Ma solo in via transitoria fino al 1° aprile 2028. L’elenco è stato istituito ma non è ancora operativo. Tra le misure attuative anche il regolamento sulla prova di idoneità
In via transitoria, e fino al 1° aprile 2028, i professionisti iscritti agli albi e ai collegi delle professioni tecniche potranno entrare a far parte dell’elenco degli esperti assicurativi catastrofali tenuto dalla Consap, senza dover dimostrare di aver maturato un’esperienza almeno triennale nell’accertamento dei danni. Il riferimento è all’albo dei tecnici abilitati a effettuare accertamenti e stime economiche su immobili assicurati, colpiti da eventi estremi, come: alluvioni, inondazioni, sismi, frane, eruzioni, maremoti e trombe d’aria. L’albo è stato istituito, ma non è ancora operativo (l’iscrizione dovrà essere resa obbligatoria al più tardi entro il 1° gennaio 2027 da un decreto attuativo).
A sancire la cancellazione del requisito dell’esperienza triennale, seppure limitatamente al periodo di rodaggio dell’albo, accogliendo una battaglia delle professioni tecniche, è il decreto Pa (Dl 144 del 2026) convertito in legge dopo l’ok definitivo del Senato. Il provvedimento interviene sul Dl 25 del 2026, istitutivo dell’albo degli esperti catastrofali, andando a modificare il regime transitorio. I Consigli nazionali di ingegneri, architetti e geometri – in audizione presso le commissioni Bilancio e Ambiente della Camera – avevano anche chiesto, tramite un documento congiunto, che l’ingresso delle professioni ordinistiche in via diretta all’albo degli esperti catastrofali non fosse limitato al solo periodo transitorio, ma che diventasse una regola permanente. I Consigli nazionali chiedevano anche che venisse eliminata la prova d’idoneità prevista, in regime ordinario, per l’ingresso negli elenchi della Consap. Entrambe le richieste, però, non sono state accolte.
Va ricordato che per gli accertamenti e le stime economiche su immobili assicurati, che hanno subìto danni a causa di estremi, l’iscrizione all’albo degli esperti catastrofali sarà obbligatoria. Serve un decreto del ministero dell’Economia, sentiti i ministeri della Protezione civile, delle Imprese e del made in Italy e la Consap, che determini la data entro cui far partire l’obbligo di iscrizione, che non potrà andare oltre il 1° gennaio 2027. Il decreto doveva essere emanato entro lo scorso 28 maggio (90 giorni dall’entrata in vigore del Dl 25 del 2026). A chi eserciterà l’attività di valutatore dei danni da catastrofe su immobili assicurati senza iscriversi all’albo si applicheranno le disposizioni del Codice penale per l’esercizio abusivo della professione, che prevedono la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 50mila euro.
Per i professionisti dell’area tecnica restano comunque alcuni requisiti da soddisfare, tra cui: non aver riportato una condanna irrevocabile, o a seguito di “patteggiamento”, per alcune categorie di delitti (contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, l’industria, il commercio o contro il patrimonio o l’economia pubblica), per la quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno o nel massimo a tre anni. Tra le cause ostative figurano anche: l’aver riportato una condanna irrevocabile o a seguito di “patteggiamento” per omesso versamento di contributi previdenziali o assistenziali obbligatori o per delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni. Non può iscriversi all’albo il professionista che si trovi nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione a seguito di misure preventive secondo le leggi antimafia. Inoltre, non bisogna aver ricoperto le cariche di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale o sindaco presso società o enti che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione di tali provvedimenti. Infine, per iscriversi all’albo degli esperti catastrofali, la persona fisica non deve essere stata dichiarata fallita o soggetta a procedure concorsuali o sottoposta a liquidazione giudiziale, salvo intervenuta abilitazione.
Per l’operatività dell’albo occorrono dei provvedimenti attuativi: il decreto interministeriale che deve prevedere la data di partenza dell’obbligo di iscrizione ha il compito anche di disciplinare il funzionamento dell’albo e l’aggiornamento professionale obbligatorio per poter mantenere l’iscrizione negli elenchi. Occorre anche un regolamento della Consap che definisca la prova d’idoneità e un altro che determini gli obblighi di comunicazione, la procedura di cancellazione per rinuncia all’iscrizione, per perdita di uno dei requisiti o per non aver pagato il contributo annuale per l’iscrizione all’elenco degli esperti. Anche per quantificare il costo annuale di iscrizione occorre un provvedimento ad hoc, ossia un decreto del ministro dell’Economia, sentito il ministro per la Protezione civile e la Consap.
FONTI Mariagrazia Barletta “Edilizia & Territorio”
