Le indicazioni dell’Anac ai Rup: necessario seguire il procedimento illustrato nell’articolo 2 del nuovo allegato I.01
L’Autorità Anticorruzione conferma (con il recente parere n. 75/2025) che la scelta del contratto collettivo – da applicare al personale utilizzato dall’aggiudicatario al personale coinvolto nell’esecuzione delle prestazioni richieste dalla stazione appaltante/ente concedente -, deve avvenire secondo il procedimento illustrato nel nuovo allegato I.01 e, segnatamente, nell’art. 2. La puntualizzazione è piuttosto rilevante visto che l’esperimento dell’istruttoria/ricerca (del contratto da applicare) deve essere “tracciata” e dimostrabile. Soprattutto nel caso in cui – come quello in esame -, il contratto collettivo applicato non è quello «strettamente connesso» con le prestazioni oggetto dell’appalto.
Nel caso di specie, secondo quanto si legge nel parere in commento, «la Stazione appaltante non ha fornito alcuna prova di aver adottato la metodologia descritta nel citato art. 2 dell’allegato I.01 del Codice, né di quella previamente suggerita dall’Autorità nella relazione illustrativa del bando tipo n. 1/2023, per l’individuazione del CCNL applicabile».
L’istruttoria/ricerca del contratto
Astraendo dal caso specifico trattato dall’autorità – in cui è emersa l’inadeguatezza del contratto individuato dalla stazione appaltante (per una sottostima degli oneri della manodopera rispetto al contratto applicabile come risultato dal Cnel) -, il nuovo allegato I.02, con l’articolo 2 individua i passaggi istruttori che interessano il Rup chiamato ad individuare il contratto applicabile (fermo restando la possibilità dell’appaltatore di indicare uno diverso ma certificando l’equivalenza normativa ed economica del contratto previsto nella legge di gara).
Come anche si legge nel parere, l’articolo 2 prevede due prime macro indicazioni per l’individuazione del contratto collettivo da applicare.
In relazione alla prima, l’articolo dispone che i Rup debbano valutare «la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente».
L’indicazione istruttoria in parola poi viene esplicitata attraverso il richiamo al comma 2 in cui si precisa che i Rup (anche degli enti concedenti)
a) identificano l’attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre (anche dell’affidamento diretto) «del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre»;
b) individuano, quindi, “l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”.
Il criterio della maggior rappresentatività
La seconda indicazione istruttoria generale è prevista nella lettera b) del primo comma per cui per l’individuazione del contratto collettivo, una volta acclarata la stretta connessione con l’oggetto dell’appalto, i Rup tengono conto del «criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro ai sensi del comma 3».
Il comma 3- appositamente richiamato su questo aspetto -, prevede che rispetto al contratto collettivo coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto ai fini dell’individuazione della maggior rappresentatività, il Rup dovrà fare riferimento:
a) alle tabelle ministeriali ovvero, come si legge nel comma in argomento «ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro»;
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, il Rup dovrà richiedere «al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione».
Questione, quest’ultima, oggetto di considerazioni critiche anche perché non rende chiare le tempistiche di riscontro (e l’adeguatezza di queste rispetto alle esigenze delle stazioni appaltanti/enti concedenti).
Da notare, per completezza, che il comma 4 di questo nuovo allegato, chiarisce che il Rup non può imporre «a pena di esclusione, nel bando di gara o nell’invito l’applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione».
Nel caso trattato dal parere, come si è anticipato, la stazione appaltante non avrebbe avviato (né dimostrato di averlo fatto) l’adempimento istruttorio previsto dall’articolo in commento.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
