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Interessi sui Sal dovuti anche in caso di ritardo del finanziamento alla Pa

La ritardata erogazione delle risorse attese dalla stazione appaltante non giustifica l’intempestivo pagamento degli acconti e del saldo all’appaltatore

 

Il giudice ordinario – Tribunale della sezione civile di Catanzaro, con sentenza n. 1719/2025 –, affronta un caso di opposizione (presentata da un Comune) ad un decreto ingiuntivo diretto ad ottenere il pagamento di alcuni Sal (relativi alla realizzazione di lavori di adeguamento sistemico di un edificio comunale) più il pagamento di interessi per ritardato pagamento. Nel dettaglio, l’ente evidenzia – semplificando – che il ritardo negli adempimenti (e quindi nelle liquidazioni di alcuni Sal) è stato determinato dal ritardo nella erogazione dei finanziamenti pubblici concessi per i lavori di adeguamento.

Ritardo imputabile a «vicissitudini burocratiche» ragion per cui «l’inesatto adempimento lamentato dalla ditta appaltatrice non è in alcun modo imputabile» a una condotta negligente. In pratica, nella tesi demolitoria, si è rilevato che la responsabilità sul ritardo avrebbe dovuta essere addebitata esclusivamente «al concessionario del finanziamento e non al beneficiario, il quale ha dimostrato di aver tempestivamente corrisposto le somme dovute all’impresa appaltatrice, non appena ne ha avuto la materiale disponibilità».

La posizione del giudice
Il giudice non ha ritenuto persuasive le ragioni addotte richiamando il consolidato orientamento, espresso in tema di appalti di opera pubbliche, da parte della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22580). Nel dettaglio, la Cassazione ha chiarito «che l’ente pubblico committente è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all’appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico e di cui si sia fatta menzione nel contratto di appalto».

Questo principio può essere disatteso solamente nel caso in cui sia stato espressamente precisato, con apposita ulteriore convenzione secondo cui l’ente finanziatore «garantisca all’ente committente la tempestiva erogazione del finanziamento» tenendolo al riparo da eventuali rischi da ritardo. Al di fuori di questa ipotesi – che non ricorreva nel caso in esame – il ritardo nell’adempimento resta imputabile all’ente committente.

In mancanza di una convenzione accessoria, precisa la sentenza, «con cui l’ente abbia garantito la tempestiva erogazione del finanziamento ovvero la copertura dell’appaltatore dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti, l’ente finanziatore non è, quindi, tenuto a rivalere l’appaltante delle somme che il predetto si sia obbligato a versare all’appaltatore, né tantomeno eventuali sanzioni accessorie o interessi che sono interamente posti a carico del committente (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22580)».

In presenza di ritardi, nel caso di specie, in realtà, non imputabile all’ente finanziatore, il soggetto che appalta, quindi, è tenuto a tener fede ai propri obblighi contrattuali «a prescindere dalla tempestività degli adempimenti dell’ente finanziatore ricorrendo temporaneamente, nel caso di ritardo di questo ultimo, a proprie risorse finanziarie».

Il pagamento degli interessi

Il giudice ritiene legittima la stessa richiesta del pagamento degli interessi per ritardato pagamento (comunque intervenuto prima della sentenza) ricordando la necessità di distinguere «tra interessi corrispettivi ed interessi moratori che assolvono a funzioni tra loro differenti» visto che gli interessi moratori sono dovuti «per il ritardo nell’adempimento e rappresentano una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo (art. 1224 c.c.)».

Gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), invece dipendono, «dalla semplice scadenza di un debito pecuniario e costituiscono il corrispettivo del godimento (da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione(cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2024, n. 18239)».

Fermo restando, inoltre, che per la disciplina applicabile opera il principio del «tempus regit actum» ovvero la disciplina in vigore all’atto della pubblicazione del bando di gara o dell’invio della lettera di invito o, in generale, del momento di pubblicazione dell’avvio della procedura «in caso di affidamenti senza pubblicazione (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 2621 del 04.02.2025)».

Nel caso di specie, la norma di riferimento si rinveniva nell’articolo 113-bis del codice del 2016.

Per effetto della disposizione in esame, ricorda il giudice, l’esecutore dei lavori è tenuto a comunicare al committente il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e il direttore dei lavori, «dopo aver effettuato il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera, adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette immediatamente al RUP, il quale, entro 7 giorni dalla sua adozione, deve emettere il certificato di pagamento ed inviarlo alla stazione appaltante per il pagamento che dovrà eseguito nel termine di cui al suindicato comma primo, secondo periodo».

Effettuato il collaudo/verifica di conformità – in ogni caso entro un termine di 7 giorni – il Rup rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore (per il pagamento che deve avvenire entro i 30 giorni dall’esito positivo del collaudo o verifica di conformità salvo altro termine pattuito).

Il ritardo sul pagamento, quindi, determina l’obbligo di pagamento degli interessi moratori da calcolare secondo quanto previsto nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

 

 

 

 

FONTI     Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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