L’Anac chiede di annullare un bando per i centri per l’impiego pugliesi perché «in palese contrasto con i principi di accesso al mercato e concorrenza»
L’Autorità nazionale anticorruzione interviene sul bando pubblicato dal Comune di Galatina (Le) per i lavori di potenziamento dei Centri per l’impiego (Cpi) regionali finanziati con risorse Pnrr, bollando come «illegittima» la clausola che impone ai concorrenti di partecipare obbligatoriamente a tutti e tre i lotti in gara. Nella delibera n. 287 del 23 luglio 2025, Anac invita formalmente la stazione appaltante ad annullare in autotutela il bando, il disciplinare e gli altri atti medio tempore adottati, assegnando un termine di 15 giorni per procedere, pena il rischio di un’impugnazione diretta da parte dell’Autorità.
Il caso riguarda una procedura di gara europea per un appalto complessivo da oltre 2 milioni, suddivisa in tre distinti lotti: interventi di adeguamento infrastrutturale (875.580 euro), efficientamento energetico (188.875 euro) e ristrutturazione con miglioramento sismico (1.022.519 euro) dell’ex Istituto Commerciale di Galatina. Ciascun lotto ha un proprio Cig, prevede categorie Soa differenziate e – almeno formalmente – potrebbe essere affidato in modo autonomo. Tuttavia, nel disciplinare di gara, all’articolo 3, il Comune ha stabilito che «è obbligatorio partecipare a tutti e tre i lotti, poiché costituiscono un unico lotto funzionale unitario, al fine di non compromettere l’efficacia complessiva dell’opera».
Una previsione che, secondo Anac, si pone «in palese contrasto con i complementari principi di accesso al mercato e concorrenza» e che, di fatto, «realizza un accorpamento de facto vietato dalla normativa». L’articolo 58 del nuovo Codice degli appalti (Dlgs 36/2023) stabilisce infatti che la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali serve a favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, e vieta espressamente gli accorpamenti artificiosi.
Le giustificazioni fornite dal Comune – tra cui l’unicità dell’edificio oggetto d’intervento, le esigenze di coordinamento temporale dei lavori e i diversi soggetti finanziatori coinvolti – non bastano, secondo l’Autorità, a legittimare una clausola che compromette la concorrenza. «Il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto – si legge nella delibera – costituisce uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, garantendo un più ampio accesso al mercato».
La posizione dell’Anac è supportata anche da una consolidata giurisprudenza: il Consiglio di Stato, in più occasioni (sentenze n. 973/2020, n. 8171/2024) ha chiarito che obbligare i concorrenti a presentare offerta su tutti i lotti «vanifica la funzione pro-concorrenziale della suddivisione», configurando un ostacolo all’accesso di operatori economici più piccoli e specializzati. L’Autorità richiama anche precedenti propri, tra cui la delibera 1338/2017 e il parere 350/2022.
Ulteriore criticità, evidenziata da Anac, è il disallineamento temporale tra i documenti di gara: mentre il disciplinare fissa la data ultima per il completamento dei lavori al 31 gennaio 2026, il cronoprogramma allegato ai lotti 1 e 3 prevede una durata di 300 giorni naturali e consecutivi. Una discrepanza che «configura una grave incertezza nella pianificazione e gestione contrattuale» e che compromette la possibilità per gli operatori economici di formulare offerte consapevoli.
Di qui la richiesta di «una rivalutazione della complessiva documentazione di gara» alla luce dei rilievi espressi.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
