La precisazione del Consiglio di Stato sulle procedure da seguire per garantire la sovrapponibilità delle tutele tra Ccnl
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la recente sentenza n. 6838/2026 chiarisce che la verifica delle equivalenze, normativo/economiche, tra contratti – quello stabilito dalla stazione appaltante e quello alternativo che l’operatore può proporre – da applicare al personale dell’esecuzione dell’appalto deve essere effettuata concretamente e deve risultare dai verbali di gara. La verifica, in pratica, non può desumersi da mere affermazioni, della stazione appaltante, sul suo espletamento senza che vengano fornite concrete dimostrazioni.
La precisazione del Consiglio di Stato
La sentenza, che riforma – sul punto – la pronuncia del primo giudice (Tar Puglia n. 233/2026), chiarisce, efficacemente, uno degli aspetti di maggior rilevanza dell’attuale codice (e del correttivo intervenuto con il decreto legislativo 209/2024) relativo al controllo sui contratti applicati al personale coinvolto nell’esecuzione dell’appalto. Prima di giungere all’aggiudicazione, la stazione appaltante – in caso di utilizzo di un Ccnl diverso dal quello indicato nella legge di gara – deve verificare e verbalizzare le risultanze della verifica relativa (almeno) all’equivalenza dei dati normativi e di quelli economici (come ora ribadito nel nuovo allegato I.01 rubricato “Contratti collettivi”).
Il giudice precisa che «l’equivalenza deve essere valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica “di fatto” delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro».
L’esigenza sottesa a questa verifica viene ben spiegata dall’estensore nel momento in cui rimarca che “gli acquirenti pubblici non sono soltanto interessati all’acquisto al prezzo più basso o al miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche a garantire che tramite gli appalti si conseguano vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l’esecuzione del contratto di appalto”.
Con il precedente della stessa sezione (sentenza n. 3476/2026) si è puntualizzato che operatori e stazioni appaltanti si devono muovere in una prospettiva d’uso “strategico” dei contratti «attraverso istituti volti a contemperare la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell’ottica di favorire la concorrenza per il mercato e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese».
Con la legge “quadro” del codice (legge 78/2022) si è assegnata precisa delega al Governo, circa la redazione del codice, di prevedere/introdurre «l’obbligo delle stazioni appaltanti di indicare nei bandi o inviti il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione» (cfr. Corte cost. 16 dicembre 2025 n.188).
Le condizioni normative ed economiche del Ccnl che il Rup deve indicare nella legge di gara (salvo che si tratti di prestazioni intellettuali o di forniture senza posa in opera) rappresentano, pertanto, delle soglie minime invalicabili che non possono essere oggetto «di differenziale competitivo». Si tratta di soglie, in pratica, non negoziabili.
Le modifiche al codice
È coerente con questa esigenza e ragionamento, spiega la sentenza, anche l’intervenuta recente riforma in tema con il decreto legislativo 209/2024.
Più nel dettaglio il provvedimento in parola (con l’art. 2, comma 1, lett .d)) modificando il comma 3 dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, ha stabilito che nei casi di proposta di contratti alternativi in sede di offerta «prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono (…) la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I. 01».
Per effetto di quanto, la decisione di affidamento (si pensi al caso dell’affidamento diretto) o di aggiudicazione deve «necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio».
Se la verifica non viene effettuata o non risulta effettuata ad aggiudicazione non si può giungere. Non a caso il giudice rimette gli atti alla stazione appaltante per procedere con questa verifica al fine, eventuale, di legittimare l’ intervenuta aggiudicazione.
Alla luce di queste importanti precisazioni è bene che il responsabile del servizio e lo stesso Rup presidino attentamente questo “momento” istruttorio – come detto nel caso di proposta di contratto alternativo -, chiedendo la dichiarazione di equivalenza (si può intervenire anche con il soccorso istruttorio integrativo) con chiara assegnazione del sub-procedimento di verifica (allo stesso Rup o al responsabile di fase o altro collaboratore) visto che questa istruttoria non coincide (e non si esaurisce) con la verifica dell’anomalia.
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
