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Incentivi per funzioni tecniche dal regolamento al contratto decentrato

L’ipotesi di Ccnl del comparto funzioni locali completa le previsioni del codice sul «contenitore» dei criteri di riparto dei bonus 2 per cento

 

La pre-intesa di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2022–2024 – attualmente in fase di controllo preventivo – completa la disposizione contenuta nell’articolo 45 del codice dei contratti, in tema di incentivi , circa l’esatto «contenitore» dei criteri di riparto del compenso per le funzioni tecniche tassativamente indicate nell’allegato I.10 dello stesso codice.

 

La previsione codicistica
Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 45 del codice dei contratti prevede che «i criteri del relativo riparto (nda degli incentivi), nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice».

Rispetto al periodo originario – proposto dagli estensori – il legislatore, in fase di approvazione definitiva ha espunto il riferimento al regolamento interno. Atto tradizionalmente (e attualmente) utilizzato per disciplinare i criteri in argomento. Nel silenzio della disposizione citata, evidentemente, la modalità tecnica di individuazione del «contenitore» veniva rimesso alla decisione delle stazioni appaltanti/enti concedenti.

Da notare che, a dimostrazione del superamento dei limiti oggettivi, circa la riconoscibilità degli incentivi, il legislatore nel periodo appena citato richiama anche gli enti concedenti (oltre alle stazioni appaltanti) aprendo pertanto, e legittimando, la previsione e l’erogazione degli incentivi per le concessioni e/o le forme di partenariato.

Sotto il profilo pratico, in relazione a quest’ultimo aspetto, rimane aperta la questione delle modalità di «imputazione» corretta degli incentivi visto che gli stessi non possono essere «caricati sul concessionario». In questo senso il parere dell’ufficio di supporto del Mit n. 2635/2024.

Si deve ritenere, quindi, che in relazione alle forme di partenariato, gli incentivi possano essere decisi con – in sede di delegazione trattante – avvalendosi o dell’ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 45 in cui si spiega che «È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale». La modalità più ovvia pertanto può essere individuata nel far valere gli incentivi sull’entrata (canone a carico del concessionario) determinata/prevista nella concessione.

 

La previsione della pre-intesa del contratto collettivo
La pre-intesa in argomento prevede nell’articolo 7 (rubricato «Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie»), comma 4 che «sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa» i «criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023». Le funzioni tecniche, come detto, sono scolpite nell’allegato I.10.

La previsione, pertanto, introduce una modifica formale visto che, probabilmente, l’adozione di un regolamento ad hoc, una volta sottoscritto il contratto collettivo ed avviata la fase dei lavori per il contratto decentrato interno degli enti, dovrebbe ritenersi in contrasto con le disposizioni del contratto collettivo.

Sotto il profilo sostanziale è ben possibile che il regolamento diventi un allegato (chirurgico) del contratto decentrato oppure, come sembra ora più evidente, i criteri andranno innestati direttamente in apposita sezione del contratto interno.

È bene rilevare che l’innesto, ora definitivamente previsto ha l’effetto, probabilmente, di rendere maggiormente complicato l’iter di definizione dei criteri visto che il procedimento per giungere al contratto decentrato è sicuramente maggiormente complesso/articolato considerato che non si esaurisce nella sola previsione dei criteri per gli incentivi.

Non solo, considerata la platea dei destinatari del contratto decentrato (l’intero organico dell’ente), evidentemente è possibile anche un maggior «conflitto» interno. Si pensi, ad esempio, alle eventuali clausole di riduzione della «produttività» per i soggetti che percepiscono anche gli incentivi.

Lo strumento del regolamento, evidentemente, maggiormente collaudato avrebbe, in realtà, semplificato e velocizzato gli adempimenti.

 

 

 

FONTI     Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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