Il MIT (parere n. 3651/2025) chiarisce che nelle gare sottosoglia svolte con procedura ordinaria restano applicabili le deroghe dell’art. 53 del Codice dei contratti
Quando una stazione appaltante, pur avendo i presupposti per una procedura semplificata ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), decide di ricorrere a una procedura ordinaria per un appalto sottosoglia, quale disciplina delle garanzie deve applicare? È obbligatoria la garanzia provvisoria del 2% prevista dall’art. 106 del Codice, oppure restano valide le regole semplificate dell’art. 53 per gli affidamenti sottosoglia, con massimale dell’1% e facoltà di non richiederla? E come si comporta la stazione appaltante con la garanzia definitiva?
Gare sottosoglia con procedura ordinaria: il parere del MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3651 del 2 ottobre 2025, ha chiarito i rapporti tra la disciplina dei contratti sottosoglia e quella ordinaria in tema di garanzie per la partecipazione alle procedure di gara.
Nella sua risposta, il MIT ha richiamato la sua circolare n. 298 del 20 novembre 2023 e il precedente parere n. 3138 del 27 febbraio 2025, che sono entrati nel merito della questione relativa alla possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli affidamenti sottosoglia e, soprattutto, agli effetti che tale scelta comporta sul piano delle garanzie a corredo dell’offerta.
La Circolare n. 298/2023 aveva già precisato che le procedure ordinarie possono essere utilizzate anche nel sottosoglia, purché la scelta sia motivata nella decisione a contrarre e rispetti i principi di economicità, efficacia e proporzionalità. Tuttavia, questa flessibilità procedurale non deve comportare un’automatica applicazione delle regole del sopra soglia, soprattutto in materia di garanzie, dove il legislatore ha introdotto deroghe e semplificazioni specifiche per i contratti di minore importo.
Il MIT ha, dunque, affrontato un nodo interpretativo di rilievo pratico: l’utilizzo di una procedura ordinaria comporta anche l’applicazione della garanzia provvisoria al 2% prevista dall’articolo 106 o continuano a valere le regole agevolate dell’articolo 53, con possibilità di richiedere una garanzia ridotta e motivata?
Il dubbio è tutt’altro che teorico, perché incide sui costi di partecipazione delle imprese e sulla gestione dei rischi da parte delle amministrazioni.
Cosa chiarisce il MIT
Il MIT chiarisce che la scelta di una procedura ordinaria non travolge la disciplina sottosoglia. Anche quando la gara viene indetta con modalità aperte o ristrette, se l’importo dell’appalto è inferiore alle soglie di rilevanza europea, continuano ad applicarsi le regole derogatorie previste per i contratti sottosoglia.
In particolare:
- la garanzia provvisoria non è obbligatoria e, se richiesta, non può superare l’1% dell’importo posto a base di gara, secondo quanto previsto dall’articolo 53;
- la garanzia definitiva resta facoltativa e, se prevista, deve essere fissata al 5% dell’importo contrattuale;
- non si applicano le riduzioni dell’articolo 106, comma 8, né gli aumenti dell’articolo 117, comma 2.
Con il parere n. 3138/2025, il MIT era già intervenuto sulla stessa questione, chiarendo che l’applicazione del principio del risultato impone di conservare le semplificazioni sottosoglia anche in caso di scelta di una procedura ordinaria, pur lasciando alla stazione appaltante la possibilità di valutare i rischi aggiuntivi correlati alla procedura più ampia.
Quadro normativo di riferimento
Il punto di partenza è l’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del Codice “se non derogate” dalla Parte dedicata ai sottosoglia.ù
Si tratta di una norma di sistema che chiarisce come le deroghe sottosoglia prevalgano sulla disciplina generale, anche quando la procedura scelta sia formalmente “ordinaria”.
Tra le principali disposizioni rilevanti si richiamano:
l’ art. 53 (Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive) secondo il quale:
la garanzia provvisoria non è richiesta, salvo casi motivati nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 50;
se richiesta, non può superare l’1% dell’importo dell’appalto;
la garanzia definitiva può non essere richiesta e, se prevista, è fissata al 5%;
non si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dagli articoli 106 e 117.
l’ art. 106 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) che prevede la garanzia provvisoria al 2% del valore complessivo dell’appalto, con possibilità di riduzione fino all’1% o di aumento fino al 4%. Le imprese possono beneficiare di riduzioni in presenza di certificazioni di qualità, status di PMI o altri marchi di qualificazione.
l’ art. 117 (Garanzie definitive) che stabilisce una garanzia definitiva al 10% dell’importo contrattuale, soggetta ad aumento proporzionale al ribasso offerto.
La Circolare MIT n. 298/2023 aveva già confermato che l’uso delle procedure ordinarie nel sottosoglia non modifica le regole speciali previste per tali contratti, ribadendo che la scelta deve essere motivata ma non determina l’applicazione automatica del regime ordinario di garanzie.
Analisi tecnica
Il ragionamento del MIT si fonda su un principio di coerenza sistematica: il discrimine non è la procedura, ma l’importo del contratto. Se l’importo è inferiore alle soglie europee, la gara resta disciplinata dalle norme sui sottosoglia, anche se la stazione appaltante sceglie una procedura più aperta o competitiva.
Di conseguenza, la garanzia provvisoria non può essere richiesta automaticamente. La stazione appaltante deve valutarne la necessità e motivarla, nel rispetto dei limiti dell’articolo 53, che fissa il tetto massimo all’1% del valore dell’appalto.
Questa scelta normativa tutela la proporzionalità e la sostenibilità economica delle partecipazioni alle gare di importo ridotto, evitando che l’adozione di una procedura ordinaria produca un onere eccessivo per gli operatori.
Anche la garanzia definitiva segue la stessa logica. La stazione appaltante può decidere di non richiederla, oppure fissarla nella misura ridotta del 5%, senza applicare le maggiorazioni legate ai ribassi d’asta previste dall’articolo 117, comma 2.
Inoltre, nel sottosoglia non trovano applicazione le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8, relative a certificazioni ISO o alla qualifica di PMI. Questa esclusione risponde all’obiettivo di semplificare la gestione amministrativa e di mantenere un quadro di regole chiaro e uniforme per gli affidamenti di minore entità.
Infine, il parere sottolinea il richiamo al principio del risultato, cardine del nuovo Codice dei contratti: la stazione appaltante deve perseguire l’efficienza e la tempestiva realizzazione del contratto, scegliendo le garanzie in modo proporzionato al rischio e alla complessità della procedura, senza introdurre oneri ingiustificati.
Conclusioni operative
In definitiva, il nuovo parere del MIT ribadisce che, per gli appalti sottosoglia, le regole speciali dell’articolo 53 continuano ad applicarsi anche se la stazione appaltante sceglie una procedura ordinaria.
In concreto:
- la garanzia provvisoria non è obbligatoria e, se richiesta, deve essere motivata e non superiore all’1%;
- la garanzia definitiva è facoltativa e, se prevista, deve essere fissata al 5%;
- non si applicano le riduzioni dell’articolo 106, comma 8, né gli aumenti dell’articolo 117, comma 2;
- la decisione a contrarre deve sempre motivare sia la scelta della procedura ordinaria sia l’eventuale richiesta di garanzie, in coerenza con la Circolare MIT n. 298/2023.
Anche nel caso in cui una stazione appaltante scelga una procedura ordinaria per un contratto sottosoglia, continuano a valere le regole di semplificazione dell’articolo 53 del Codice dei contratti pubblici.
FONTI Gianluca Oreto “LavoriPubblici.it”
