La sentenza del Tar Brescia sull’adeguamento prezzi. Gli operatori economici non possono essere obbligati a operare in perdita
Non si può ritenere motivato il rifiuto dei Comuni di riconoscere i costi funzionali e qualitativi necessari allo svolgimento di un servizio di igiene ambientale, sostenuti da un’azienda vincitrice d’appalto e dettati, ad esempio, da una particolare congiuntura di mercato. È questo, in sintesi, il principio che emerge dalla sentenza del Tar Brescia 636/2024, che riguardava il contratto d’appalto di pulizia urbana comunale. A sollecitare la decisione era stata la società Impresa Sangalli Giancarlo & C Srl, affidataria del servizio integrato di igiene urbana di un Comune lombardo, in esito a una gara bandita nel 2018.
La durata del servizio era stata fissata in cinque anni (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025), ma era accaduto – come spesso capita – che le condizioni economiche dell’offerta fossero diventate insostenibili nel biennio intercorso tra la domanda di partecipazione alla gara e l’aggiudicazione dell’appalto. L’azienda, perciò, chiedeva la condanna del Comune e, di conseguenza, di concedere la revisione dei prezzi unitari in base all’articolo 3 del contratto e all’articolo 46 del capitolato speciale. Richiesta inizialmente respinta, poi rivista alla luce dell’approvazione, nelle more, del Piano economico-finanziario (Pef) del Comune che individua i costi operativi e di capitale del servizio integrato di igiene urbana, secondo i dettami predisposti da Arera, l’autorità regolatrice del settore. Quel piano, precisa il Tar, non è immutabile, ma va rivalutato alla luce delle richieste della società aggiudicatrice con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio economico-finanziario.
La sentenza precisa che «l’offerta presentata in sede di gara e recepita nel contratto di appalto costituisce la base condivisa dai contraenti per lo svolgimento del rapporto e, come tale, non può più essere messa in discussione. Tuttavia, l’adeguamento dei prezzi unitari ricade nel metodo tariffario trattandosi di una condizione necessaria per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario». Nell’ambito del metodo tariffario, ogni decisione deve essere presa in una logica di equilibrio tra due interessi contrapposti: il Comune, che non è obbligato a riconoscere per intero l’adeguamento contrattuale dei costi unitari all’inflazione se non sostenibile, e il gestore, che non deve subire danni economici consistenti.
Con la sentenza del Tar di Brescia viene chiarito, innanzitutto, che le disposizioni di Arera in ambito rifiuti sono riconosciute cogenti al pari di quanto già avviene per l’elettricità, il gas e l’acqua. Viene, altresì, chiarito – precisa il presidente di Impresa Sangalli, Alfredo Robledo – che «le aziende aggiudicatrici di una gara d’appalto non possono operare in perdita come espressamente previsto anche dalla legislazione europea. Al contrario, l’equilibrio economico dell’appalto deve essere sempre mantenuto con un Comune, che deve pagare il giusto prezzo, e l’azienda che deve fare il giusto lavoro. Ricordiamoci – aggiunge Robledo – che un appalto non è un contratto di compravendita con effetto immediato, ma l’espressione di un rapporto mutevole che si modifica nel corso degli anni».
FONTI Camilla Colombo e Annarita D’Ambrosio “Enti Locali & Edilizia”
