Il parere del MIT chiarisce che la sintesi del PEF nei partenariati pubblico-privati deve includere, oltre agli indicatori di sostenibilità, anche le voci di costo e ricavo in grado di garantire trasparenza e parità tra i concorrenti.
Una volta approvata la proposta di finanza di progetto, quali contenuti deve avere la “sintesi del piano economico-finanziario” da porre a base di gara? È ammissibile una rappresentazione ridotta ai soli prospetti contabili (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) con poche voci aggregate? La presenza di indicatori di convenienza (TIR, DSCR, LLCR) può ritenersi sufficiente o occorre un maggiore livello di dettaglio per garantire la par condicio tra i concorrenti?
Finanza di progetto e sintesi del PEF: il parere del MIT
Nel complesso scenario della finanza di progetto, l’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) disciplina nel dettaglio la procedura di affidamento in concessione, sia su iniziativa pubblica che privata. Un passaggio cruciale di tale procedura riguarda l’utilizzo della proposta – approvata e selezionata – come base di gara, inclusa una “sintesi del piano economico-finanziario” (PEF).
Ma cosa si intende esattamente per “sintesi”? Può tale documento limitarsi a una rappresentazione aggregata dei flussi economico-finanziari, oppure deve contenere un certo grado di dettaglio?
A rispondere è stato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3568 del 23 giugno 2025, reso in merito alla corretta interpretazione dell’art. 193, comma 8 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, si chiedeva se, una volta approvata la proposta di finanza di progetto e nel momento in cui essa viene posta a base di gara, la “sintesi del piano economico-finanziario” potesse essere rappresentata da un documento composto unicamente da tre prospetti – conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario – ciascuno dei quali contenente un numero limitato di voci (anche aggregate) e integrato dai principali indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (come T.I.R. progetto, T.I.R. equity, DSCR max/min/medio, LLCR, ecc.).
La risposta del MIT
Secondo il Supporto Giuridico del MIT “La sintesi del piano economico-finanziario […] deve contenere, oltre agli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, le voci dei costi e dei ricavi con un grado di dettaglio sufficiente affinché gli altri operatori economici partecipanti alla gara possano formulare un’offerta consapevole.”
Non è quindi sufficiente una rappresentazione eccessivamente aggregata o composta solo da indicatori riepilogativi: è necessario che il documento fornisca un quadro chiaro, intellegibile e comparabile dei dati economico-finanziari posti a base della gara.
L’obbligo di porre a base di gara anche una sintesi del PEF è previsto dall’art. 193, comma 8, secondo cui:
“All’esito dell’approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all’articolo 4-bis dell’Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell’articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all’articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all’articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo”.
Il legislatore ha così inteso garantire trasparenza, conoscibilità e confrontabilità delle condizioni economiche e gestionali su cui la gara si fonda, nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento.
L’articolo, completamente sostituito dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice Appalti), rafforza l’impostazione procedurale del partenariato pubblico-privato e chiarisce l’importanza della qualità dei contenuti messi a disposizione dei concorrenti.
Analisi tecnica: sintesi sì, ma sostanziale
Il parere del MIT fornisce una lettura coerente con la ratio dell’art. 193: la “sintesi” non è una formalità, ma uno strumento operativo di trasparenza e partecipazione consapevole. Le voci di costo e ricavo non possono essere omesse né eccessivamente aggregate, poiché:
- servono a comprendere la struttura finanziaria e operativa dell’intervento;
- rappresentano un elemento determinante per l’elaborazione delle offerte;
- incidono sulla valutazione del rischio e dell’equilibrio economico dell’operazione.
Il MIT non impone uno schema rigido, ma richiede un livello di dettaglio tale da rendere l’elaborato effettivamente utile ai fini della partecipazione. Indicatori come TIR, DSCR o LLCR sono strumenti integrativi, ma non sostitutivi.
Conclusioni operative
Il parere n. 3568/2025 fornisce un chiarimento importante su un aspetto spesso sottovalutato ma centrale nel partenariato pubblico-privato: la qualità e la completezza della documentazione posta a base di gara. In particolare, viene esclusa la possibilità di ridurre la “sintesi del piano economico-finanziario” a una mera elencazione di indicatori riepilogativi o a prospetti contabili eccessivamente aggregati.
Il MIT richiama l’attenzione sulla necessità di fornire un quadro economico chiaro, trasparente e intellegibile, capace di mettere tutti gli operatori nelle condizioni di formulare offerte realmente comparabili. In questo senso, il concetto di “sintesi” non va inteso come semplificazione estrema, ma come rappresentazione efficace, comprensibile e sufficientemente dettagliata degli elementi essenziali del PEF.
Il principio di trasparenza e la parità di trattamento tra concorrenti si traducono quindi in un obbligo sostanziale: quello di predisporre un documento che, pur mantenendo una struttura snella, contenga tutte le informazioni economiche rilevanti per l’elaborazione dell’offerta. I soli indici di redditività e sostenibilità – per quanto utili – non sono sufficienti, se non accompagnati da un minimo dettaglio sulle componenti di costo e ricavo.
Si conferma così l’impostazione del nuovo Codice, che punta sulla qualità della programmazione e sulla correttezza delle basi di gara come prerequisito per una vera concorrenza.
FONTI “LavoriPubblici.it”
