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Gare con centrale di committenza, la firma del contratto spetta all’ente non qualificato

A meno di accordi diversi: importante chiarimento dell’ Anac in risposta al quesito di una stazione appaltante

 

L’Anac, rispondendo ad un preciso quesito sulla competenza alla stipula del contratto d’appalto, chiarisce che, salvo diverse disposizioni pattuite, la stessa è della stazione appaltante non qualificata.

 

Il quesito
Con il recente parere n. 50/2024 – espresso in funzione consultiva – l’Anac si sofferma sulla competenza alla stipula del contratto d’appalto nel caso di delega dello svolgimento della procedura di gara e aggiudicazione (da una stazione appaltante non qualificata a quella qualificata).

Il comune istante, nel parere richiesto, ritenendo di non avere «le competenze di legge per la stipula del contratto di appalto ma solo per la sua esecuzione (nel regime transitorio, in vigore fino al 31.12.2024)» chiede se la stipula, in realtà, non competa alla stazione appaltante delegata.

Nel quesito si sottolinea anche il fatto che la competenza in argomento risulterebbe declinata nell’articolo 62, comma 7 lett. a) del nuovo codice a memoria del quale «Le centrali di committenza (…) In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti (…) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate».

Il riscontro
Nel parere, l’Anac sviluppa un condivisibile ragionamento importante per i Rup. In particolare, si rammenta (ai sensi dell’articolo 62, comma 1 del codice) che le Sa pur senza qualifica possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro e all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Le altre procedure, senza qualificazione, inibiscono la stazione appaltante non qualificata che non può neppure acquisire il Cig.

Fatta questa premessa, nel parere si evidenzia che la delega – di funzioni di committenza – (e quindi tra stazione appaltante non qualificata che delega e stazione appaltante qualificata delegata) – deve essere formalizzata con apposito accordo «ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241» o altre modalità che chiariscano i termini del rapporto. E questo vale, già si anticipa anche per la questione della stipula del contratto d’appalto.

In tema di stipula del contratto d’appalto, emerge come la qualificazione non intacchi/condizioni questo momento procedurale (che, spiega l’Anac, non è una fase). In pratica, il sistema di qualificazione attiene alle fasi dell’intervento da realizzare.

Le previsioni codicistiche non esigono nessuna qualificazione «ai fini della stipula del contratto di appalto (diversamente dalle ipotesi di PPP, per le quali l’art. 174, comma 5, del Codice prescrive espressamente che «I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell’articolo 63»).

L’Anac, quindi coglie l’occasione per ricordare, ad esempio, che per la concessione è imposto un regime di qualificazione rafforzato.

La stipula del contratto d’appalto, pertanto «neppure costituisce una fase della procedura di affidamento». La circostanza che su questo aspetto il legislatore (e l’estensore prima) non abbia imposto (almeno per i contratti d’appalto) uno specifico regime di qualificazione appare «coerente con la ratio del nuovo sistema di qualificazione, come tratteggiata dal richiamato allegato II.4, non apparendo necessarie specifiche competenze ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto».

La decisione, poi, e questo si desume dalla relazione tecnica che accompagna il codice, esprime una volontà specifica di «salvaguardare degli specifici ambiti di intervento delle Stazioni appaltanti non qualificate, evitando di sovraccaricare di compiti le centrali di committenza (cfr. pag. 99 della Relazione illustrativa del Consiglio di Stato)».

La conclusione, come detto, è che nella specifica convenzione le due stazioni appaltanti coinvolte possono disciplinare anche la questione della stipula del contratto (nulla vieterebbe di porre tale momento a carico della stazione appaltante qualificata).

Nel caso di specie, risultando questo aspetto non disciplinato, giocoforza implica che la stipula rimanga nella stazione appaltante non qualificata (che può occuparsi dell’esecuzione dei soli contratti d’appalto – non anche dei contratti di concessione – anche senza qualificazione fino al 31 dicembre 2024).

 

 

 

FONTI      Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia” 

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