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Incentivi 2% anche per la predisposizione degli atti di gara

Il chiarimento del Mit in risposta al quesito di una stazione appaltante

 

Con il parere n. 2916, del 26 settembre 2024, l’ufficio di supporto del Mit chiarisce ulteriori dubbi in materia di riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche (ora disciplinati nell’articolo 45 del nuovo codice).

La questione posta dall’instante riguarda la possibilità (o meno) di riconoscere gli incentivi per lo svolgimento di «attività prettamente amministrative». L’assunto da cui muove il quesito – non ritenuto condivisibile dall’ufficio si supporto -, è che gli incentivi premierebbero, praticamente, le sole attività connotate da una «spiccata connotazione tecnica visto il tenore letterale della norma». La disposizione, pertanto, consentirebbe l’incentivo per le sole «attività tecniche con esclusione, quindi, delle attività prettamente amministrative».

Questo varrebbe, sempre secondo il richiedente, «anche per quelle attività di collaborazione al Rup svolte, con alto grado di autonomia ed assunzione diretta di responsabilità, dai soli Responsabili ed Addetti alla Gestione tecnico-Amministrativa dell’intervento». Con l’epilogo, presentato all’ufficio di supporto. secondo cui il dato normativo «escluderebbe» l’incentivo le «attività meramente amministrative anche in considerazione delle finalità della norma esplicitate nella relazione di accompagnamento al Codice».

Il riscontro
L’assunto (ed evidentemente l’epilogo) non risultano persuasivi per l’ufficio di supporto legale. Nel parere si evidenzia che l’impostazione dell’estensore è l’esatto contrario di quanto prospettato visto che nello stesso allegato I. 10 (la profonda e rilevante novità del nuovo codice) ha il pregio di indicare in modo tassativo le funzioni/compiti incentivabili. Si tratta, come detto, di una elencazione tassativa che non legittima interpretazioni analogiche ma, d’altra parte, non tollererebbe neppure arbitrarie esclusioni.

Nell’allegato, si ricorda nel parere, vengono esplicitamente indicate la «collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)» e la «predisposizione dei documenti di gara».

Il Mit, ovviamente, non ha dubbi sul fatto che tali compiti rientrino nelle funzioni incentivabili se, evidentemente, vengono svolte dalla stazione appaltante interessata.

L’affermazione espressa dall’ufficio di supporto, oltre che evidente, risulta ancora più vera visto che lo stesso codice – sempre con l’articolo 45 nel comma 8 – puntualizza che se le funzioni incentivabili sono svolte da altre stazioni appaltanti, al personale della stazione appaltante delegata «possono» essere destinate anche su richiesta di questa le apposite risorse finanziarie tratte dall’importo relativo all’incentivo (dal 2% calcolato sulla base di affidamento) e lo stesso deve essere correlato con le funzioni tecniche svolte.

Non v’è dubbio che in regime, rigidissimo, di qualificazione, l’attività di committenza maggiormente «delegata (per gli obblighi posti dagli estensori con il nuovo codice) è proprio quella relativa all’espletamento della gara che presuppone – sicuramente per gli appalti mentre qualche problema interpretativo pongono le concessioni e, in generale, il partenariato, – o la già intervenuta predisposizione degli atti di gara o indicazioni su come predisporre i documenti in argomento da parte del RUP della stazione appaltante delegata.

Il fatto che la disposizione ponga detta possibilità in modo visto che l’incentivo – per le funzioni svolte – viene immediatamente richiesto e disciplinato nella convenzione tra le stazioni appaltante.

La predisposizione degli atti di gara è un momento istruttorio importante quanto la fase della programmazione e progettazione (caratterizzata, quest’ultima, evidentemente da una maggior tecnicismo) e dell’esecuzione del contratto.

Si è indotti a ritenere, aspetto non trattato nel parere, che la predisposizione degli atti di gara e la collaborazione «amministrativa» non possa essere neppure esclusa dalla possibilità di acquisire gli incentivi da (eventuali) inopportune previsioni riportate nell’atto generale/regolamento di disciplina dei criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche.

Da notare, infine, che probabilmente non è neppure corretta la sua configurazione in termini di attività amministrativa visto che l’allegato I.10 è rubricato «Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure».

 

 

FONTI    Stefano Usai   “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News