
Esoneri
Sono esclusi dagli obblighi di integrazione delle Fer gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da rimuovere entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori. Per beneficiare dell’esonero, però, il titolo abilitativo pertinente deve contenere l’indicazione sulla temporaneità del manufatto e i termini per la sua rimozione. Infine, le nuove prescrizioni non si applicano agli edifici pubblici posti nelle disponibilità dei corpi armati, qualora la loro applicazione si scontri con la natura stessa di tali immobili o con la loro destinazione d’uso. Sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione, l’obbligo di installazione di impianti a Fer non si applica qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento efficiente.
La relazione tecnica di progetto va inviata anche al Gse
La relazione tecnica di progetto (ex legge 10), o il provvedimento equivalente della regione o della provincia autonoma, deve contenere tutti i calcoli e le verifiche che riguardano i nuovi obblighi. Una copia di tale relazione va inviata al Gse ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia. La verifica del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è effettuata dai Comuni. Le dichiarazioni e i dati riportati nelle relazioni possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti in appositi provvedimenti adottati dalle Regioni.
FONTI Mariagrazia Barletta “Enti Locali & Edilizia”
