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Equo compenso, per il Tar Bolzano ribasso possibile solo su spese e accessori

In attesa del Correttivo arriva una nuova sentenza a favore dell’applicazione della legge 49/2023 ai contratti pubblici

 

Mentre gli occhi dei professionisti sono puntati sulla soluzione promessa dal ministero delle Infrastrutture con il Correttivo al codice appalti, dai giudici amministrativi continuano ad arrivare prese di posizione discordanti sull’equo compenso. Questa volta a esercitarsi sul tema è il Tar di Bolzano, con la sentenza n.230 del 9 ottobre. La decisione, che arriva in un momento di particolare fermento normativo, si allinea all’orientamento secondo cui le amministrazioni pubbliche sono tenute a rispettare i parametri minimi stabiliti dalla legge n. 49 del 2023, limitando la possibilità di ribasso alle spese diverse dagli onorari professionali. La sentenza suscita attenzione perché il tema dell’equo compenso è al centro delle discussioni relative al correttivo al Codice 36, in fase di preparazione da parte del Mit. Il decreto correttivo è atteso in Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane e dovrebbe risolvere definitivamente la questione.

La sentenza
Nel dettaglio, il Tar Bolzano ha annullato l’aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando promossa dalla Provincia di Bolzano per l’affidamento di servizi tecnici. La lettera di invito prevedeva un compenso complessivo, calcolato in base al decreto parametri del 2016, di 125.361,31 euro, dato dalla somma dei corrispettivi, costituiti dagli onorari (euro 100.540,40) e dalle spese (euro 24.820,92). Il ricorso, accolto, nasce proprio dal fatto che uno dei tre concorrenti ha contestato di fronte al giudice la mancata esclusione delle altre due offerte (prima e seconda classificata) che avevano proposto un ribasso non solo sulle spese, ma anche sul compenso professionale, contraddicendo così la norma sull’equo compenso e le sentenze del Tar Veneto Sez. III del 3 aprile 2024, n. 632 e del Tar Lazio, Sez. V-Ter, che per prime hanno affrontato il tema del rapporto tra la l. 49/2023 sull’equo compenso e la disciplina degli appalti esprimendosi, a favore dell’applicabilità della legge sull’equo compenso alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

La decisione del Tar Bolzano ha sposato questo orientamento, accogliendo il ricorso e annullando l’aggiudicazione. Per i giudici altoatesini «la disciplina sull’equo compenso: «i) è compatibile con le disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici; ii) consente il ribasso solo delle ulteriori componenti di costo dell’offerta, ossia le spese e gli oneri accessori, (iii) non ha interferenze negative sul principio della tutela della concorrenza tramite evidenza pubblica e sulle norme eurounitarie, (iv) integra la disciplina di gara, che non ha previsto espressamente l’applicazione della legge sul c.d. equo “compenso”». Dunque, le procedure che non prevedono i minimi tariffari devono essere annullati.

La decisione riflette un’interpretazione restrittiva della normativa. Tuttavia, la questione resta ancora aperta, con due visioni opposte che animano il dibattito.

Le due tesi in campo
La sentenza di Bolzano si inserisce in un quadro giurisprudenziale complesso, in cui convivono due interpretazioni contrastanti sul tema dell’equo compenso. Da un lato, c’è l’orientamento che considera l’equo compenso come una condizione essenziale di ammissibilità delle offerte nei bandi di gara, obbligando le amministrazioni a rispettare i parametri minimi stabiliti dalla legge. Secondo questa visione, il mancato rispetto delle tariffe minime stabilite dalla normativa equivale a una violazione sostanziale che inficia la validità dell’intera procedura.

Dall’altro lato, c’è l’orientamento, fatto proprio dalla stessa Autorità Anticorruzione e di recente sostenuto con approfondite argomentazioni dal Tar Campania, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494 e dal Tar Reggio Calabria con la sentenza n. 483/2024, secondo cui l’equo compenso dovrebbe essere considerato un parametro di riferimento, ma non vincolante in modo assoluto. In questo caso, le stazioni appaltanti potrebbero derogare ai minimi tariffari, soprattutto quando l’importo complessivo dell’appalto o la specificità dei servizi richiesti giustifica compensi inferiori. I sostenitori di questa tesi ritengono che le due normative, quella sugli appalti e quella dettata dall’equo compenso non sono compatibili e sovrapponibili perché incidono su campi di materie e rispondono a finalità tra loro non perfettamente coincidenti e omogenee. Non è un mistero che la norma sull’equo compenso sia nata per porre un limite allo strapotere delle convenzioni applicate ai professionisti che lavorano nel campo bancario e assicurativo. Tutt’altro campo che gli appalti pubblici, dove ci si muove attraverso gare, sempre improntate alla massima concorrenza. E senza contare che un’applicazione rigida dell’equo compenso potrebbe comportare un aumento dei costi per le amministrazioni e ridurre la partecipazione alle gare.

Il ruolo del Correttivo al codice
Il dibattito sull’equo compenso è strettamente legato al correttivo al codice degli appalti, che il ministero delle Infrastrutture sta ultimando in questi giorni e che secondo quanto annunciato dal ministro Salvini dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri nel giro di un paio di settimane. L’obiettivo è trovare coordinamento tra la normativa sull’equo compenso e il codice degli appalti, introducendo criteri chiari per l’applicazione delle tariffe nei contratti pubblici, magari anche stabilendo delle soglie per l’applicazione della legge 49 ai contratti pubblici. Al di là delle questioni strettamente giuridiche il tema solleva problemi di equilibrio tra la sostenibilità economica degli affidamenti e la necessità di garantire una giusta retribuzione ai professionisti. Da un lato, le amministrazioni devono poter gestire in modo efficiente le risorse, evitando costi eccessivi; dall’altro, i professionisti avrebbero diritto a compensi adeguati, che riflettano la complessità e il valore del loro lavoro, a prescindere dalla “guerra” dei ribassi.

 

 

FONTI    Mauro Salerno      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News