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Gare, legittimo annullare gli atti per intromissione del Rup nei lavori della commissione

Consiglio di Stato: ruoli da mantenere distinti a meno che il Responsabile del progetto non sia chiamato a far parte del seggio di gara

 

Nel caso trattato dal giudice d’appello (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1634/2026), viene in considerazione la legittimità di un provvedimento di annullamento in autotutela degli atti di gara, adottato dalla stazione appaltante a causa del «ruolo intromissivo svolto dal Rup rispetto all’esame della valutazione delle offerte dei concorrenti». Di contro l’appellante nega che simili intrusioni si siano verificate.

La pronuncia, al netto dell’accadimento concreto, risulta di utilità pratica nel momento in cui distingue chiaramente i ruoli, ed i correlati compiti, del Rup e della commissione di gara. Si tratta di ambiti perfettamente distinti che non ammettono intromissioni eccettuato il caso in cui il Rup, come ora consentito dal codice dei contratti, presieda o risulti essere componente del collegio chiamato a valutare le offerte.

Rammenta il collegio che – fin dal pregresso codice del 2016 -, la funzione del Rup era quella di «curare il corretto svolgimento delle procedure (art. 31), restando invece esclusivamente in capo alla Commissione di gara la valutazione delle offerte se l’affidamento avveniva secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77)».

Pertanto, nel pregresso codice la funzione del Rup era (solamente) quella di «esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione; la commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7223; id. sez. V, 1° aprile 2025, n. 2731)».

È bene annotare che se da un lato questa funzione di «garanzia» rimane anche con il nuovo codice – in cui sicuramene la figura viene valorizzata con competenze più chiare -, con l’attuale impianto normativo il responsabile unico del progetto può anche essere parte attiva nella valutazione qualora risulti essere presidente del collegio (art. 51) o ne faccia parte come previsto nell’articolo 93 del codice.

Ovviamente in caso non sia parte del collegio il Rup si dovrà attenere alla sua funzione di controllo della regolarità amministrativa. Con il pregresso codice, la presenza del Rup in commissione generava – al netto dell’ipotesi di cui al comma 4 dell’articolo 77 introdotta solo con le modifiche al codice del 2016 -, una incompatibilità c.d. «endoprocedimentale» che l’estensore del nuovo codice ha espunto.

In ogni caso, salvo l’ipotesi residuale della partecipazione in commissione, il Rup manteneva una funzione di coordinamento e di impulso dei lavori della commissione di gara «anche in funzione istruttoria e di supporto».

Nel caso trattato dal giudice, è risultato che il Rup avesse esercitato attività estranee al suo ambito operativo visto che «non solo ha inviato alla Commissione un facsimile di bozza di verbale con una possibile articolazione della motivazione, ma si è espresso con giudizi in ordine all’attribuzione di punteggi e all’adeguatezza delle offerte, invitando la Commissione a procedere alle conseguenti modifiche».

Si è trattato, quindi, di una ingerenza inaccettabile che ha condizionato le successive fasi di gara e quindi anche l’aggiudicazione legittimando il successivo provvedimento della stazione appaltante di agire in autotutela «annullando» l’intera competizione.

 

 

 

 

FONTI     Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News