Le indicazioni dei giudici del Tar Lazio e il confronto con quanto previsto dal nuovo Bando-tipo Anac
Il Tar Lazio III-ter, con la sentenza n. 13575/2025 chiarisce efficacemente quali siano i rapporti tra il Rup ed i collaboratori, eventuali, chiamati a svolgere compiti istruttori/sub-procedimenti nell’ambito della procedura di aggiudicazione.
La vicenda
Nel caso trattato viene in contestazione il provvedimento di esclusione che il ricorrente afferma essere stato adottato dal seggio di gara piuttosto che dall’organo competente ovvero il Rup. La vicenda prende spunto dall’organizzazione dei compiti nella fase dell’aggiudicazione. Il disciplinare di gara, infatti, prevedeva il coinvolgimento del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa nonché dell’apertura delle «busta» amministrativa del primo concorrente visto che si trattava di appalto con inversione procedimentale.
Il documento di gara, quindi, precisava anche la «latitudine» dei compiti del seggio ed a questo venivano assegnati anche i compiti di «verifica della presenza, regolarità e completezza della documentazione prodotta» con possibilità di effettuare, «approfondimenti in ordine alla documentazione esaminata anche al fine di acquisire eventuali integrazioni o chiarimenti».
La possibilità di assegnare questo compito di tipo istruttorio è coerente con quanto previsto nell’allegato I.2 del codice.
L’articolo 7, comma 1, lett. a) del citato infatti spiega che il Rup «effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase (…) o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante». L’inciso finale della norma ribadisce che il responsabile unico del progetto «esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate». Per effetto di quanto il giudice certifica la regolarità della modalità organizzativa decisa nella legge di gara.
Il bando tipo dell’Anac
Lo stesso modello organizzativo, in realtà in modo parziale, viene riportato anche nel nuovo bando tipo Anac n. 1/2025 (che sul punto riprende quanto già indicato nel bando tipo n. 1/2023). Le particolarità – che distinguono il bando dall’inciso dell’allegato I.2 -, sono almeno due.
La prima è che nel bando si richiamano, come soggetti abilitati alla fase istruttoria sia il Rup sia eventuali collaboratori quali «responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante». L’inciso non sembra coerente con quanto prevede l’allegato I.2 che assegna i compiti istruttori al Rup ma solamente se non sono presenti (se non sono stati individuati/nominati) altri collaboratori.
Il senso della disposizione dell’allegato è piuttosto chiara: l’individuazione di collaboratori è finalizzata a ridurre il carico di lavoro sul Rup, pertanto, se vengono individuati organi ausiliari (come li definisce la sentenza) a questi occorrerà assegnare dei compiti.
L’altra particolarità del bando tipo, però, è che la sezione correlata alla verifica della documentazione amministrativa si chiude con la sottolineatura secondo cui «Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura».
Ciò potrebbe indurre a ritenere che chi svolge i compiti istruttori possa anche adottare il provvedimento di esclusione. Ovviamente questo non è possibile visto che questo compete in modo esclusivo al Rup e la stazione appaltante non può dotarsi di una organizzazione che «scardini/violi» il riparto di competenza voluto dalle disposizioni codicistiche (e segnatamente dall’allegato I.2).
Non a caso, la censura nel caso di specie si focalizza proprio sul fatto che il seggio di gara avrebbe adottato il provvedimento di esclusione.
La sentenza
Il giudice sconfessa l’assunto evidenziando, in modo condivisibile, che il seggio di gara si è limitato a svolgere solo funzioni istruttorie e ad epilogo di queste ha ritenuto sussistenti motivi di esclusione predisponendo, nel verbale trasmesso al Rup, la proposta di decisione (ovvero la proposta di escludere). Il seggio di gara – si legge in sentenza -, ha svolto funzioni istruttorie e, spiega il giudice, nessuna «norma impone al Rup di effettuare direttamente l’istruttoria per verificare l’opportunità dell’esclusione dalla gara»
Grazie alla dinamica dell’organizzazione delle attività, il responsabile unico del progetto si è limitato – in virtù delle sue prerogative – a far «proprie le precedenti risultanze istruttorie adottando, in virtù del potere discrezionale di cui dispone, (…) riportandosi alle dettagliate ricostruzione fattuali e motivazionali elaborate dal Seggio di gara».
Il provvedimento, pertanto, in realtà è stato adottato dal Rup risultando chiaro che lo stesso ha «condotto le proprie valutazioni sulla documentazione complessivamente acquisita e abbia deciso, anche per economia procedimentale, stante la completezza dei contenuti del verbale del Seggio di gara, di farli propri e di riportarli all’interno del provvedimento di esclusione infine adottato». Da notare che il giudice ritiene ammissibile anche un provvedimento del Rup con motivazione «per relationem» dell’esclusione «riportandosi integralmente al verbale del Seggio di gara».
FONTI Stefano Usai “Enti locali & Edilizia”
