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Incentivi 2%, in caso di accordo quadro vale l’importo del singolo contratto attuativo

Con un altro parere il ministero delle Infrastrutture chiarisce come calcolare il bonus per i tecnici Pa in caso di ricorso a una centrale di committenza

 

Con due recenti pareri (nn. 3373 e 3406/2025) il Mit spiega, rispettivamente, come operare il calcolo degli incentivi nel caso di delega dell’appalto ad una Cuc e, in relazione all’accordo quadro, precisa che l’incentivo deve prendere in considerazione l’importo di aggiudicazione dei singoli contratti attuati (e non l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro).

 

Il quesito
Con il parere, l’ufficio di supporto viene investito della questione del corretto calcolo degli incentivi nel caso in cui la stazione appaltante ricorra, per lo svolgimento della gara, ad una Sua o ad una Cuc. Nel dettaglio si chiede se in questo caso gli incentivi relativi alla sola «predisposizione degli atti di gara (propedeutici all’aggiudicazione)» debbano essere calcolati comunque sulla base del valore dell’affidamento (come previsto dall’articolo 45) e se debbano (o meno) essere considerate anche le opzioni di proroga (ad esempio, la proroga, il rinnovo o la ripetizione).

Nel riscontro, il Mit precisa che anche nel caso di processi di acquisizione gestiti dalle centrali di committenza/soggetti aggregatori, gli incentivi previsti per la predisposizione degli atti di gara devono comunque essere «parametrati al valore posto a base della procedura di affidamento, a nulla rilevando gli importi dell’aggiudicazione, delle proroghe o delle varianti».

Più nel dettaglio, si chiarisce che nel caso in cui l’ente si avvalga di una stazione appaltante delegata allo svolgimento dell’appalto (ed eventualmente altre funzioni tecniche), l’articolo 45 al comma 8 prevede la destinazione, autonoma o su richiesta della centrale delegata, di una percentuale non superiore al 25% degli incentivi totali.

Nel parere si richiama anche il recente intervento della Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Lombardia/196/2024/PAR del 16/09/2024, in cui si chiarisce, oltre al limite del 25% dell’incentivo totale da assegnare al personale della centrale di committenza, che la quota di incentivo trasferita contiene anche la quota per i fondi di spese vincolate (previsti nei commi 5 e 6 dell’articolo 45) per formazione, spese tecnologiche, assicurazioni responsabilità civile per chi svolge attività contrattuali etc.

 

La liquidazione degli incentivi nel caso di accordo quadro
Con il parere n. 3406, l’ufficio di supporto risolve anche i dubbi sulla corretta applicazione della disciplina sugli incentivi nel caso di accordo quadro.

L’ufficio spiega che – come anche da orientamento consolidato della giustizia contabile –, nel caso di accordo quadro, il calcolo degli incentivi riguarda esclusivamente i contratti attuativi e quindi l’importo di ogni singolo contratto.

L’incentivo, il calcolo corretto, non può prendere in considerazione l’importo massimo dell’accordo ma solamente «l’importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati». Questo implica, evidentemente, che ogni contratto attuativo dovrà avere il suo specifico quadro economico con la previsione dell’incentivo sull’importo «totale di affidamento al netto di iva così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto».

 

 

 

FONTI       Stefano Usai        “Enti Locali & Edilizia”

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