Tar Campania: il Rup gode di ampia discrezionalità salvo che il problema non sia nato per vizio di composizione dell’organo di valutazione
Il Rup gode di ampia discrezionalità, ai sensi del comma 6 dell’art. 93 del codice, circa la riconvocazione della stessa commissione di gara nel caso di annullamento dell’aggiudicazione o esclusione non corretta di un concorrente fatto salvo il caso che l’annullamento sia derivato da un vizio di composizione dell’organo valutatore. In questo senso, il Tar Campania, sez. II, sentenza n. 1633/2026.
Le censure
Il ricorrente, che impugna tutti gli atti di gara compresa l’aggiudicazione, ravvisa un non corretto comportamento della stazione appaltante che, riammesso – dal giudice di primo grado – un candidato escluso in modo illegittimo, riprendeva le operazioni di gara (relative alla valutazione delle offerte del candidato escluso) con la stessa commissione di gara. Il ricorrente, in pratica, ravvisa una «violazione del principio di segretezza tra offerta tecnica ed economica, essendo precluso alla commissione di rivalutare le offerte tecniche, almeno nelle componenti discrezionali, quando sono già note le offerte economiche».
La stazione appaltante, secondo il tema demolitorio, avrebbe dovuto – dando esecuzione alla sentenza di primo grado -, azzerare tutte le valutazioni tecniche ed economiche ripetendo «ex novo» la fase valutativa. Inoltre, nel frangente in parola, l’annullamento dei vari atti afferenti la procedura avrebbero determinato l’obbligo della stazione appaltante di nominare una nuova commissione giudicatrice. Operando con lo stesso collegio (in pratica «a buste aperte»), secondo il ricorso, risulterebbe «irrimediabilmente sacrificata la necessaria serenità e terzietà di giudizio che deve assistere l’organo di gara».
La sentenza
Il giudice non condivide il ragionamento espresso con le censure ed ha ritenuto l’operato della Sa corretto. Secondo la sentenza, oggetto della doglianza avrebbe dovuto incentrarsi, caso mai, sull’inottemperanza ad un provvedimento(in realtà inesistente) che imponeva la sostituzione della commissione. Nel caso di specie, invece, si è trattata di situazione diversa in cui la S.A. doveva semplicemente riprendere le valutazioni ammettendo il concorrente ingiustamente estromesso.
In tema di riconvocazione della commissione di gara, il giudice ricorda che il nuovo codice, con l’art. 93 amplia la discrezionalità dell’amministrazione rispetto al pregresso art. 77 del codice del 2016. Il comma 11 dell’art. 77, infatti prevedeva di default la riconvocazione dello stesso collegio «fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione».
Il comma 6 dell’attuale previsione spiega, invece, che «Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione».
La portata letterale (e quindi quella interpretativa) è mutata visto che con l’attuale codice si registra «un ampliamento della scelta discrezionale in capo alla stazione appaltante». La possibilità/prerogativa in parola «si pone, infatti, a presidio di una riserva di intangibilità di un aspetto decisionale, quale quello in esame, cui è preposta in via esclusiva la stazione appaltante, sia pure subordinata all’invalicabile profilo dello schermo motivazionale, in un’ottica finalistica di trasparenza dell’agere amministrativo».
In questo senso anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 7495/2019) in cui si precisa che la regola generale è che la valutazione venga espressa dallo stesso collegio salvo che il vizio riguardi la composizione della commissione e «non è dunque evincibile nell’ordinamento un principio generale per cui, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li abbia adottati al fine della loro rinnovazione».
Rafforzamento della precisazione intervenuta anche con il Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 22388019, secondo cui «la rimozione della commissione di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza (cfr. in condivisi termini generali Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1248), secondo una valutazione che pertanto, in assenza dell’accoglimento dei relativi vizi dedotti sulla composizione nel giudizio di cognizione, rientra nella sfera di valutazioni di opportunità dell’amministrazione interessata».
In tempi recenti, Cons. di Stato, sez. III, sentenza n. 6225/2026, si è anche chiarito che la giurisprudenza formatasi sulla disposizione del nuovo codice ha confermato l’inesistenza di «un principio generale di immodificabilità della Commissione giudicatrice, ma al contrario ha affermato il mero riconoscimento da parte del Legislatore alla stazione appaltante della possibilità di mantenere, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, la medesima Commissione giudicatrice per le attività susseguenti all’annullamento, anche giurisdizionale, dell’aggiudicazione».
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
