Ma senza un indirizzo normativo preciso resterà l’incertezza e a pagare il conto saranno sempre stazioni appaltanti e imprese
Dopo averla più volte sollecitata, l’Autorità Anticorruzione non aspetterà che arrivi una soluzione sul conflitto di norme tra equo compenso professionale e codice degli appalti. L’indicazione contenuta nella nota inviata pochi giorni a Governo e Cabina di regia sugli appalti, secondo cui le norme della legge 49/2023 non possono trovare applicazione nei contratti pubblici, sarà subito trasferita nel bando-tipo n.2 sui servizi di ingegneria e architettura. La decisione viene indicata nel documento stesso, laddove l’Anac chiarisce che di fronte all’urgenza di dare indicazioni al mercato e all’ «impossibilità di differire ulteriormente l’adozione degli atti di propria competenza l’Autorità, in mancanza di diverse indicazioni interpretative, procederà ad adottare il bando tipo aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate». La scelta di procedere subito trova conferma negli uffici dell’Autorità che, terminate le consultazioni, punta a sdoganare il bando tipo a stretto giro.
Come abbiamo anticipato in questo articolo, dopo aver accarezzato la possibilità di conciliare equo compenso e codice 36 salvando i minimi tariffari e concedendo la possibilità di proporre ribassi solo su spese e accessori, l’Anac ha optato per la strada di ritenere inconciliabili equo compenso e norme sugli appalti, per tutta una serie di ragioni normative e anche di rispetto del principio di concorrenza che più volte abbiamo esposto su questo giornale a partire da un approfondimento pubblicato lo scorso settembre. Nel bando tipo troverà posto anche la scelta di mantenere in vita le vecchie regole sui requisiti speciali di professionisti e società di ingegneria di fronte al vuoto normativo aperto dal Dlgs 36/2023.
Anche alla luce della presa di posizione dell’Anac è difficile che la questione dell’equo compenso possa dirsi chiusa qui. L’idea di ritenere l’equo compenso applicabile ai contratti pubblici è stata per esempio sostenuta solo pochi giorni fa da una sentenza del Tar Veneto, di cui abbiamo dato conto in questo articolo, approfondendo poi la questione con un commento ad hoc. Nel caso specifico, è chiaro che bisognerà vedere cosa pensa il Consiglio di Stato. Ma è altrettanto chiaro che altre sentenze arriveranno. E in assenza di un indirizzo normativo preciso a pagare le spese dell’ incertezza saranno come sempre stazioni appaltanti e operatori economici.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
