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Gare, regolarizzabile in corsa il mancato pagamento del contributo Anac

Il Tar Campania torna sul soccorso istruttorio per la tassa sulle gare dopo l’ok stabilito dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria e spiega come deve comportarsi il Rup

 

Se dai documenti di gara non risulta il pagamento del contributo Anac, la stazione appaltante deve avviare il soccorso istruttorio integrativo ammettendo anche un versamento successivo alla scadenza del bando. In questi termini, la sentenza n. 5775/2025 del Tar Campania.

 

Il caso
Il ricorrente impugna la propria esclusione intervenuta per non aver dimostrato il pagamento del contributo Anac entro i termini di scadenza di partecipazione alla gara. Nel caso di specie, la commissione di gara – in fase di verifica propedeutica della documentazione prodotta -, accertato l’omesso pagamento attivava il soccorso istruttorio. L’offerente, quindi si determinava con il pagamento postumo del contributo entro il termine suppletivo concesso dal collegio con il soccorso.

Riscontrato, da parte della commissione, che il pagamento in argomento risultava effettuato successivamente ai termini di scadenza di partecipazione alla gara procedeva con l’esclusione del concorrente che si determinava con l’impugnazione del provvedimento.

Tra le ragioni addotte nel ricorso, si è evidenziato che la legge di gara non prevedeva l’adempimento in argomento «sanzionabile con l’esclusione» con il conseguente dovere, della stazione appaltante l’istituto del soccorso istruttorio. Altresì, secondo la tesi del ricorrente si «è dedotto che il pagamento del contributo Anac non costituirebbe una condizione di ammissibilità dell’offerta, per cui potrebbe essere pagato anche in un tempo successivo rispetto alla presentazione della medesima».

La sentenza
Il giudice condivide il ragionamento espresso dal ricorrente. Dall’analisi del provvedimento di esclusione, infatti, è emerso che il soccorso istruttorio attivato dal collegio di gara mirava ad avere informazioni sui tempi di versamento del contributo (ovvero nella forma del soccorso istruttorio specificativo). In pratica, la pretesa era quella di ottenere la dimostrazione se il versamento del contributo Anac fosse avvenuto (o meno) entro i termini di scadenza del bando.

Questo approccio secondo il giudice non è corretto soprattutto alla luce di quanto espresso in sede di Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025 in cui si è chiarito che il versamento del contributo in argomento costituisce una condizione «estrinseca» rispetto alla procedura di gara e non un requisito intrinseco dell’offerta.

Più nel dettaglio, l’Adunanza Plenaria ha spiegato che il contributo di gara sostanzia un adempimento che non è finalizzato «come è per i requisiti di ordine generale e speciale, ad attuare in via diretta gli interessi pubblici della gara mediante la preventiva selezione degli operatori che possono partecipare alla gara stessa, ma è finalizzato ad attuare interessi pubblici differenti». Ovvero assicurare, con questa tecnica di finanziamento, l’operatività e le funzioni dell’autorità d vigilanza (l’Anac).

La diversità rispetto ai requisiti di partecipazione, spiega il giudice, «si desume anche dall’impiego del termine «condizione», nonché dalla stessa collocazione sistematica della disposizione nella parte del Codice dedicata non ai requisiti di partecipazione, ma alle funzioni dell’Anac» dal fatto, di contro, che in relazione al versamento del contributo non si prevede, neppure in modo implicito, «un termine per il suo adempimento coincidente con la scadenza del termine di presentazione delle offerte».

In pratica, l’obbligo dell’adempimento dell’obbligazione del versamento costituisce una mera condizione di ammissibilità dell’offerta. Il sistema è costruito, si legge in sentenza, in modo tale che «vi è il divieto legale di valutazione dell’offerta, in assenza della prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, sicché – qualora il singolo partecipante non dimostri (avendone il relativo onere) di avere adempiuto, nei modi e tempi sopra indicati, l’obbligazione in esame – la stazione appaltante non deve valutare la sua offerta, che viene senz’altro esclusa».

 

Soccorso istruttorio e contributo Anac
Secondo i recenti approdi giurisprudenziali, quindi, nel caso di omesso pagamento del contributo della gara, il soccorso istruttorio si atteggia in modo differente «proprio in ragione del fatto che viene in rilievo una obbligazione legale che costituisce una «condizione estrinseca», per la quale, (…), non opera il limite temporale costituito dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte». Sotto il profilo pratico/operativo – e quindi per il Rup -, il soccorso istruttorio nel caso di specie non può assumere la veste del soccorso specificativo ma, piuttosto, la forma del soccorso integrativo.

Con riferimento all’articolo 101 del codice – che disciplina il soccorso istruttorio -, nel caso in cui dalla documentazione di gara non risultasse il versamento del contributo il Rup (o i collaboratori, compresa la commissione di gara) deve attivare non il soccorso istruttorio specificativo ora previsto nel comma 3 dell’articolo citato ma il soccorso istruttorio integrativo ex comma 1, lett. a) della disposizione citata.

Comma in cui si legge che chi attiva il soccorso istruttorio assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per «integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica».

Il provvedimento di esclusione è stato annullato visto che il ricorrente ha proceduto con il pagamento del contributo entro i termini assegnati con il soccorso istruttorio.

 

 

 

FONTI    Stefano Usai   “Enti Locali & Edilizia”

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