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Gare sopra-soglia, via libera Anac ai Rup presidenti di commissione

Il chiarimento in un parere dell’Autorità. Per gli enti locali deve però trattarsi di un dirigente. Nel documento si spiega anche che il conflitto di interessi di uno dei componenti deve essere dimostrato in concreto e non semplicemente evocato

 

Con la recente deliberazione n. 89/2025, l’ Anac affronta due questioni su cui viene chiamata in causa da una società partecipante ad una gara d’appalto. In merito alla prima questione si chiede se sia o meno corretto che il Rup presieda la commissione di una gara sopra soglia (stante il mancato esplicito riferimento nell’articolo 93 del codice dei contratti). Con la seconda domanda si pone il tema del conflitto di interessi – e quindi della legittima possibilità di far parte della commissione di gara – di un componente dipendente di altro ente in cui lo stesso servizio di raccolta e smaltimento rifiuti risulti «attualmente affidato alla società risultata aggiudicataria della gara».

Rup e la presidenza delle commissioni sopra soglia
In relazione al primo quesito, relativo alla legittimità di nomina del Rup come presidente di una commissione di gara sopra-soglia , l’Anac risponde poistivamente aderendo all’orientamento giurisprudenziale e a quanto anche esplicitato nella relazione tecnica che accompagna il codice dei contratti.

Nel documento in parola, si rammenta che nel comma 3 dell’articolo 93 (norma appositamente dedicata alla costituzione della commissione di gara sopra-soglia) «venendo incontro a sollecitazione provenienti dalle amministrazioni appaltanti, si è stabilito che a presiedere la commissione non debba essere necessariamente un dirigente, ma un dipendente dotato di adeguato inquadramento giuridico e di competenze professionali idonee; allo stesso tempo è stato definitivamente chiarito che il Rup può far parte della commissione giudicatrice».

Secondo la delibera in commento, anche in caso di una mancata puntualizzazione nell’articolo 93 – circa il fatto che il Rup possa presiedere il collegio di una gara sopra-soglia -, non si può giungere a negare detta possibilità visto che alla conclusione, in senso positivo, si giunge dal fatto che non sono rilevabili «indicazioni di segno contrario all’interno di tale disposizione, la quale non prevede requisiti ulteriori del Presidente rispetto ai commissari, né cause di incompatibilità ad hoc».

Da un punto di vista sistematico, prosegue la delibera, «si osserva che la tesi di segno opposto prospettata dall’istante (volta a circoscrivere la possibilità del Rup di ricoprire il ruolo di presidente solo negli affidamenti sotto-soglia), non sarebbe compatibile con la ratio sottesa alle numerose modifiche apportate dal nuovo Codice in tema di Commissione giudicatrice».

In pratica, la possibilità che anche in questo tipo di gara, il Rup possa svolgere il ruolo di presidente emerge dall’esigenza di semplificare la costituzione dei collegi (semplificazione che riguarda anche la disciplina in materia di incompatibilità e cause di astensione).

È bene annotare che, in relazione agli enti locali (soggetti alla disciplina del decreto legislativo 267/2000) occorre attentamente distinguere la situazione delle commissioni nel sottosoglia e le commissioni di gara nel sopra-soglia.

L’articolo 107, comma 3 – infatti – applicabile anche al caso trattato nel parere, prevede la presidenza del Rup non dirigente solo nel caso delle commissioni di gara sotto la soglia comunitaria.

Per gli enti soggetti al decreto legislativo 267/2000, in caso di gara sopra soglia il Rup potrà presiedere la commissione solo se riveste il ruolo dirigenziale.

Il conflitto di interessi
Circa il prospettato conflitto di interessi – relativo ad un componente coinvolto, per ragioni d’ufficio, nel contratto stipulato con lo stesso contraente -, nella deliberazione si rileva come sia necessaria non una mera affermazione stereotipata ma il conflitto deve essere dimostrato.

Più nel dettaglio, l’Anac precisa come «non sia ravvisabile una situazione di conflitto di interessi nella mera circostanza che un commissario sia il dirigente di un ufficio che gestisce un contratto di appalto con la ditta che è risultata aggiudicataria».

In assenza di «elementi concreti idonei a fare sorgere (quantomeno) il dubbio di uno sviamento del principio di imparzialità, la sussistenza di una generica conoscenza tra un commissario e un concorrente (di cui, peraltro, non viene menzionata neppure una specifica persona fisica), dettata esclusivamente da ragioni di servizio e/o istituzionali è estranea dal perimetro del conflitto di interesse, trattandosi piuttosto di una dinamica fisiologica che connota l’esecuzione di qualsiasi contratto pubblico».

Se si ritenesse, per questo soltanto, sussistente un conflitto di interessi si giungerebbe – rimarca nell’epilogo del parere l’Anac -, al paradosso «di configurare automaticamente il conflitto di interessi nei confronti di tutti i commissari che, per ragioni legate al proprio ufficio o all’incarico svolto all’interno dell’Amministrazione di appartenenza, abbiano avuto rapporti lavorativi con una Società».

In questo senso, del resto, lo stesso Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 30/2025.

 

 

FONTI     Stefano Usai         “Enti Locali & Edilizia”

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