Con l’intesa nella Stato-Regioni si concretizzano gli obblighi del Testo unico sulla sicurezza rimasti finora inattuati. Le specificità per i cantieri, il ruolo del Formedil, il testo (atteso in Gazzetta)
Con l’intesa raggiunta prima di Pasqua nella conferenza Stato-Regioni si fa un importante passo avanti sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Come è noto, le previsioni del Testo unico sulla sicurezza sono rimaste inattuate per anni. Nell’autunno scorso la previsione ha ricevuto un nuovo impulso da parte del ministero del Lavoro occasionato da un’altra incompiuta: il sistema della patente a crediti che nel frattempo si andava concretizzando per entrare in vigore ai primi di novembre. Collegato alla patenti a crediti è anche l’accordo sulla formazione, di cui i relativi adempimenti costituiscono la condizione per il rilascio. Il raggiungimento dell’accordo sulla formazione ha dovuto superare resistenze e ostacoli da parte degli stakeholder. Le difficoltà sono emerse durante il recente tentativo del dicastero guidato da Marina Calderone, che il 17 ottobre ha trasmesso il testo dell’accordo alle Regioni, cui è seguita l’iscrizione all’ordine del giorno della riunione del 7 novembre. Nel corso della riunione la questione è stata accantonata ed è scomparsa dai radar per cinque mesi fino all’ok nella riunione del 17 aprile scorso. Una volta in vigore, il l’accordo sulla formazione prenderà il posto dei precedenti testi in tema di sicurezza, sia quello generale del dicembre del 2011, sia i successivi accordi integrativi del 2012 e 2016.
Il nuovo testo dell’accordo è sostanzialmente quello confermato nella primavera del 2024, salvo alcune modifiche e correzioni in parte rivelate dall’atto con il quale è stata sancita l’intesa il 17 aprile. Per esempio, si scopre che limature e precisazioni sono state richieste dal governo stesso: il Mef ha chiesto in particolare l’inserimento del noto “mantra” sull’invarianza finanziaria («Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»). Il ministero del Made in Italy ha chiesto e ottenuto di essere incluso nella lista dei “soggetti formatori istituzionali”. Si è inoltre consumato un braccio di ferro con le province autonome di Trento e Bolzano che hanno chiesto la possibilità di utilizzare l’apprendimento da remoto, tassativamente escluso dall’accordo. È andata a finire che la possibilità è stata concessa alla sola provincia autonoma di Bolzano, limitatamente a «specifici progetti pilota» e unitamente alla possibilità di derogare «al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione».
La novità delle novità è la formazione sulla sicurezza estesa obbligatoriamente al datore di lavoro. Il “pacchetto” formativo destinato ai datori di lavoro include un modulo comune di 16 ore più il modulo “cantieri” di 6 ore, specifico per il ciclo della produzione edilizia. Nel primo modulo si forniscono informazioni su temi come “La delega di funzioni: condizioni e limiti”, “La responsabilità civile e penale del datore di lavoro”, “La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato”, la “Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro”, la valutazione dei rischi e “La gestione del rischio interferenziale e il Duvri”. Nel modulo dedicato ai “cantieri” si parlerà della “redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti”, e si forniranno “esempi e analisi” del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo sicurezza. Con la pubblicazione dell’accordo sulla Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore, scattano i due anni di tempo per il completamento del corso. Tuttavia vengono considerati validi i corsi già frequentati a patto che i contenuti siano «conformi» a quelli indicati nel testo dell’accordo.
In tema di contenuti, è importante il riconoscimento dei percorsi formativi del Formedil, l’ente paritetico (sindacati-imprese) promosso dal sistema delle costruzioni che nei suoi 45 anni di vita ha dato un grande contributo all’avviamento al lavoro e alla valorizzazione delle competenze delle maestranze edili, come pure alla tutela della sicurezza. «Per il comparto delle costruzioni – recita l’accordo relativamente alla formazione dei lavoratori – i percorsi formativi che rientrano nell’ambito del progetto nazionale “16ore-MICS” (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da Formedil (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo».
Mentre ai datori di lavoro è stato concesso un periodo di due anni per adempiere agli obblighi della formazione, ad altre figure inquadrate nell’attività del cantiere, è stato concesso un periodo di soli 12 mesi per mettersi in regola. Si tratta dei conduttori e manovratori di tre tipologie di macchine: attrezzature raccogli frutta (8.3.9 del testo dell’accordo), caricatori per la movimentazione di materiali (8.3.10) e carroponti (8.3.11). In questi tre casi le persone interessate devono conseguire, entro un anno, una apposita abilitazione al termine di un relativo corso di formazione.
L’Ance fa notare che rispetto al precedente accordo del 2011, «sono stati rimossi due elementi: il riferimento alla sola ipotesi di primo ingresso nel settore e quello relativo alla necessità di un accordo tra le parti sociali firmatarie dei Ccnl di settore per il riconoscimento della formazione specifica». Il riferimento è all’intesa integrativa sottoscritta nel 2012 (espressamente abrogata dal nuovo teso). «Ciò significa – deducono i costruttori – che la validità dei percorsi “16ore-MICS” non è più limitata ai nuovi ingressi nel settore e non è più subordinata al predetto accordo, rendendo il riconoscimento automatico».
Quanto alla corrispondenza dei contenuti informativi tra le prescrizioni dell’accordo e le «le attività formative previste dal progetto Formedil “16 ORE-MICS Attrezzature”» l’Ance ritiene «che tale corrispondenza continui a essere valida, nonostante la richiesta – avanzata tramite Confindustria – di esplicitare espressamente tale principio nel testo dell’Accordo, richiesta che non è stata però accolta». «A supporto di tale interpretazione – spiegano i costruttori – si ricorda che nell’ottobre 2012 il Formedil aveva presentato un quesito al Ministero in merito all’equivalenza tra le attività formative del progetto “16 ORE MICS Attrezzature” e quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2012, adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del TUSL. In risposta, con nota del 14 dicembre 2012, il Ministero aveva riconosciuto l’equivalenza tra i due percorsi formativi».
FONTI Massimo Frontera “Enti Locali & Edilizia”
