Con le modifiche introdotte dal correttivo 2024 e dal Decreto Infrastrutture, cambia il sistema degli incentivi tecnici: nuovi beneficiari, obblighi informativi e criteri di riparto più flessibili.
Quali regole per la corresponsione degli incentivi tecnici? A chi spettano, in che misura e secondo quali criteri? Come cambia la disciplina alla luce del correttivo 2024 e della recente conversione del Decreto Infrastrutture?
Incentivi alle funzioni tecniche: cosa cambia
Sono queste le domande a cui è necessario rispondere dopo le rilevanti modifiche introdotte all’art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), oggetto di un doppio intervento correttivo a distanza di pochi mesi:
prima con il D.Lgs. n. 209/2024 (correttivo del Governo);
poi con l’art. 2 del D.L. n. 73/2025, convertito in Legge n. 105/2025 (correttivo “emergenziale”).
L’assetto che ne emerge non si limita a piccoli aggiustamenti formali, ma ridefinisce la platea dei beneficiari, le modalità di corresponsione degli incentivi, la rendicontazione verso gli organi di controllo e il regime applicabile nei procedimenti già avviati.
Vediamo in dettaglio cosa prevede oggi l’art. 45, anche alla luce delle disposizioni “integrative” dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, art. 2 del D.L. n. 73/2025. Si ricorda, preliminarmente, che le attività per cui è possibile riconoscere gli incentivi sono quelle specificate nell’Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici, che individua in modo puntuale le funzioni tecniche rilevanti ai fini dell’erogazione.
Sintesi delle modifiche introdotte
Con la riformulazione dell’art. 45 e le nuove disposizioni normative, il sistema degli incentivi tecnici si fonda oggi su cinque principi cardine:
- ambito applicativo esteso anche ai procedimenti in corso;
- dirigenti inclusi tra i beneficiari, con deroghe al regime di onnicomprensività;
- nuovi obblighi informativi verso gli organi di controllo;
- autonomia regolamentare per i criteri di riparto;
- copertura finanziaria già garantita nei quadri economici.
Nelle seguenti sezioni analizzeremo ogni singolo principio.
Ambito applicativo esteso anche ai procedimenti in corso
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. n. 73/2025 chiarisce che le nuove regole si applicano non solo ai procedimenti avviati dopo il 31 dicembre 2024, ma anche a quelli già in corso a tale data, a condizione che le funzioni tecniche incentivabili siano effettivamente svolte dopo il 31 dicembre 2024.
Questa disposizione consente l’applicazione retroattiva in parte qua delle nuove modalità, evitando dubbi interpretativi e discontinuità operative. In concreto, un RUP che abbia avviato una procedura nel novembre 2024, ma curi la verifica progettuale o la validazione nel gennaio 2025, potrà beneficiare del nuovo regime incentivante. Ciò agevola la pianificazione amministrativa e rende coerente l’applicazione degli incentivi nei cronoprogrammi operativi legati a fondi PNRR o altri investimenti strutturali.
Dirigenti inclusi tra i beneficiari, con deroghe al regime di onnicomprensività
L’art. 45 oggi consente di riconoscere incentivi anche ai dirigenti, in deroga al principio di onnicomprensività previsto per la retribuzione dirigenziale (art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001). Questo passaggio segna una svolta storica rispetto alla normativa previgente, che escludeva categoricamente tale possibilità.
La corresponsione resta subordinata a:
- accertamento e attestazione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
- rispetto di un tetto massimo pari al trattamento economico annuo lordo (con incremento del 15% per le amministrazioni che adottano il BIM);
- trasparenza gestionale tramite obbligo di comunicazione agli organi di controllo.
Il nuovo assetto rafforza la posizione del dirigente tecnico, riconoscendo formalmente il suo apporto nella gestione degli appalti pubblici e contribuendo a ridurre il rischio di disallineamento tra responsabilità e valorizzazione economica.
Nuovi obblighi informativi verso gli organi di controllo
Con un nuovo obbligo introdotto dal D.L. n. 73/2025, le Amministrazioni che erogano incentivi ai dirigenti devono trasmettere annualmente agli organi di controllo ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001:
- l’importo totale degli incentivi erogati in deroga al regime ordinario;
- il numero dei beneficiari coinvolti.
Si tratta di un presidio di contabilità pubblica e controllo gestionale, che consente il monitoraggio delle risorse pubbliche destinate a premialità, garantendo coerenza con i limiti di spesa e contrasto ad eventuali disparità.
Questo sistema di rendicontazione obbligatoria introduce un elemento di responsabilizzazione delle amministrazioni, incentivandole a formalizzare regolamenti chiari e a motivare ogni erogazione con criteri trasparenti.
Autonomia regolamentare per i criteri di riparto
Il comma 1-ter assegna espressamente alle singole stazioni appaltanti ed enti concedenti la competenza per stabilire, nei limiti dei rispettivi ordinamenti:
- le modalità di ripartizione delle risorse;
- i criteri di erogazione degli incentivi, con particolare riguardo al personale dirigenziale.
A differenza del sistema previgente (D.Lgs. n. 50/2016), che demandava tutto alla contrattazione decentrata, il nuovo assetto consente a ciascun ente di adottare regolamenti interni più snelli e modulabili, ad esempio:
- attribuendo punteggi differenziati in base alla complessità delle attività tecniche;
- prevedendo meccanismi di decurtazione per ritardi o criticità progettuali;
- legando l’incentivo a parametri di qualità dell’affidamento (es. incidenza delle varianti).
Un modello più agile, ma che impone alle amministrazioni un presidio regolamentare chiaro e verificabile, per evitare contenziosi e garantire omogeneità nei trattamenti.
Copertura finanziaria già garantita nei quadri economici
Il comma 1-quater conferma che gli oneri per la corresponsione degli incentivi continuano a gravare esclusivamente sulle risorse già accantonate nei quadri economici delle procedure.
Questa previsione ha una doppia valenza:
- evita nuovi oneri a carico dei bilanci dell’ente, mantenendo inalterato l’equilibrio contabile;
- impone attenzione nella redazione del quadro economico, che dovrà includere correttamente la voce “incentivi funzioni tecniche” nel rispetto del limite del 2% (comma 2, art. 45).
Per gli enti locali e le centrali di committenza, la norma rappresenta un elemento di chiarezza finanziaria, specie nei casi di cofinanziamento, concessioni o appalti articolati. In sede di validazione del progetto esecutivo, la presenza o meno del capitolo “incentivi tecnici” diventa elemento rilevante ai fini dell’ammissibilità della spesa.
Un tema da sempre oggetto di modifiche e ripensamenti
La materia degli incentivi tecnici è da sempre oggetto di ripetuti interventi legislativi, a dimostrazione della sua delicatezza. Anche nel previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), l’art. 113 disciplinava gli incentivi in modo strutturato, ma con approccio differente.
Anzitutto, il sistema previgente escludeva il personale dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi, oggi invece espressamente ammesso in deroga. Inoltre, la ripartizione del fondo avveniva in sede di contrattazione decentrata integrativa, mentre oggi viene affidata alla regolazione interna delle singole amministrazioni, semplificando la governance.
Restano invariati alcuni principi strutturali: l’incentivo resta pari a una quota non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara, con una ripartizione 80/20 tra beneficiari diretti e investimenti in innovazione/formazione. Tuttavia, la nuova disciplina risulta più articolata, prevede limiti percentuali espliciti, obblighi di trasparenza e premialità legate all’adozione del BIM.
Conclusioni operative
L’attuale configurazione dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, aggiornata dalla Legge n. 105/2025, comporta un’evoluzione sostanziale del sistema degli incentivi tecnici:
- le nuove regole si applicano anche ai procedimenti avviati prima del 31 dicembre 2024, se le attività incentivabili sono svolte dopo tale data;
- gli incentivi possono essere corrisposti anche ai dirigenti, in deroga al regime di onnicomprensività;
- le modalità di ripartizione e i criteri per la corresponsione sono stabiliti autonomamente dalle stazioni appaltanti;
- è previsto un obbligo informativo verso gli organi di controllo per gli incentivi erogati ai dirigenti;
- la copertura degli oneri è già garantita nei quadri economici delle procedure di affidamento.
Un sistema più aperto, flessibile e trasparente, che punta a valorizzare le competenze tecniche interne della PA, premiando anche l’adozione di strumenti digitali innovativi.
FONTI Gianluca Oreto “LavoriPubblici.it”
