La Consulta conferma la coerenza dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 con i principi di ragionevolezza e proporzionalità previsti dal nostro ordinamento e da quello europeo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), nella parte in cui considera automaticamente gravi — e quindi escludenti — le violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali superiori alla soglia di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del d.P.R. n. 602/1973, attualmente pari a 5.000 euro.
La disposizione, tuttora applicabile ai sensi dell’art. 226 del d.lgs. n. 36/2023 per le gare bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, è stata ritenuta coerente con l’art. 3 della Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 2025, n. 138.
Gravi violazioni fiscali: la Corte Costituzionale dice sì all’esclusione automatica
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza 11 settembre 2024, n. 7518, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’esclusione da una gara pubblica per un debito fiscale superiore a 5.000 euro, definitivamente accertato. Il giudice rimettente ha ritenuto potenzialmente irragionevole la previsione di una soglia fissa e uniforme per tutte le procedure, a prescindere dal valore dell’appalto o da ogni altra considerazione di proporzionalità.
In particolare, si dubitava della compatibilità dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente una valutazione graduata della gravità della violazione in relazione alla specifica procedura selettiva.
Cause di esclusione: le previsioni del Codice Appalti
L’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nella sua versione originaria, disciplina le cause di esclusione automatica o facoltativa dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
In particolare, il comma 4, secondo periodo, stabilisce che “si intendono gravi le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, che comportano un omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, ossia l’importo attualmente pari a 5.000 euro.
La norma non richiede una valutazione discrezionale della stazione appaltante: al superamento della soglia consegue l’esclusione automatica del concorrente, quale misura di tutela dell’integrità dell’appalto.
Il meccanismo si fonda sul presupposto che l’affidabilità fiscale costituisca indice rilevante di serietà professionale, essenziale per la partecipazione al mercato pubblico.
Soglia per l’esclusione automatica: la compatibilità con le direttive UE
Nel valutare la questione di legittimità, i giudici della Consulta hanno richiamato l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, che obbliga gli Stati membri a prevedere l’esclusione automatica degli operatori con violazioni fiscali definitivamente accertate, salvo il caso di “piccoli importi di imposte”.
Il legislatore italiano ha quindi correttamente individuato una soglia oggettiva e uniforme, ritenuta coerente con gli obiettivi comunitari di trasparenza e affidabilità.
Non è stato ritenuto fondato il confronto con la disciplina delle violazioni non definitivamente accertate, per le quali valgono regole diverse e più flessibili, fondate su valutazioni discrezionali delle stazioni appaltanti e su importi proporzionati al valore dell’appalto (minimo 35.000 euro).
La decisione della Corte Costituzionale
La Consulta ha quindi confermato la legittimità dell’impianto normativo, evidenziando che la soglia di 5.000 euro:
- esprime un livello minimo di significatività del debito fiscale, tale da giustificare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara;
- non appare arbitraria, in quanto mutuata da una norma (art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973) che disciplina già meccanismi esattivi e compensativi tra Stato e soggetti debitori;
- garantisce parità di trattamento tra i partecipanti, chiarezza dei requisiti e trasparenza delle condizioni di gara.
Non solo: spiegano i giudici delle leggi che l’esclusione non costituisce una sanzione, ma una misura preventiva volta ad assicurare l’affidabilità degli operatori economici, in linea con i principi di integrità, leale concorrenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
In conclusione, non è fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all’esclusione automatica per violazioni fiscali superiori a 5.000 euro.
In particolare:
- la soglia è fissa e non graduabile in funzione del valore dell’appalto;
- l’unica possibilità di deroga è data dall’adempimento spontaneo o dal ravvedimento operoso, purché precedente alla presentazione dell’offerta;
- spetta al legislatore, in futuro, valutare eventuali correttivi, come una soglia più elevata o forme di self-cleaning, nel rispetto delle direttive UE.
FONTI “LavoriPubblici.it”
