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Gare Pnrr, ok all’aggiudicazione anche a verifica dei requisiti ancora aperta

Lo ribadisce l’ufficio giuridico del Mit che apre anche all’applicazione delle norme del nuovo codice negli appalti del Recovery per gli aspetti non coperti dai decreti di deroga

 

L’ufficio di supporto del Mit ha fornito importanti pareri sulle disposizioni applicabili agli appalti del Pnrr/Pnc banditi successivamente al primo luglio 2023 (data di efficacia del nuovo codice) e sulla possibilità di procedere con l’aggiudicazione anche nelle more della verifica dei requisiti.

 

Norme applicabili
Con il primo dei pareri in commento (parere n. 2203/2023), preso atto che a far data dal 1° luglio 2023 agli appalti del Pnrr continua ad essere applicato il Dl 77/2021 si chiede, in particolare, quali disposizioni debba applicare il progettista nella redazione degli elaborati e quali disposizioni debbano essere applicate nella fase esecutiva: se il pregresso o il nuovo codice per la «nomina Rup, livelli di progettazione, subappalto, ecc…».

L’ufficio di supporto valorizza, ai fini del riscontro, la disposizione contenuta nel comma 5 dell’art. 226 in cu si legge che «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso».

Da ciò deriverebbe, secondo il riscontro, che «alle procedure di affidamento relative ad appalti Pnrr e Pnc avviate successivamente al 1° luglio 2023, ivi compresa la successiva fase di esecuzione, si applica il vigente Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023 tranne nei casi in cui non sia espressamente richiamato dal 77/2021 il d.lgs. 50/2015». Risposta, confermata anche con il successivo parere n. 2295/2023, che appare opposta alla generale considerazione (espressa dallo stesso Mit con il parere n. 2153/2023) sulla sostanziale inapplicabilità del nuovo codice al Pnrr.

 

Aggiudicazione anche nelle more della verifica dei requisiti
Di sicuro rilievo, sotto il profilo pratico, è anche il precedente parere n. 2186/2023 in cui si chiede se, sempre con riferimento ad appalti Pnrr/Pnc, «sia possibile procedere con l’aggiudicazione ancorché non conclusa la verifica sul possesso dei requisiti, provvedendo ad attestarne l’efficacia soltanto in caso di esito positivo della stessa».

La domanda prende spunto dal fatto che l’art. 17, comma 5, del nuovo codice dei contratti impone la previa verifica (positiva) dei requisiti prima di giungere ad aggiudicazione efficace mentre la normativa emergenziale, in particolare l’articolo 8 del Dl 76/2020, ha previsto la possibilità di giungere ad aggiudicazione anche nelle more della verifica dei requisiti.

L’applicazione di tale disposizione, come noto, è stata estesa fino al 31 dicembre 2023 per gli appalti del Pnrr/Pnc dal Dl 13/2023 convertito con legge 69/2023.

L’ufficio di supporto, evidentemente, conferma detta prerogativa chiarendo che la disposizione del Dl 76/2020 (art. 8, comma 1 lett. a)) si pone come deroga – per il Pnrr/Pnc -, rispetto alla generale previsione (ora ribadita appunto nell’articolo 17 comma 5) della imprescindibile necessità della previa verifica positiva dei requisiti prima di aggiudicare l’appalto.

Più nel dettaglio, nel parere si legge che la norma del Dl 76/2020 «in relazione al nuovo codice (art. 17, comma 5), assume un significato di deroga rispetto all’obbligo di verifica dei requisiti dell’Oe prima della formalizzazione dell’aggiudicazione. Pertanto, nel caso di appalti Pnrr/Pnc è possibile procedere all’aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di gara e provvedere all’esecuzione dell’appalto già in questa fase».

 

 

FONTI     Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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