Tar Lazio: illegittima una gestione cronologica e sequenziale delle proposte tale da determinare un indebito vantaggio in favore del primo proponente
L’individuazione del promotore, nell’ambito della finanza di progetto, anche anteriormente alle modifiche all’articolo 193 del codice dei contratti introdotte dal Dlgs 209/2024, pur connotata da ampia discrezionalità amministrativa, deve essere svolta nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, che impongono all’amministrazione di dare adeguata pubblicità alle proposte pervenute e di procedere a un esame contestuale e comparativo di tutte le istanze presenti al momento dell’avvio dell’istruttoria. Le innovazioni introdotte dal correttivo all’articolo 193 non hanno natura costitutiva di nuovi principi quanto, piuttosto di esplicitazione e procedimentalizzazione di obblighi già desumibili in via interpretativa dall’assetto previgente, sicché non può ritenersi legittima una gestione cronologica e sequenziale delle proposte tale da determinare un indebito vantaggio in favore del primo proponente.
Sono questi i principi affermati dal Tar Latina, Sezione seconda, con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 3.
Il caso sottoposto al Tar
La controversia esaminata dal giudice amministrativo trae origine dalla gestione, da parte di un ente locale, di una procedura di finanza di progetto avente ad oggetto l’affidamento in concessione di un bene demaniale marittimo per finalità turistico-ricreative. Nel corso del procedimento erano pervenute più proposte di project financing, presentate in momenti temporalmente diversi, alcune prima e altre dopo l’entrata in vigore del Dlgs 209/2024. L’amministrazione aveva ritenuto di dover procedere all’esame delle proposte secondo un criterio rigidamente cronologico, attribuendo priorità alla prima istanza presentata e sospendendo l’istruttoria sulle successive, sul presupposto che la disciplina applicabile variasse in ragione della data di presentazione e che le modifiche apportate dal correttivo all’articolo 193 del codice introducessero, solo a partire dalla loro entrata in vigore, specifici obblighi procedimentali in ordine alla pubblicità delle proposte e alla comparazione delle diverse proposte pervenute.
Tale impostazione aveva condotto, in concreto, a una segmentazione della fase preliminare della finanza di progetto, con l’effetto di precludere l’esame contestuale delle proposte concorrenti e di riservare alla prima istanza un trattamento preferenziale, culminato nell’individuazione del relativo promotore senza che le altre proposte fossero valutate nello stesso contesto istruttorio. Avverso tale modus procedenti venivano proposte plurime censure, incentrate sulla violazione dei principi di trasparenza e par condicio, nonché sull’erronea interpretazione del rapporto tra disciplina previgente e correttivo del 2024.
La decisione del Tar
Il Tribunale ha accolto il ricorso, sviluppando un articolato percorso argomentativo. In primo luogo, il Collegio ha ribadito che la fase di individuazione del promotore, pur non essendo assoggettata alle regole proprie delle procedure di evidenza pubblica in senso stretto, costituisce comunque esercizio di funzione amministrativa e, come tale, non può sottrarsi all’applicazione dei principi generali che governano l’azione amministrativa. In questa prospettiva, la discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella valutazione dell’interesse pubblico sotteso alle proposte di project financing non si traduce in un potere arbitrario, ma deve essere esercitata entro limiti esterni rappresentati, tra l’altro, dall’imparzialità, dalla trasparenza e dalla parità di trattamento tra operatori economici. Tali principi, secondo il Tar, operano già nella versione originaria dell’articolo 193 del Dlgs 36/2023 e non possono ritenersi introdotti ex novo dal correttivo del 2024.
Sotto questo profilo, la sentenza assume un’originale posizione interpretativa in ordine alla natura delle modifiche apportate all’articolo 193 del codice dal Dlgs 209/2024. Esse vengono qualificate come interventi di chiarificazione e di esplicitazione di obblighi già immanenti nel sistema, piuttosto che come innovazioni sostanziali idonee a mutare radicalmente il regime giuridico della prima fase del project financing. La previsione espressa introdotta dal correttivo dell’obbligo di rendere pubblica la ricezione della proposta e di consentire la presentazione di iniziative concorrenti viene letta come la formalizzazione di un dovere già desumibile, in via interpretativa, nella precedente disciplina, derivante dalla necessità di assicurare un confronto effettivo tra più soluzioni progettuali.
Muovendo da tali premesse, il Tar ha ritenuto illegittima la scelta dell’amministrazione di esaminare le proposte in modo parcellizzato e sequenziale, subordinando l’istruttoria sulle istanze successive all’esito della valutazione della prima. Una simile impostazione è stata giudicata incompatibile con l’esigenza di garantire un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, oltre che idonea a precostituire un vantaggio indebito in favore del primo proponente, attraverso il riconoscimento anticipato di una posizione qualificata.
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui l’assenza, nella disciplina previgente, di una puntuale regolamentazione procedurale non legittima l’amministrazione a operare in modo opaco o discriminatorio. Al contrario, proprio la mancanza di regole dettagliate rende ancora più stringente l’obbligo di conformare l’azione amministrativa ai principi generali, che fungono da criteri di integrazione e di orientamento dell’attività discrezionale.
Considerazioni conclusive
La pronuncia del Tar Latina valorizza la dimensione procedimentale della finanza di progetto, ritenendo che i principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e comparazione delle diverse proposte sussistevano nella fase di scelta del promotore, anche prima delle modifiche apportate all’articolo 193 del codice dal correttivo del 2024.
In tale ottica, l’obbligo di pubblicizzare la ricezione delle proposte e di consentire la presentazione di iniziative concorrenti non rappresenta un aggravio procedimentale fine a se stesso, ma uno strumento funzionale alla migliore individuazione dell’interesse pubblico e alla prevenzione di distorsioni concorrenziali. Il correttivo del 2024, lungi dal segnare una cesura netta rispetto al passato, tende a rendere più espliciti gli obblighi procedimentali sussistenti, anche se non esplicitati nella precedente disciplina della finanza di progetto.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
