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Equo compenso e Progettazione: ecco cosa cambia con il correttivo

La bozza di correttivo al Codice dei contratti 2023 approvata dal Consiglio dei Ministri prevede una importante modifica che riguarda l’equo compenso dei progettisti

 

“Tanto tuonò che piovve” recita un antico proverbio, mai così adatto a descrivere quanto sta accadendo con il correttivo al Codice dei contratti relativamente all’applicazione della legge sull’equo compenso ai servizi di ingegneria e architettura.

Equo compenso e Codice dei contratti: il dubbio normativo
Quello tra il D.Lgs. n. 36/2023 e la Legge n. 49/2023 è un rapporto che non si è mai riuscito a consolidare soprattutto dopo che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ne ha evidenziato le criticità applicative. Non sono bastate neanche i pochi interventi della giustizia amministrativa che non è riuscita a fornire un orientamento pacifico in grado di guidare le stazioni appaltanti.

Il dubbio, evidenziato soprattutto da ANAC, riguardava la possibilità di interpretare la legge sull’equo compenso in 3 diversi modi:

  • gare a prezzo fisso;
  • competizione limitata sulle spese e oneri accessori (interpretazione caldeggiata da alcuni TAR);
  • inapplicabilità dell’equo compenso ai bandi pubblici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

È così che nello schema di Decreto Legislativo di modifica del Codice dei contratti, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 ottobre scorso, il Governo ha deciso di modificare l’art. 41 relativo ai “Livelli e contenuti della progettazione”.

Equo compenso: cosa cambia con il correttivo
Sono parecchie le modifiche all’art. 41 del Codice dei contratti apportate dall’art. 10 dell’attuale bozza di correttivo. Tra queste, vale la pena evidenziare quelle che riguardano il comma 15 e l’inserimento dei nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

Al comma 15 viene soppresso il secondo periodo che recitava: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.

Al posto di questo periodo viene inserito il comma 15-bis che dispone:

“15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5;
b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento”.

Gli affidamenti di cui all’art. 108, comma 2, lettera b), del Codice sono i seguenti:

“i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro”.

Dunque, per gli affidamenti di importo superiore a 140.000 euro:

  • il 65% del corrispettivo non può essere soggetto a ribasso;
  • il restante 35% può essere ribassato in sede di offerta.

Il successivo comma 15-ter dispone che sulla percentuale del 35% soggetta a ribasso si applicano le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 54 e all’allegato II.2.

Nel caso, invece, di affidamento diretto di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

 

 

FONTI         “LavoriPubblici.it”

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