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Fornitura con posa, va esclusa l’offerta priva dei costi di manodopera

Lo precisa il Tar Sicilia ribadendo che il principio opera anche in assenza di previsione nel bando di gara

 

In un appalto di fornitura con posa in opera, nell’offerta economica devono essere indicati i costi della manodopera. Anche qualora la lex specialis non preveda nulla in merito, se le prestazioni accessorie sono ben definite e i relativi costi della manodopera sono in grado di incidere in modo considerevole sull’appalto, non si giustifica il comportamento dichiarativo omissivo dell’operatore economico che si sia limitato a una lettura formalistica della legge di gara, prescindendo dalla previsioni di legge e della giurisprudenza formatasi in materia di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera. Questo è quanto enunciato dal Tar per la Sicilia, Palermo, sez. I, n. 442/2026.

 

Il fatto
È stato indetto un appalto specifico per l’affidamento di una fornitura all’esito della quale un operatore economico è stato escluso per non aver indicato, in sede di offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza. La sua offerta avrebbe violato la prescrizione dell’art. 108, co. 9, del d.lgs. n. 36/2023 in quanto l’appalto non è qualificato in termini di fornitura senza posa in opera poiché il capitolato tecnico prevedeva tra le prestazioni accessorie la consegna, l’assistenza e l’attività del call center. Da qui il ricorso al Tar.

 

La decisione
Secondo il Collegio, dal capitolato speciale si evince che, oltre la prestazione della fornitura erano richiesti servizi accessori alla mera consegna, tra i quali, un’attività di istruzione, di assistenza e di call center. L’esistenza di prestazioni eccedenti la mera consegna giustifica l’esistenza di controlli, non solo sulle prestazioni, ma anche sulle competenze del personale e sulla qualità del servizio.

Chiarita l’assenza di ogni ipotetico margine per affermare l’inapplicabilità della causa di esclusione di cui all’art. 108 del Dlgs n. 36/2023, la questione si può spostare sul piano dell’esigibilità dell’indicazione dei costi della manodopera all’interno dell’offerta qualora la lex specialis non dispone nulla in merito. Secondo la giurisprudenza (Cons. Stato., sez. III, 9 dicembre 2025, n. 9647) qualora la legge di gara ha «ingenerato confusione o reso materialmente impossibile l’adempimento» l’esclusione automatica dell’operatore economico non può aver luogo. In tale contesto il concorrente gode di un legittimo affidamento sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo di cui al principio di buona fede, ai sensi dell’art. 5 del Dlgs n. 36/2023. Nel caso di specie, a parte il fatto che gli altri partecipanti hanno indicato i costi della manodopera, le prestazioni erano ben definite nell’appalto e i relativi costi della manodopera erano in grado di incidere in modo considerevole, pertanto, non risulta giustificabile il contegno meramente omissivo di un operatore economico che si sia limitato a una lettura meramente formalistica della legge di gara, prescindendo del tutto dalle stringenti previsioni di legge e della giurisprudenza formatisi in materia di indicazione in sede d’offerta dei costi della manodopera.

 

 

 

FONTI        Silvana Siddi        “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News