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Gare, obbligatorio oscurare i dati sensibili dagli atti pubblicati con le piattaforme

Anac: la stazione appaltante deve operare d’ufficio in modo da non rendere identificabili le persone fisiche coinvolte

 

L’Autorità Anticorruzione – con una recentissima deliberazione del 30 gennaio 2025 -, affronta la questione del trattamento dei dati riservati degli operatori in relazione alle nuove previsioni in materia di accesso agli atti di gara (artt. 35 e 36) che hanno, in pratica, capovolto il previgente sistema visto che la conoscibilità degli atti non si basa (almeno non integralmente) su istanza di parte ma preventivamente con le pubblicazioni imposte sulle piattaforme.

La questione
Con il quesito si pone la questione dell’intensità del compito di valutazione del Rup nella pubblicazione – attraverso le piattaforme certificate –, delle offerte (dell’aggiudicatario e dei 4 graduati successivi), dei «verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione», in caso di rilevate regioni di segretezza “evidenziate” dai concorrenti e dallo stesso aggiudicatario.

Il riscontro
L’Anac spiega che le nuove previsioni in tema di accesso consentono di evitare la fase amministrativa (eventuale, ma frequentissima) relativa alle istanze di accesso e, dall’altro, «ai partecipanti di conoscere immediatamente la scelta operata dalla stazione appaltante in modo da potersi orientare sull’opportunità o meno di attivare la tutela giurisdizionale».

L’art. 35 rimette, in premessa, alle stazioni appaltanti l’obbligo, al momento della pubblicazione sulla piattaforma dell’offerta aggiudicataria, di fornire le indicazioni su eventuali richieste di oscuramento avanzate dai concorrenti a tutela di «segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico» (art. 35, comma 4, lett.d.lgs. cit.).

I Rup, quindi, (giusto anche il Comunicato del Presidente del 3 luglio 2024) devono quindi evitare l’inserimento di dati personali nelle informazioni da pubblicare con le Pad (oltre che sulla sezione trasparenza).

Su questi aspetti, delicatissimi, l’Anac rammenta come sia già intervenuto anche il Garante con un parere su uno schema di decreto legislativo «concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa» del 7 febbraio 2013. Per effetto di questo parere, ovviamente, le Amministrazioni sono tenute a garantire la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, «sin dalle fasi iniziali di redazione dei documenti soggetti a pubblicazione, in particolare nel caso di dati sensibili».

L’adempimento, previsto nel micro sistema normativo degli artt. 35 e 36, non impone una pubblicazione di dati in modo indiscriminato ma occorre omettere/espungere i «dati personali e/o sensibili eventualmente contenuti in modo da non rendere identificabili le persone fisiche coinvolte». Questo equilibrato approccio, secondo quanto si legge nella deliberazione, non frustra le esigenze di speditezza della procedura considerato che «la tutela della riservatezza costituisce un limite normativamente previsto sia per l’accesso documentale (art. 24 l. n. 241/1990) che per l’accesso civico generalizzato (art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013)».

L’omissione di dati personali può, pertanto, avvenire d’ufficio senza che risulti una specifica richiesta, in questo senso da parte degli operatori.

D’altra parte, annota l’Anac, nel caso in cui certi dati oscurati risultino necessari per la tutela dei partecipanti alle competizioni, può ritenersi possibile una preventiva richiesta di accesso documentale (al Rup) “ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, rappresentando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dal legislatore per il suo accoglimento, tra cui un interesse «diretto, concreto ed attuale alla conoscenza delle informazioni omesse considerato, nel caso concreto, prevalente rispetto ai limiti dettati dalla disciplina in materia di privacy».

In pratica, in funzione preventiva, gli operatori potrebbero avanzare pretese in modo, praticamente, “anticipato” e solo in caso di silenzio/rigetto attivare la tutela innanzi al giudice.

Sui dati in parola (oscurati), invece deve ritenersi direttamente escluso il rimedio dell’accesso civico generalizzato previsto nell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013 in quanto il Rup «ha già svolto il bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza in occasione della pubblicazione dei dati sulle piattaforme digitali e sul proprio portale web».

È chiaro che risulta ovviamente difficile immaginare una «necessità sociale» (alla base dell’accesso civico generalizzato) di venire a conoscenza di dati personali/riservati.

 

 

 

FONTI     Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News