Una sentenza permette di chiarire le competenze e la corretta organizzazione del lavoro degli assistenti al responsabile del progetto
II Consiglio di Stato, sez. V, con la recente sentenza n. 916/2026 fornisce la corretta interpretazione delle competenze decisorie del Rup e del ruolo/prerogative di eventuali collaboratori inseriti nello svolgimento delle procedure d’appalto e concessione con compiti di «supporto» e, quindi, di mere attività istruttorie.
La censura
Il primo motivo di ricorso – già respinto in primo grado – ha riguardato la non infrequente questione della competenza ad adottare il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, ritenuto erroneamente adottato dal seggio di gara piuttosto che dal Rup. Nel caso trattato, il Rup nello svolgimento dei vari sub-procedimenti interni alla procedura di gara si è avvalso – come anche previsto nel disciplinare di gara – di collaboratori con mere attività istruttorie, in relazione alla verifica della documentazione, in particolare di un seggio di gara.
Già il codice, nell’allegato I.2, ma anche lo stesso bando tipo dell’Anac n. 1/2025, prevedono, evidentemente, che il responsabile unico del progetto possa svolgere le attività istruttorie/materiali direttamente oppure in modo mediato ovvero attraverso responsabili di procedimento ex lege 241/90 variamente qualificati. Tra questi si devono ricordare il responsabile di fase dell’affidamento, il servizio interno di supporto/struttura di supporto, un seggio di gara, una commissione ad hoc e la stessa commissione di gara.
Il problema pratico-operativo, che anche pone il bando tipo dell’Anac, è se tali forme di «collaborazione» debbano o meno essere esplicitate chirurgicamente nel disciplinare. È chiaro che l’indicazione specifica delle competenze istruttorie può determinare qualche problematica qualora dalle stesse il Rup si dovesse scostare.
Il suggerimento corretto sembra quello di limitarsi ad inserire nel disciplinare una regola generale ed astratta secondo cui nelle attività istruttorie il Rup potrà avvalersi di collaboratori interni per, appunto, lo svolgimento delle attività istruttorie/conduzioni di sub-procedimenti.
Queste collaborazioni su attività istruttorie non svolte direttamente dal Rup devono concludersi con la redazione di verbali/relazioni e quindi con autentiche proposte su decisioni da adottare al responsabile unico del progetto. E quest’ultimo rimane unico responsabile della decisione finale.
Secondo il collegio, nel caso di specie, la decisione può essere espressa anche «per relationem» ovvero richiamando la proposta presentata dal collaboratore (nel caso concreto dal seggio di gara) e decidendo di farla propria.
Il verbale, ovviamente, è un atto interno da cui il Rup potrebbe anche decidere – con motivazione interna – di discostarsi. Prerogativa, ovviamente, che discende dal fatto che il responsabile unico ha un autentico potere decisorio e risponde, anche in funzione di coordinamento, del complesso delle attività sviluppate e decise.
La sentenza
Il modello appena delineato è stato correttamente seguito dalla stazione appaltante visto che, come conferma anche il giudice d’appello, davanti alla proposta (di esclusione) redatta dal seggio di gara, il Rup ha svolto la propria attività valutativa decidendo di ritenere corretto l’operato e adottando il provvedimento di esclusione dell’operatore. E ciò è risultato in modo plastico dal fatto che il provvedimento risultava «a firma congiunta» dal responsabile unico del progetto e dal responsabile di fase dell’affidamento.
L’operatore, anche in secondo grado, ha contestato una mancata autonoma valutazione da parte del Rup. Sottolineatura che il giudice non ha condiviso visto che il dato finale, dirimente e sostanziale, è che risulta in atto che la decisione di formalizzare l’esclusione appartiene all’unico soggetto competente ad adottarla (per precisa indicazione dell’allegato I.2, art. 7 lett. d)).
Come si legge in sentenza, «il Rup, concordando con gli esiti e le valutazioni dell’istruttoria condotta, ha ritenuto, nella propria discrezionalità, di escludere la società, come si evince dalla ricostruzione dei fatti e dalla motivazione riportata nel provvedimento di esclusione, che richiama integralmente il contenuto del succitato verbale del seggio di gara, fatto proprio dal Rup e che lo stesso avrebbe potuto anche meramente richiamare «per relationem»». Possibilità, questo richiamo, previsto direttamente dall’articolo 3 della legge 241/90.
Ne consegue, «la perfetta legittimità, nel caso di specie, dell’operato del Rup, che non essendosi neppure limitato al mero richiamo «per relationem» del verbale del seggio di gara, ne ha riportato la motivazione, condividendola integralmente».
Considerazioni
Uno degli aspetti che merita un ulteriore approfondimento pratico è relativo al fatto che i provvedimenti a valenze esterna, come il caso del provvedimento dell’esclusione, vengano adottati con la «controfirma» anche del responsabile di fase dell’affidamento.
Figura, questa, di collaboratore qualificato del Rup che opera, sia per espressa previsione del comma 4 dell’articolo 15, sia per sottolineatura del Consiglio di Stato espressa nel parere n. 1463/2024 (sulla schema di correttivo al codice poi confluito nel decreto legislativo 209/2024) come responsabile del procedimento ex lege 241/90 ovvero senza poteri a valenze esterna (e quindi senza potere di firma verso l’esterno salvo che il responsabile di fase non sia un dirigente).
La prassi della firma congiunta, se chi firma non ha alcuna competenza sull’adozione dell’atto pone il problema della responsabilità.
Nel caso in cui, per intendersi, la firma venga apposta dal soggetto, realmente, competente e da un soggetto che non ha competenze decisorie (come il responsabile di fase), probabilmente non genera una situazione di responsabilità condivisa (che sembra essere lo scopo finale della firma congiunta). Anzi, potrebbe in realtà determinare un aggravamento della responsabilità del soggetto competente in presenza di errori/omissioni.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
