Un’ordinanza del Tar Abruzzo consente di tracciare con chiarezza i confini di ruolo tra Responsabile del progetto e le nuove figure di collaborazione introdotte dal Codice 36
La recente ordinanza del Tar Abruzzo, sezione I di Pescara n. 74/2024 – che respinge la richiesta di ordinanza cautelare di sospensione di una serie di provvedimenti della stazione appaltante (compresa l’aggiudicazione) -, riveste un certo interesse in tema di riparto di competenze tra la nuova figura – almeno per il codice dei contratti – del responsabile di fase dell’affidamento ed il responsabile unico del progetto. L’ordinanza, infatti, consente di rimarcare ulteriormente – anche per gli atti adottati dalla stazione appaltante – le non irrilevanti differenze che esistono tra i due attori del procedimento/procedura di affidamento/aggiudicazione del contratto pubblico.
Due attori, di cui uno appunto il responsabile di fase, solo eventuale a differenza del responsabile unico del progetto che è sempre presente.
La necessità del Rup
Sulla necessità del Rup, ad esempio, si può citare il comma 1 dell’articolo 15 in cui si legge che «nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice». Disposizione che deve leggersi in combinato con gli ultimi due periodi del comma 2 della stessa disposizione citata in cui si ribadisce che «l’ufficio di Rup è obbligatorio e non può essere rifiutato» e l’inedita (almeno per il codice dei contratti) precisazione, che chiude il comma in parola, secondo cui «in caso di mancata nomina del Rup nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento».
Precisazione, questa, che riporta quanto già indicato nell’art. 5, comma 2 della legge 241/90 che non viene richiamata espressamente nell’articolo 15 (a differenza di quanto accadeva con il pregresso articolo 31). Mancato richiamo che, come gli estensori hanno voluto sottolineare, ricorda la oramai definitiva constatazione che il Rup non è un “semplice” responsabile di procedimento ma il responsabile di un intervento/progetto che al suo interno si compone di una serie di procedimenti amministrativi (e non sub-procedimenti).
Il responsabile di fase
Come anticipato, il nuovo codice dei contratti – nell’articolo 15 comma 4 -, prevede che il Rup possa essere affiancato da collaboratori ed in specie dai responsabili di fase. Uno per la fase di affidamento e uno, si potrebbe dire, a competenza tecnica per le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.
Fin dalle prime indicazioni normative non appare dubbio il fatto che i responsabili di fase siano “semplicemente” dei responsabili di procedimento ed in quanto tali privi della possibilità di adottare provvedimenti a valenza esterna, prerogativa, quest’ultima, invece espressamente attribuita dal nuovo codice – a conferma anche di indirizzi giurisprudenziali consolidati -, al responsabile unico del progetto a prescindere dal fatto che coincida con il dirigente/responsabile del servizio.
Pertanto, se il responsabile della fase di affidamento, se nominato, è tenuto ad acquisire il Cig (come previsto nell’allegato I.2 dedicato ai compiti/attività del Rup) è altrettanto vero che al responsabile unico compete, ad esempio, decidere le procedure/procedimenti di aggiudicazione, adottare il provvedimento di esclusione dalla competizione.
Mentre solo se coincidesse con il dirigente/responsabile del servizio, può adottare il provvedimento (la decisione) di aggiudicazione.
Dal nuovo codice, quindi, emerge un quadro più chiaro delle competenze del Rup strutturato, anche in ossequio ad una istanza di valorizzazione della figura, come organo con chiare competenze decisorie e quindi, per espressa previsione normativa.
L’ordinanza
Giungendo al caso trattato nell’ordinanza del giudice pescarese si rileva che il provvedimento di esclusione (del ricorrente) viene adottato dal responsabile di fase e non dal Rup. Non a caso, tra l’altro, il responsabile di fase viene espressamente individuato come «Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento».
Il Rup, come si legge nell’ordinanza, viene chiamato – addirittura post aggiudicazione – ad adottare un provvedimento di ratifica del provvedimento di esclusione adottato dal responsabile di fase.
Circostanza, almeno una delle circostanze, che inducono il giudice a non concedere la sospensiva (non solo sul provvedimento di esclusione ma sullo stesso provvedimento di aggiudicazione adottato dal soggetto competente).
L’importanza, pratico/operativa, dell’ordinanza – fermo restando che si tratterà di verificare, comunque, l’epilogo della trattazione nel merito -, è data dalla prospettata possibilità di ratificare l’atto adottato dal responsabile di fase da parte del Rup.
Atto del responsabile di fase, invece, che avrebbe potuto essere considerato come non coerente con il chiaro disposto che ora si legge nell’articolo 7 comma 1 ,ett .d), dell’allegato I. 2, in cui si rimarca che il responsabile unico (e non il responsabile di fase) «dispone le esclusioni dalle gare». Prospettiva che conferma il ruolo fondamentale – irrinunciabile e insostituibile -, del responsabile unico del progetto in ogni fase di realizzazione dell’intervento pubblico.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
