L’ Anac accoglie i rilievi dell’Oice contro il bando di un consorzio di bonifica. Bocciate anche le scelte di calcolare gli onorari a forfait e di affidare insieme Docfap e Pfte. Lupoi: successo che tutela la dignità dei progettisti
È illegittimo subordinare i compensi per i servizi di ingegneria e architettura all’ottenimento di finanziamenti e calcolare gli onorari professionali sulla base di forfait non conformi alle tariffe ministeriali. Lo ha ribadito l’Autorità Anticorruzione con una decisione, contenuta nella delibera n. 102 del 19 marzo 2025, che accoglie un’istanza di precontenzioso presentata dall’Oice (l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica), che aveva contestato le clausole di un bando indetto dal Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro.
Il caso contestato
La gara punta all’affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di ingegneria per la redazione di progetti legati a opere di bonifica e sistemazione idraulica. Il bando è stato contestato dall’Oice che ha sollevato diverse criticità. In prima battuta è stato obiettata la scelta di subordinare i compensi ai finanziamenti. La stazione appaltante aveva infatti previsto che i progettisti sarebbero stati pagati solo in caso di ottenimento dei fondi, lasciando aleatoria la remunerazione per le attività già svolte. Una seconda anomalia riguardava il compenso calcolato a forfait, con un onorario stabilito in 30.000 euro per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap), senza riferimento alle tariffe ministeriali. Nel mirino anche la scelta di affidare insieme Docfap e progettazione, accorpando fasi distinte in violazione della sequenza procedurale prevista dal nuovo codice appalti.
Le decisioni dell’ Anac
L’Autorità ha accolto i rilievi dell’Oice , ribadendo principi già affermati in precedenti pronunce e ricordando che i pagamenti non possono dipendere dall’esito di domande di finanziamento, poiché ciò viola i principi di legalità, trasparenza e equo compenso, anche se Dlgs 36/2013 non ha riprodotto espressamente il divieto di condizionare il pagamento dei corrispettivi all’ottenimento del finanziamento. Quanto al calcolo degli onorari l’Autorità ha precisato che i corrispettivi devono essere determinati secondo le tabelle del Dm 17 giugno 2016, come previsto dall’Allegato I.13 del Codice Appalti. «Le tariffe non sono più un mero parametro discrezionale», ma un «parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura», viene sottolineato nella delibera. Bocciata anche la scelta di non separare Docfap e progettazione. Per l’ Anac il Docfap è un atto preliminare e non può essere affidato insieme al progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte). Le due fasi richiedono procedure distinte. Per questo l’ Anac ha invitato il Consorzio ad agire in autotutela nel giro di 15 giorni per conformarsi alle regole, pena eventuali ricorsi.
Le reazioni dell’Oice
Giorgio Lupoi, presidente dell’Oice, ha espresso soddisfazione per la delibera. La decisione dell’ Anac, ha detto, «rappresenta un importante successo della nostra associazione a tutela della corretta applicazione del codice da parte delle stazioni appaltanti e soprattutto della dignità dei progettisti e del rispetto dell’equo compenso e del corretto equilibrio contrattuale. Fra le righe leggiamo, oltre ai richiami alle norme, anche la condivisione per la dignità del lavoro di tutti i progettisti».
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
