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Errore tecnico nella formula di gara: il potere-dovere della correzione in autotutela

La stazione appaltante può e deve correggere gli errori tecnici della piattaforma elettronica, quando l’applicazione automatica della formula di gara produce risultati illogici o contrari alla par condicio

 

Quando la piattaforma elettronica applica in modo errato la formula di attribuzione dei punteggi economici, la stazione appaltante non solo può, ma deve intervenire per correggere l’errore, al fine di evitare risultati palesemente illogici.

 

Correzione formula di gara: autotutela legittima
La conferma arriva dal TAR Lombardia con la sentenza del 3 novembre 2025, n. 3515, chiamato a pronunciarsi su un caso di evidente errore tecnico nell’applicazione della formula di gara da parte del sistema elettronico.

Il caso riguarda una procedura aperta multilotto per l’affidamento di un servizio. Dopo la pubblicazione della graduatoria, un operatore economico ha segnalato un’anomalia nei punteggi economici: alcune offerte prive di ribasso avevano ottenuto punteggi elevati, in alcuni casi prossimi al massimo attribuibile.

L’errore è stato individuato nella formula di calcolo automatizzata impostata sulla piattaforma telematica che aveva applicato un metodo di comparazione errato con un confronto tra valori disomogenei, ossia tra la media ponderata dei ribassi offerti e il valore assoluto della base d’asta, producendo un esito del tutto illogico.

Il risultato, come osserva il TAR, era “aberrante”: punteggi economici alti per operatori che non avevano offerto alcun ribasso, e valori incoerenti con la logica di attribuzione prevista dalla lex specialis.

Preso atto dell’anomalia, la stazione appaltante ha esercitato il proprio potere di autotutela, annullando la precedente aggiudicazione e disponendo un ricalcolo dei punteggi economici con l’applicazione corretta della formula, cioè ponderando anche il valore della base d’asta.

L’operatore economico che aveva visto peggiorare la propria posizione ha impugnato gli atti, sostenendo che la correzione avesse modificato retroattivamente la lex specialis e violato la par condicio.

 

Quadro normativo di riferimento
Il contenzioso trae origine sotto il d.lgs. n. 50/2016, il “vecchio” Codice dei contratti pubblici, la cui disciplina rimane fondamentale per comprendere l’impianto logico della decisione.

Il sistema di aggiudicazione delineato dagli artt. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016 impone alla stazione appaltante di assicurare che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia applicato in modo coerente, trasparente e logicamente fondato. La formula di attribuzione dei punteggi economici deve tradurre in termini numerici un principio di proporzionalità tra ribasso e punteggio, evitando risultati irragionevoli o discriminatori.

Quando l’applicazione informatica genera invece un esito palesemente illogico – come nel caso in esame, dove la comparazione tra media ponderata e base d’asta assoluta ha prodotto punteggi distorti – l’amministrazione conserva il potere di intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

L’obiettivo non è modificare la lex specialis, ma ripristinarne la corretta applicazione, eliminando errori materiali o tecnici che pregiudicherebbero la legittimità della procedura.

È un principio ormai consolidato anche nella più recente giurisprudenza e pienamente coerente con il nuovo d.Lgs. n. 36/2023, che ha posto il principio del risultato (art. 1, comma 4) al centro del sistema, riaffermando il dovere per le stazioni appaltanti di perseguire la legalità sostanziale e la coerenza logica dell’azione amministrativa.

In questo senso, l’autotutela correttiva rappresenta non una deviazione dal principio di parità di trattamento, ma uno strumento di garanzia dell’affidabilità della gara, volto a impedire che un errore tecnico possa compromettere la par condicio tra gli operatori economici e la stessa efficienza della spesa pubblica.

 

La decisione del TAR
Il TAR ha confermato la piena legittimità del ricalcolo disposto dalla SA: l’intervento non ha alterato la formula, ma ne ha assicurato la corretta applicazione, coerente con la logica interna del disciplinare.

La stazione appaltante, una volta accertato l’errore tecnico della piattaforma, aveva non solo la facoltà, ma il dovere di intervenire per ripristinare la coerenza del procedimento, a tutela dell’interesse pubblico e della parità tra i concorrenti.

Non solo: l’attività di correzione è stata correttamente motivata, preceduta da un’istruttoria approfondita e comunicata a tutti gli operatori interessati.

Nessuna violazione, dunque, del principio di par condicio, poiché il ricalcolo si è limitato a restituire coerenza ai criteri originari, senza introdurre parametri nuovi o modificare il contenuto delle offerte.

 

Conclusioni
Il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del ricalcolo dei punteggi e la validità della nuova aggiudicazione riconoscendo che la stazione appaltante aveva agito in ossequio ai principi di legalità, logicità e buon andamento dell’azione amministrativa.

La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’amministrazione conserva un potere di intervento anche dopo la chiusura della fase valutativa, purché l’azione correttiva miri a rimuovere errori tecnici o materiali e non a rivedere le scelte discrezionali della commissione.

Si tratta quindi non di una revisione della formula, ma come un atto di razionalità amministrativa, finalizzato a far sì che le regole già fissate producano effetti coerenti.

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

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