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Gare, sempre da motivare la richiesta di accesso ai segreti tecnico-commerciali

Tar Lazio: una motivazione generica senza prova della necessità della documentazione non ne consente l’ostensione di fronte a un diniego giustificato

 

Il segreto tecnico e commerciale, contenuto nella documentazione di gara, ha carattere recessivo quando l’accesso è indispensabile per la tutela dei propri interessi in giudizio. Nonostante ciò, l’istanza di accesso dovrà comunque essere fornita di adeguata motivazione in merito al collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. Perciò, una motivazione generica e la mancanza della prova della concreta necessità dell’utilizzazione della documentazione richiesta non ne consente l’ostensione di fronte a un diniego adeguatamente motivato del controinteressato.

Questo è quanto disposto con sentenza dal Tar per il Lazio, Roma, sez. III quater, n. 4947/2025. Trattasi di una pronuncia che può essere confermata anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024 e avalla quanto disposto dal Consiglio di Stato, sez.III, sent. n. 474/2025, il cui relativo commento è stato pubblicato in questo giornale il 27 gennaio 2025.

L’oggetto del ricorso è il diniego parziale di una richiesta accesso agli atti, genericamente motivata, sull’offerta tecnica, contenente segreti tecnici e commerciali, presentata dall’aggiudicataria in una procedura aperta per l’affidamento di servizi. Il giudice, oltre a richiamare l’art. 35, comma 4, del Dlgs n. 36/2023, si sofferma sulla definizione di segreto tecnico e commerciale come «quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza».

Secondo l’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 il segreto tecnico e commerciale ha un carattere recessivo in quanto l’accesso «è consentito …, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara». Il richiedente tuttavia non può limitarsi a dimostrare un interesse generico alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti. Infatti, sarà opportuno dimostrare «la concreta necessità dell’utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto all’esercizio del cosiddetto accesso difensivo, risulta necessario accertare l’effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate». Al riguardo, secondo la giurisprudenza, è opportuno rispettare le seguenti fasi:

1) la valutazione che l’amministrazione è chiamata a compiere sull’istanza di accesso e sulla sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento avuto riguardo alla motivazione dell’istanza di accesso;
2) la valutazione sulla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali;
3) la valutazione della sussistenza delle esigenze della difesa in giudizio in capo a chi ha formulato la richiesta di accedere a documenti contenenti le informazioni predette.

Pertanto «se l’istanza di accesso non presenta i requisiti richiesti per il suo accoglimento ciò precluderà in radice che si faccia questione dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali; se invece l’istanza sarà favorevolmente valutata e non dovessero sussistere segreti tecnici o commerciali, non sarà necessario valutare la sussistenza di esigenze di difesa in capo all’istante; se invece, dovessero essere valutate favorevolmente l’istanza di accesso e la “motivata e comprovata dichiarazione” del controinteressato fondata sulla sussistenza di segreti tecnici o commerciali (sulla quale si richiama, Cons. Stato, Sez. V 31 marzo 2021, n. 2714), l’amministrazione sarà chiamata ad operare un bilanciamento fra le contrapposte esigenze, dovendo giudicare l’effettiva sussistenza del nesso di strumentalità … o del “collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese».

Nel caso di specie, il ricorrente ha motivato genericamente l’istanza di accesso agli atti e non ha dato prova della concreta necessità dell’utilizzazione della documentazione richiesta, mentre la contro interessata ha specificatamente indicato le motivazioni con cui negava l’ostensione della documentazione: pertanto deve ritenersi legittimo l’agire della stazione appaltante che ha negato l’accesso alla documentazione richiesta. Il ricorso pertanto viene respinto.

 

 

 

FONTI    Silvana Siddi   “Enti Locali & Edilizia”

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