Osservatorio Impresa e Appalti. Necessario trovare un equilibrio fra il ruolo attribuito al Collegio e i mezzi disponibili per esercitarlo
Dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 209/2024, il Collegio consultivo tecnico (Cct) vive una trasformazione profonda, che va oltre l’originario intento chiarificatore perseguito. Sotto la veste della riconosciuta funzione di gestione delle controversie, il Cct si sta probabilmente mutando in uno strumento di protezione dell’esecuzione contrattuale, più idoneo a legittimare le scelte dell’amministrazione e dell’appaltatore che a risolvere conflitti.
Un primo indice è il ridimensionamento della funzione giustiziale del Collegio. Riscrivendo la disciplina del Codice del 2023, il correttivo ha ridotto i casi in cui la determinazione assume il valore di lodo contrattuale, subordinando quest’effetto a una doppia espressione della volontà delle parti (prima per l’attivazione del mezzo – «concorde richiesta delle parti» – e poi per il valore da attribuirgli – chiedendo «altresì» un ulteriore impegno; articolo 216, comma 1 del Codice).
Ci si voleva tutelare contro il divieto di arbitrato obbligatorio (che, però, non sussiste se anche una sola parte è libera di esprimere il suo dissenso; Cassazione civile, I, 4 aprile 2024, numero 8863) e si è avuto l’effetto di ridurre in concreto l’applicazione dell’istituto, sfavorendo il contraente che più si giova di una sollecita decisione (normalmente il privato, esposto alle dinamiche del mercato e alle procedure fallimentari).
Contestualmente, però, il legislatore amplia di molto il novero delle questioni devolvibili: pareri su risoluzioni contrattuali, sospensioni, varianti e altre vicende della fase esecutiva pongono il Cct al centro di una dinamica decisionale estranea all’originaria funzione di composizione delle controversie. Un riassetto di equilibri, che ridetermina le attribuzioni e, ponendo l’accento sulla funzione di accompagnamento e validazione tecnica delle decisioni assunte durante l’esecuzione dell’appalto, rivede il rapporto tra attività del Collegio e responsabilità amministrativa.
L’adeguamento delle parti alle indicazioni del Cct esclude la responsabilità erariale, così che scelte complesse, potenzialmente suscettibili di produrre rilevanti effetti economici per l’amministrazione, passando al necessario vaglio del Collegio, determinano, se non una totale assenza di responsabilità, almeno una dispersione del rischio per il decisore pubblico. Questi risulta protetto dall’adesione alle valutazioni del Cct, mentre il Collegio, pur influenzando la scelta finale (anche quando si limita a ratificare la decisione proposta), non rappresenta il centro di imputazione della responsabilità amministrativo e contabile conseguente. Insomma, il Cct si adatta a divenire uno strumento di gestione del rischio istituzionale.
Da questa osservazione, sorge un terzo tema, ignorato in sede legislativa: quello dell’adeguatezza organizzativa del Collegio, calibrato sulla sola funzione giustiziale. Un ufficio di tre o cinque membri valida questioni vagliate da apparati tecnici, legali e progettuali di dimensioni incomparabilmente superiori e svolge un ruolo di governance dell’esecuzione contrattuale in assenza di una capacità istruttoria propria, dovendosi fondare in larga misura su informazioni ricevute dalle stesse parti, non necessariamente contrapposte tra loro.
Il tema non è, quindi, quello dell’indipendenza soggettiva dei componenti, ma della capacità cognitiva dell’istituto, la cui terzietà effettiva richiede non solo imparzialità, ma anche autonomia informativa.
L’aumento della complessità tecnica fa parimenti elevare il rischio che il controllo diventi una convalida a posteriori delle sole elaborazioni predisposte dai controllati oppure, addirittura, uno strumento per ratificare errori esiziali verificatisi in sede di affidamento (si pensi alle modalità di esecuzione di un contratto invalido per impossibilità dell’oggetto – Consiglio di Stato, V, 26/10/2023 numero 9652 – o per sua illiceità – Consiglio di Stato, V, 09/07/2026, numero 6153). La tensione tra il ruolo sempre più centrale attribuito all’organo e i mezzi concretamente disponibili per esercitarlo è palmare.
È, quindi, in corso una strisciante metamorfosi del Cct post correttivo, più lontano dalla funzione di strumento di Adr e più vicino a quella di luogo di legittimazione delle decisioni esecutive e di attenuazione del rischio amministrativo, dove la sua ratio essendi non passa più dalla forza delle determinazioni, ma attraverso il difficoltoso equilibrio tra competenze ampliate, responsabilità ridistribuite e modestia organizzativa.
A cura di Mariana Giordano
FONTI Diego Sabatino “Edilizia & Territorio”
