LAVORAZIONI DI CANTIERE. Le linee guida del Mase rivolte agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni interessano anche le imprese che vogliono ampliare l’utilizzo degli inerti che non rientrano tra quelli disciplinati dal Dm «end of waste»
Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato le linee guida sull’End of waste degli inerti da costruzione e demolizione, con l’obiettivo di dare istruzioni tecniche operative agli enti che rilasciano le autorizzazioni “caso per caso”. Dunque, il documento si applica agli inerti candidati ad abbandonare la qualifica di rifiuto, non rientranti nell’elenco di quelli disciplinati dal Dm sull’end of waste degli inerti da costruzione e demolizione, purché destinati agli usi previsti dallo stesso decreto (Dm 127 del 2024). L’intento dichiarato nella premessa al documento è quello di uniformare sul territorio nazionale le valutazioni degli enti preposti, ossia le Agenzie regionali per la protezione ambientale e l’Ispra.
Seppure rivolto agli enti cui sono demandate le verifiche e le autorizzazioni, il documento è di interesse per la filiera delle costruzioni, in quanto punterebbe ad ampliare il perimetro delle possibilità di trasformazione di rifiuti in risorse attraverso regole certe, trasparenti e omogenee. Importanti anche i chiarimenti sull’applicazione del Dm sull’End of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il documento, pubblicato dal dipartimento Sviluppo Sostenibile del Mase, è stato predisposto da un apposito gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del ministero, dell’Ispra e dell’Istituto superiore di sanità, sentite alcune Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.
Il Dm sull’end of waste degli inerti
Il Dm 127 del 2024 – va ricordato – si occupa della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale che rientra nel suo campo di applicazione, affinché questo possa essere riciclato ed avere una seconda vita. Il Dm ha, dunque, l’obiettivo di facilitare il riciclo in modo che i materiali possano essere reimmessi agevolmente sul mercato come prodotti competitivi rispetto alle materie prime vergini. La seconda vita, però, può esserci a condizione che il prodotto riciclato non determini pericoli per la salute umana o danni per l’ambiente. Ecco perché i regolamenti di End of waste definiscono precisi paletti affinché il materiale possa essere riutilizzato, ad esempio, fissando dei limiti alla presenza di sostanze pericolose per la salute e per l’ambiente.
Il decreto disciplina il recupero degli inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale come gli scarti di sabbia e argilla o di ghiaia e pietrisco. Il Dm si applica agli aggregati che sono destinati a specifici usi, tra cui: i recuperi ambientali, i riempimenti e le colmate, i rilevati di opere in terra di ingegneria civile, le miscele bituminose e i sottofondi stradali, ferroviari e di piazzali civili e industriali, la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto, nonché di strati con funzione antigelo o drenante. Tra gli usi il Dm prevede anche il confezionamento di miscele composte da leganti idraulici, di calcestruzzi e la produzione di clinker e di cemento.
Il campo di applicazione delle linee guida
Le linee guida sono destinate principalmente agli inerti da costruzione e demolizione non compresi nel campo di applicazione del Dm 127 del 2024 che, però, sono utilizzati per gli usi in esso previsti (allegato II al Dm). Inerti che, dunque, non essendo sottoposti a criteri nazionali (e nemmeno eurounitari) rientrano nelle valutazioni “caso per caso”. L’utilizzo di tali rifiuti deve essere, cioè, disciplinato attraverso un atto autorizzativo “caso per caso” nell’ambito del quale è previsto il parere vincolante di Ispra o dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente territorialmente competente (comma 3, art.184 ter del Dlgs. 152/2006). Le indicazioni inserite nelle linee guida servono per valutare – con metodologie uniformi sul territorio nazionale – che i prodotti recuperati non abbiano impatto negativo sull’ambiente o sulla salute umana.
L’approccio prevede un percorso di verifica dei requisiti di conformità dell’aggregato già previsti dal Dm End of waste e successive fasi di approfondimento analitico che si basano su una caratterizzazione del pericolo ambientale, attraverso una procedura integrata e ponderata chimica ed ecotossicologica, eventualmente seguita da una valutazione del rischio ambientale che considera gli scenari di utilizzo degli aggregati ragionevolmente più critici, qualora sia identificato un potenziale pericolo per le matrici ambientali. Il Dm dà indicazioni sulla valutazione del rischio sanitario e ambientale per i contaminanti nella matrice solida, sulla verifica di conformità dell’eluato, sulle valutazioni di pericolo integrata e relativa al rischio sanitario e ambientale per l’eluato.
Chiarimenti interpretativi sul Dm End of waste degli inerti
Le linee guida contengono anche indirizzi interpretativi per la corretta attuazione del Dm sull’End of waste degli inerti. Il primo chiarimento riguarda sia il Dm 127 del 2024, ma anche tutti i decreti sull’End of waste. Più nel dettaglio, il documento precisa che in caso di emanazione da parte del Mase di un decreto per l’individuazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, in nessun caso, il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni riguardanti rifiuti disciplinati anche parzialmente dal decreto di riferimento, può essere considerato completamente svincolato dalle condizioni in esso stabilite. I Dm pubblicati rappresentano un riferimento univoco, imprescindibile e cogente per la valutazione tecnica, integrata da altri strumenti normativi e tecnici indicati dalle fonti eventualmente applicabili.
Per quanto riguarda nello specifico il Dm sull’End of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione, le linee guida specificano che per i rifiuti non ricompresi nel suo campo di applicazione o ricompresi ma destinati a scopi diversi da quelli in esso indicati, l’autorizzazione è del tipo “caso per caso”, previo parere obbligatorio e vincolante di Ispra e Arpa.
Un altro importante chiarimento afferma che non è possibile utilizzare le autorizzazioni “caso per caso” per ampliare il campo di applicazione del Dm 127 del 2024. Più nel dettaglio, il Dm 127 individua in modo tassativo le tipologie di rifiuti ammissibili, al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana. Di conseguenza, non è ammissibile un’autorizzazione “caso per caso” volta ad ampliare l’elenco dei rifiuti ammessi (Allegato 1 del Dm) tramite miscelazione con rifiuti esclusi, poiché ciò comporterebbe la disapplicazione dei criteri individuati dal decreto stesso.
Criteri generali di accettabilità dei rifiuti
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione “caso per caso” devono essere identificate le tipologie di rifiuti ammesse all’operazione di recupero. A tal fine, il proponente deve fornire idonea documentazione per valutare, in fase istruttoria, sia la compatibilità del rifiuto con l’operazione di recupero proposta, sia la sussistenza di eventuali criticità rispetto agli utilizzi proposti. Deve essere fornita la caratterizzazione dei rifiuti per i quali si propone l’avvio all’operazione di recupero ed in particolare è necessario disporre delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, di informazioni sulla presenza di contaminanti e delle caratteristiche di lisciviabilità. Tale valutazione deve essere eseguita con particolare attenzione qualora il rifiuto in entrata all’impianto non sia tra quelli ricompresi nella tabella 1 dell’Allegato 1 al Dm 127 del 2024. Attraverso la caratterizzazione del rifiuto devono essere individuati, oltre ai parametri identificati dal Dm end of waste, eventuali ulteriori parametri pertinenti che possono influire sulla conformità degli aggregati prodotti dal processo di recupero.
FONTI Mariagrazia Barletta “Edilizia & Territorio”
