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Gare, le nozioni di «omologazione» e di «equivalenza» hanno contenuti diversi e non sono intercambiabili

L’una certifica che un tipo di componente è conforme alle norme, l’altra attesta che un componente abbia le stesse qualità di un altro, a prescindere dal fatto che sia stato o meno omologato

 

Il Consiglio di Stato, con   la sentenza n. 7727/2023, affronta, nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica, la questione concernenti l’obbligatorietà dell'”omologazione” e il modo con cui una lex specialis consente ai concorrenti di provare la “equivalenza” dei prodotti offerti. Nel caso di specie era bandita una procedura aperta per la fornitura triennale di ricambi per veicoli, originali/di primo impianto e/o equivalenti, alcuni dei quali soggetti a omologazione. La lex specialis di gara disciplinava puntualmente il caso in cui un concorrente avesse inteso fornire ricambi equivalenti.

Per il Consiglio di Stato la questione va risolta alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ed evidenzia come con la sentenza della Sezione VI depositata il 27 ottobre 2022 resa nelle cause riunite C-68/21 e C-84/21, la Corte di Giustizia Europea abbia evidenziato che le nozioni di «omologazione» e di «equivalenza» hanno contenuti diversi: l’una certifica, a seguito dei controlli appropriati effettuati dalle autorità competenti, come nel caso di specie, che «un tipo di componente è conforme alle prescrizioni della direttiva 2007/46, comprese le prescrizioni tecniche contenute negli atti normativi di cui all’allegato IV a tale direttiva»; l’altra attesta che un componente «abbia le stesse qualità di un altro componente, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia stato o meno omologato».

Pertanto, le relative prove, di omologazione e di equivalenza, non sono “intercambiabili”: sicché, per i componenti per cui la direttiva comunitaria prevede l’omologazione ai fini della vendita e messa in circolazione, «la prova dell’avvenuta omologazione non può essere sostituita da una dichiarazione di equivalenza resa dall’offerente».

Tali conclusioni, secondo la Corte di Giustizia, non sono messe in discussione: a) né «dai principi di parità di trattamento e di imparzialità, di libera concorrenza e di buon andamento dell’amministrazione», trattandosi di obbligo che non dà luogo a una discriminazione dei produttori di pezzi di ricambio equivalenti rispetto ai produttori di ricambi originali; b) né dalle disposizioni degli articoli 60 e 62 della direttiva 2014/25 riguardanti le modalità con cui i partecipanti a una procedura di affidamento possono dimostrare che le loro offerte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche previste dai bandi di gara.

A quest’ultimo riguardo, la Corte di giustizia ha, infatti, precisato che se è vero che le richiamate norme della direttiva 2014/25 consentono di fornire tale prova con qualsiasi mezzo adeguato, allo scopo di realizzare l’obiettivo di una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, ciò, tuttavia, conformemente al considerando 56 della medesima direttiva non consente di prescindere dai requisiti imperativi imposti da altre norme del diritto dell’Unione, tra cui, per quanto di interesse, quelle in materia di sicurezza e protezione ambientale, quale è il requisito di omologazione stabilito, per questi medesimi motivi, dalla direttiva 2007/46 per taluni ricambi per veicoli (cfr. par. 90 e 91). Pertanto, se la direttiva 2007/46 richiede, in considerazione dei predetti obiettivi di sicurezza stradale e tutela ambientale, l’omologazione di taluni ricambi per veicoli, tale requisito diviene imprescindibile e non può essere eluso richiamando la direttiva 2014/25 e le modalità della prova di equivalenza ivi disciplinate.

La Corte di giustizia ha, pertanto, statuito che «al fine di ottemperare ai requisiti imperativi stabiliti dalla direttiva 2007/46, poiché i componenti sono soggetti a un obbligo di omologazione, possono essere considerati equivalenti ai sensi dei termini delle suddette gare d’appalto solo i componenti che siano stati oggetto di una siffatta omologazione e che, quindi, possano essere commercializzati».

Infatti, in estrema sintesi, la decisione della Corte di Giustizia afferma che la prova dell’equivalenza va data dal costruttore e non dal fornitore e che, per altro verso, i concorrenti sono tenuti a provare l’intervenuta omologazione dei ricambi equivalenti offerti, dove obbligatoria.

 

 

 

FONTI     Corrado Mancini      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News