Rispondendo al quesito di una stazione appaltante. Chiarita dall’ Anac la possibilità di evitare le Pad sotto i cinquemila euro
Il recente parere del MIT n. 3489/2025 risulta di estrema attualità visto riscontro fornito in tema di obbligo dell’utilizzo delle Pad (e quindi l’obbligo del rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto d’appalto) anche per le micro soglie, in particolare per gli importi inferiori ai 5 mila euro.
È noto il recentissimo intervento dell’Anac (di cui si è immediatamente dato conto nel quotidiano del 20 giugno “Cig sotto i 5mila euro, l’Anac anticipa il Parlamento: ok all’interfaccia web senza scadenza”) che ha ulteriormente posposto (praticamente sine die) l’utilizzo dell’applicazione (Pcp) per l’acquisizione dei Cig in caso di affidamenti di importo inferiore ai 5mila euro.
Nel caso di specie, l’ufficio di supporto affronta – in relazione a specifiche stazioni appaltanti –, i rapporti tra l’utilizzo della Pcp (che in realtà assolve solamente a una parte degli obblighi della “digitalizzazione”) e l’obbligo, generale ed astratto, di utilizzare piattaforme di approvvigionamento certificate.
Il quesito
L’istante, in sintesi, chiede se sia possibile ravvisare specifiche ipotesi di affrancamento dall’obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale e quindi dagli obblighi della predetta digitalizzazione.
In particolare, richiamando quanto previsto nell’art. 4 del Dl.29 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 per effetto del quale «non si applicano alle università statali, enti di pubblici di ricerca per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca trasferimento tecnologico e terza missione, le disposizione di cui all’art. 1 commi 449,450 e 452 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 in materia di ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico delle pa e di utilizzo della rete telematica», si richiede se il Rup debba procedere semplicemente «con una lettera contratto (o buono d’ordine)» con acquisizione del Cig «sulla Pcp» dell’Anac a soli fini della tracciabilità.
La risposta del Mit
L’ufficio legale di supporto, evidentemente, nega che ancora – alla luce delle disposizioni del nuovo codice -, si possano applicare simili deroghe precisando che la disposizione richiamata «non esonera le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca trasferimento tecnologico e terza missione, nonché la società PagoPa S.p.A. dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 36 del 2023».
Nel dettaglio, il Mit rammenta i nuovi obblighi introdotti a far data dal 1° gennaio 2024 dall’attuale codice «che, tra i propri obiettivi fondamentali, prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici».
La digitalizzazione, si legge «come precisato dall’Anac, si applica a tutte le procedure di affidamento di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali (cfr. delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 e comunicato dal titolo “Scatta la digitalizzazione degli appalti: più trasparenza, meno burocrazia”)».
Circa gli strumenti da utilizzare, pertanto, i Rup (e in generale le stazioni appaltanti/enti concedenti, fatto salvo l’aspetto delle necessarie qualificazioni) devono utilizzare «per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 anche le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, (…) le piattaforme di approvvigionamento digitale conformi ed interoperabili con la Bdncp per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
