Il Consiglio di Stato ribadisce i principi che portano all’espulsione dalle procedure per debiti con il Fisco
L’istanza di rateizzazione presentata in corso di gara, dopo l’emissione della cartella di pagamento, non sottrae il concorrente dall’esclusione dalla gara per grave irregolarità fiscale. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l’articolo 94, comma 6, del Dlgs n. 36/2023 secondo cui costituisce causa di esclusione automatica dalla gara la circostanza dell’avvenuto accertamento, in via definitiva, di gravi irregolarità fiscali da parte dell’operatore economico, laddove il concetto di «gravità» viene determinato per relationem, mediante rinvio alla soglia di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, attualmente stabilita in cinquemila euro. In questi termini il Consiglio di Stato (sentenza n. 8187 del 2025) ha riformato la sentenza del Tar Salerno n.995 del 2025).
L’antefatto
La controversa trae origine da una gara d’appalto all’esito della quale il concorrente secondo classificato aveva proposto ricorso sostenendo che il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di selezione, in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una impresa del raggruppamento «un atto di recupero crediti d’imposta illegittimamente portati in detrazione, applicando un sanzione pari al 100% dei crediti stessi, per un importo complessivo di € 1.333.216…in ragione di un debito tributario…di € 618.194,00».
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Tar aveva evidenziato che l’ atto di recupero era stato impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza, che la richiesta di rateizzazione del debito tributario era stata accolta dall’Agenzia delle entrate e che quest’ ultima aveva rilasciato due certificati di regolarità fiscale. Tesi che non ha colto nel segno. Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’impresa e lo stesso raggruppamento avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara dal momento che il debito tributario era superiore alla soglia di rilevanza fissata dall’ articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 e che l’atto di recupero era stato impugnato con riguardo alla sola applicazione della sanzione, sicché l’accettazione dell’istanza di rateizzazione del debito tributario non avrebbe potuto sanare la violazione fiscale. Ciò non senza rimarcare l’irrilevanza delle certificazioni di regolarità fiscale («la prima certificazione …è stata emessa …quando era ancora pendente il provvedimento impositivo….la seconda… riguarderebbe la situazione debitoria.…ma non proverebbe la regolarità fiscale») alla luce dell’orientamento secondo cui spetta al giudice amministrativo accertare, in via incidentale, nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente (ex multis Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 maggio 2016, n. 10), fermo restando che il giudizio avverso la cartella di pagamento non pregiudica la sussistenza del debito tributario (Cons. Stato, Sez, V, 3 aprile 2018, n. 2049).
FONTI Pietro Verna “Enti Locali & Edilizia”
